ABBATTIMENTI. LA PROPOSTA DELL’ON.ZINZI ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA

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E’ stata assegnata alla Commissione Giustizia della Camera la proposta di legge presentata dall’onorevole Zinzi il 17 ottobre per tracciare

“Criteri di priorità per l’esecuzione e la sospensione delle procedure di demolizione di immobili abusivi”, al fine di “razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti a illeciti edilizi, fissando dei criteri di priorità nell’ipotesi in cui sia necessario eseguire una pluralità di procedure di demolizione”.

“Il fenomeno delle demolizioni conseguenti ad abusi edilizi – esordisce nelle premesse lo stesso Zinzi – sta assumendo in alcune regioni d’Italia, come la Campania, il carattere di una vera e propria emergenza sociale. La Campania, infatti, è una regione ad alta densità abitativa che vive una situazione particolarmente delicata a seguito della mancata fruizione, come nel resto d’Italia, del condono edilizio di cui al decreto-legge 30

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settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003.

La presente proposta di legge interviene sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, allo scopo di razionalizzare le procedure di demolizione conseguenti a illeciti edilizi, fissando dei criteri di priorità nell’ipotesi in cui sia necessario

eseguire una pluralità di procedure di demolizione.

In particolare, l’articolo 1 della presente proposta di legge introduce nel citato testo unico il nuovo articolo 44-bis che individua, per l’esecuzione delle sentenze di condanna per i reati di cui all’articolo 44 del medesimo testo unico, sei criteri di priorità a cui il pubblico ministero competente deve attenersi, da applicare secondo l’ordine di elencazione enunciato. Nell’individuazione delle procedure di demolizione da attivare in via

prioritaria, il pubblico ministero deve quindi considerare, nell’ordine, se l’immobile:

  1. rappresenti un pericolo per la pubblica o privata incolumità;

b) sia di rilevante impatto ambientale (cosiddetto «ecomostro») ovvero costruito su area demaniale o in zona soggetta a a vincolo ambientale e paesaggistico o a rischio idrogeologico o a vincolo archeologico o storico-artistico;

c) sia nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero di soggetti colpiti da misure di prevenzione, purché non acquisibili al patrimonio dello Stato; d) sia oggetto di speculazione edilizia;

e) sia adibito ad attività imprenditoriale illecita;

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 f) non rientri nelle tipologie indicate alle lettere da a) a e).

Con l’articolo 2 si prevede una sospensione di dodici mesi delle demolizioni giudiziali degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in difformità o eseguiti in assenza di autorizzazione o in difformità da essa su beni paesaggistici nelle more di una completa

ricognizione da parte dei comuni degli insediamenti abusivi esistenti nel proprio territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l’articolo 44 del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari

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in materia edilizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, è inserito il seguente:

« Art. 44-bis. – (Criteri di priorità per l’esecuzione delle procedure di demolizione)

1. Il pubblico ministero competente ai

sensi degli articoli 655 e seguenti del codice

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di procedura penale per l’esecuzione delle

procedure di demolizione delle opere abusive

disposte, ai sensi dell’articolo 31, comma

9, del presente testo unico con la sentenza

di condanna di cui all’articolo 44 del medesimo

testo unico, in caso di pluralità di

procedure, osserva i seguenti criteri di priorità,

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secondo l’ordine indicato:

a) immobili che, per condizioni strutturali,

caratteristiche o modalità costruttive

ovvero per qualunque altro motivo,

costituiscono un pericolo, anche se non

urgente, già accertato dalle autorità amministrative

preposte per la pubblica e privata

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incolumità, anche nel caso in cui l’immobile

sia abitato o comunque utilizzato;

b) immobili di rilevante impatto ambientale

o costruiti su area demaniale o in

zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico

o a rischio idrogeologico o a

vincolo archeologico o storico-artistico;

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c) immobili di qualsiasi valore e dimensione,

anche se abitati dai componenti

della famiglia, che sono nella disponibilità

di soggetti condannati per i reati di cui

all’articolo 416-bis del codice penale o per

i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12

luglio 1991, n. 203, o di soggetti colpiti da

misure di prevenzione irrevocabili ai sensi

della legge 31 maggio 1965, n. 575, e del

codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, e sempre che non

siano acquisibili al patrimonio dello Stato;

d) immobili oggetto di speculazione

edilizia o immobili in corso di costruzione

o allo stato grezzo o non ultimati o non

stabilmente abitati o oggetto di lottizzazione

abusiva;

e) immobili adibiti ad attività imprenditoriale

illecita;

f) altri immobili non compresi tra

quelli indicati alle lettere da a) ad e).

2. Nell’ambito di ciascuna tipologia di

cui alle lettere da a) a f) del comma 1,

determinata con provvedimento del pubblico

ministero competente tenendo conto

dei criteri di cui alle medesime lettere e

delle specificità del territorio di competenza,

la priorità è attribuita, di regola, agli

immobili in corso di costruzione o comunque

non ultimati alla data della sentenza di

condanna di primo grado e agli immobili

non stabilmente abitati ».

Art. 2.

1. Nelle more della completa ricognizione

da parte dei comuni degli insediamenti

abusivi esistenti nel proprio territorio

per finalità di recupero, rigenerazione

urbana e riduzione del consumo di suolo,

sono sospese per dodici mesi, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le demolizioni giudiziali disposte

ai sensi dell’articolo 31, comma 9, del

testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia edilizia, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, e dell’articolo 181 del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42. Ai fini di cui al primo periodo, non

è consentita la disapplicazione nel giudizio

penale dei permessi in sanatoria a qualsiasi

titolo rilasciati.



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