DDL Concorrenza, focus su startup e PMI innovative: cosa bisogna sapere

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Il 2024 si è chiuso con una serie di normative che hanno arricchito la disciplina dedicata alle startup e le PMI innovative. Abbiamo già approfondito le novità della legge Centemero e, oggi, dedichiamo un focus al più recente pacchetto di norme contenuto nel DDL Concorrenza, che ha aggiornato le definizioni di startup innovativa e di incubatore certificato e ha introdotto disposizioni volte a rafforzare il sistema del venture capital e a incentivare l’attività degli investitori istituzionali.

Definizione di startup innovativa

Partiamo proprio dalla definizione di startup innovativa, che deve essere una micro, piccola o media impresa, come da raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, ma non può avere come attività principale la consulenza o l’agenzia. L’attività di consulenza può, comunque, essere inclusa come elemento accessorio rispetto all’attività principale.

Ancora, sono state inserite delle condizioni specifiche, necessarie ai fini della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, fino ai cinque complessivi previsti, e consentendo di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza per ulteriori due anni, sino a un massimo di quattro anni, per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza di requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell’impresa. Inoltre, si introduce che mantiene gli incentivi di settore.

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Viene stabilito che, entro il terzo anno dalla costituzione, la startup deve dimostrare di avere raggiunto almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese in ricerca e sviluppo;
  • stipula di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 158, comma 2, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% tra il secondo e il terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso un finanziamento convertibile, un aumento di capitale a sovrapprezzo o un equity crowdfunding, con incremento al 20% delle spese in ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.

Se la startup raggiunge almeno uno di questi obiettivi entro il terzo anno, allora può mantenere l’iscrizione nella sezione speciale fino al quinto anno. Successivamente, è prevista la possibilità di un’ulteriore estensione fino a un massimo di quattro anni, cui si può accedere qualora si conseguano i seguenti obiettivi:

  • un aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, per un importo superiore a 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
  • un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo.

Incentivi e venture capital

Per quanto riguarda gli incentivi fiscali e il venture capital, i redditi derivanti da investimenti qualificati, esenti ai fini dell’imposta sul reddito, devono comprendere anche gli investimenti in fondi per il venture capital (comma 89, lettera b-ter). Questi investimenti devono rappresentare almeno il 5% del portafoglio degli investimenti qualificati di un ente, con l’obbligo di incrementare questa percentuale al 10% a partire dal 2026. L’introduzione dell’obbligo di una soglia minima di investimento (5%, che salirà al 10% nel 2026) ha l’obiettivo di incrementare i flussi verso progetti ad alto rischio ma con potenziale significativo di crescita.

La stessa esenzione fiscale per investimenti qualificati in venture capital si applica anche alle forme di previdenza complementare. Nel caso di cessione prima dei cinque anni, si applica un’imposta sostitutiva senza sanzioni, a condizione che il controvalore sia reinvestito in strumenti finanziari specificati entro 90 giorni.

Sempre restando in tema di venture capital, va sottolineata la previsione di una ulteriore possibilità di intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, già istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il Fondo potrà sostenere con garanzia il capitale di rischio investito da organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi, compresi quelli di venture capital.

Definizione di incubatore certificato

Per concludere, poniamo l’accento sulla figura dell’incubatore certificato. Le nuove regole puntano a rafforzare l’affidabilità e la trasparenza del sistema degli incubatori, con requisiti quantitativi oggettivi e verificabili come, ad esempio, il numero di startup avviate o il numero di candidature ricevute. §Il legislatore, inoltre, ha voluto monitorare l’impatto degli incubatori grazie a una serie di parametri standardizzati, come la crescita del valore della produzione, il numero di brevetti registrati e i finanziamenti raccolti. Immagine di vectorpouch su Freepik.





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