Astrattamente lecita l’operazione di acquisto di azioni bancarie etiche da parte di una pubblica amministrazione in presenza di altra operazione c.d. “baciata” di concessione di credito.

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La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia (di seguito Cdc) si è ultimamente occupata di un caso singolare in occasione della richiesta di un parere da parte di un Comune del Bresciano.   
L’operazione deliberata dall’ente locale ha previsto l’acquisto di n. 100 azioni di Banca Etica Società Cooperativa per Azioni per un dato importo “finanziato da avanzo libero […]” del bilancio comunale in ragione della facoltà concessa dall’art. 4, comma 9-ter, D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – di seguito denominata TUSP). Ciò a fronte della stipula di una serie di mutui a tassi particolarmente vantaggiosi rispetto alle condizioni standard del mercato. Tale combinazione di negozi giuridici prende la denominazione conosciuta comunemente dagli addetti ai lavori con il termine c.d. “operazioni baciate”.
Il citato 4, comma 9-ter, TUSP fa, in linea generale, “salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all’1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall’articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima”.   
Al contempo, però, deve essere debitamente tenuto conto dei limiti e divieti stabiliti all’art. 2358 cod. civ. che stabilisce, lo ricordiamo, la preclusione alle Società per azioni, pure in via indiretta, di accordare prestiti e/o di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni rigidamente previste dai commi 2 e ss. Tali condizioni sono la preventiva autorizzazione dell’assemblea societaria straordinaria, la redazione e il deposito di una relazione illustrativa analitica con particolare riguardo al merito creditizio del debitore, nonché un’analisi relativa all’ammontare complessivo di risorse impiegate e garanzie prestate (che non può in ogni caso eccedere il limite degli utili e delle riserve disponibili).

Il punto fondamentale e nodale della questione riguarda i rapporti intercorrenti tra la delibera del Consiglio comunale e il divieto sancito dall’art. 2358 cod. civ. in tema di c.d. “operazioni baciate” – di seguito i passaggi argomentativi più salienti.

Il Collegio osserva come la violazione dell’art. 2358 cod. civ. comporti la nullità del negozio citando sul punto l’interpretazione giurisprudenziale corrente che precisa come si tratti di una declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c. poiché l’art. 2358 cod. civ. ha natura imperativa (sul punto il richiamo alle pronunce di merito Trib. Venezia, Sez. imprese, sent. n. 1220/2022, e alla giurisprudenza di legittimità Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15398/2013).

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In ordine ai vincoli stringenti di cui all’art. 2358 c.c., la Sezione di controllo ha evidenziato come altre pronunce di merito del Giudice civile abbiano sottolineato chiaramente come “la disciplina rammentata che limita le operazioni che possano mettere a rischio il capitale non può dirsi incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative” (cit. deliberazione che indica Trib. Venezia, Sez. imprese, sent. n. 947/2021; cfr. altresì Trib. Treviso, Sez. III, sent. 4 maggio 2020). E proprio la finalità mutualistica è propria delle c.d. banche etiche e tra le quali deve ricomprendersi, senza dubbio, anche Banca Etica S.c.p.a.

Ma non solo! Il Collegio ha approfondito ulteriormente anche la questione sul versante di Banca Etica analizzando anche le determinazioni speciali ultimamente adottate dal Consiglio di amministrazione della medesima in punto “partecipazione al Capitale Sociale” emergendo la puntualizzazione che “resta fermo il rispetto della normativa civilistica a riguardo (Art. 2358, primo comma, C.C.) che prevede il divieto di erogare finanziamenti al fine di permettere la sottoscrizione di capitale sociale della Banca” (viene così citato e riportato in delibera il punto 2.4.1 dell’ultima versione della c.d. “policy del credito” consultabile nel sito internet www.bancaetica.it).

Ciò chiarito, il Collegio si è soffermato sul potenziale e vietato collegamento sinallagmatico tra l’acquisto di azioni e la stipula di contratti di mutuo. Sull’assenza di tale legame, la Sezione di controllo ha precisato due aspetti.

In primo luogo, in sede di adunanza, precisa il collegio che il Dirigente dell’Area Finanziaria del Comune ha illustrato i punti della determinazione relativi sia il mutuo chirografario stipulato con Banca Etica (atto dd. 27 giugno 2024 – repertorio n. 5834/2024) pari a € 5.430.510,06 (richiamando la memoria dell’Ente), sia la prospettazione relativa alla stipula di possibili ulteriori mutui in futuro con la stessa Banca. Sul punto, il Responsabile ha espressamente riconosciuto che si tratta di elementi del tutto inconferenti rispetto all’acquisto della partecipazione societaria in argomento. Il Collegio, quindi, ne ha preso atto.

In secondo luogo, ponderata la questione da altra prospettiva, la Sezione di controllo ha constatato che l’inesistenza di un nesso funzionale tra le due operazioni è del pari desumibile dall’assenza di una c.d. “equivalenza numerica tra la spesa derivante delle azioni comprate dal Comune con la delibera in esame (euro 6.300) e l’ammontare del suddetto mutuo chirografario (euro 5.430.510,06), posto che quest’ultimo risulta oltre 860 volte superiore alla prima”.

In conclusione, la Sezione di controllo tenuto in debita considerazione dell’intenzione sottesa al provvedimento in argomento ai sensi e per gli effetti degli artt. 1362, 1367 e 1324 c.c., ratio parimenti confermata e rafforzata dalle dichiarazioni rese in sede adunanza, ha ritenuto che “la causa concreta dell’operazione (intesa come “lo scopo pratico del negozio”, ossia la sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare – cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10490/2006) inerente alla delibera de qua non dia luogo ad alcuno scambio sinallagmatico tra lo stanziamento del prestito a condizioni vantaggiose da parte della Banca e l’acquisto di azioni della Banca medesima da parte del Comune. Di qui, l’astratta liceità dell’operazione.” (cit. deliberazione).

Per onere di completezza, è necessario segnalare che il Collegio ha concluso rendendo parere parzialmente negativo con osservazioni in relazione a ulteriori oneri di motivazione analitica della deliberazione del Consiglio comunale concernenti gli aspetti concreti del provvedimento amministrativo in argomento.

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