La Dichiarazione IVA Del Forfettario Estromesso Nel 2024: Tra Obblighi E Rettifiche – Studio Pizzano

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Il 30 aprile 2025 è la data ultima per trasmettere la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2024. Questo obbligo riguarda, tra gli altri, i contribuenti che, a seguito del superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi, sono stati estromessi dal regime forfettario. Per questi soggetti, la transizione al regime IVA ordinario comporta una serie di adempimenti importanti, tra cui il calcolo delle rettifiche IVA e la corretta gestione della dichiarazione.

Quando il regime forfettario decade: un cambiamento immediato

Il regime forfettario è un regime semplificato e agevolato, disciplinato dall’art. 1, commi 54 e seguenti della Legge n. 190/2014, che prevede esoneri da molti obblighi fiscali, tra cui la dichiarazione IVA. Tuttavia, l’adesione a questo regime è vincolata a precisi requisiti, incluso il limite di ricavi o compensi pari a 100.000 euro annui. Il superamento di questa soglia comporta l’estromissione immediata dal regime forfettario e l’applicazione del regime IVA ordinario.

Questo cambiamento di regime non è retroattivo: si applica solo dal momento in cui viene superata la soglia di 100.000 euro. Ad esempio, un contribuente che supera il limite il 15 novembre 2024 diventa soggetto IVA dal momento dello sforamento, e tutte le operazioni successive devono rispettare le regole del regime ordinario.

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Esempio pratico: Un libero professionista emette fatture per un totale di 98.000 euro fino al 31 ottobre 2024. A novembre incassa ulteriori 5.000 euro, superando così la soglia di 100.000 euro. Da quel momento, deve iniziare ad applicare l’IVA su tutte le operazioni future. Le fatture emesse in precedenza senza IVA, anche se incassate dopo il superamento, restano valide e non richiedono integrazioni.

La gestione dell’IVA sulle operazioni che determinano lo sforamento

Una delle questioni più delicate riguarda il trattamento IVA delle operazioni che causano il superamento della soglia. Secondo la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 32/E/2023, l’IVA è dovuta sull’intero ammontare dell’operazione il cui incasso provoca lo sforamento. Questo significa che, se una fattura emessa senza IVA incide sul superamento del limite di 100.000 euro, il contribuente deve assoggettare tutta l’operazione ad IVA e non la sola parte che comporta lo sforamento di 100.000 euro.

Esempi pratico – un contribuente forfetario ha conseguito in corso d’anno un volume di ricavi o compensi pari a 90.000 euro, nel momento in cui effettua un’operazione del valore imponibile di 20.000 euro, incassandone contestualmente il corrispettivo, deve emettere la relativa fattura applicando l’IVA sul medesimo valore di 20.000 euro.

Le conseguenze sul diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti

Con il passaggio al regime IVA ordinario, il contribuente acquisisce il diritto di detrarre l’IVA pagata sugli acquisti, seguendo le regole previste dal regime ordinario. Tuttavia, per gli acquisti effettuati prima del superamento della soglia, quando il contribuente era ancora in regime forfettario, è necessario calcolare una rettifica dell’IVA.

Le rettifiche riguardano:

  • I beni invenduti: l’IVA pagata sui beni ancora in magazzino al momento del superamento della soglia può essere recuperata.
  • I servizi non fruiti: l’IVA relativa ai servizi acquistati ma non ancora utilizzati può essere detratta.
  • I beni strumentali mobili: l’IVA può essere rettificata per i beni acquistati nei quattro anni precedenti.
  • I beni immobili: per i beni immobili, il periodo di rettifica è esteso a nove anni.

Esempio pratico: Un contribuente acquista un computer nel 2023, pagando 1.220 euro (di cui 220 euro di IVA). Al momento dell’acquisto, essendo in regime forfettario, non ha potuto detrarre l’IVA. Nel 2024 supera la soglia di 100.000 euro e diventa soggetto IVA. Poiché la rettifica si applica ai quattro anni successivi, può recuperare una parte dell’IVA pagata sul computer, calcolando l’importo proporzionale ai mesi residui del periodo di rettifica.

Come calcolare e dichiarare le rettifiche IVA

Il calcolo delle rettifiche IVA è un passaggio tecnico, ma obbligatorio. L’importo da rettificare deve essere proporzionato al periodo in cui il contribuente è stato soggetto IVA rispetto al periodo totale di rettifica. Questo calcolo deve essere effettuato separatamente per ogni categoria di beni o servizi.

Una volta determinato l’importo della rettifica, il contribuente deve riportarlo nella dichiarazione IVA, nel quadro VF, rigo VF70, indicando l’IVA a credito come un unico importo. Questo credito può essere utilizzato per compensare debiti IVA futuri o richiesto a rimborso.

Esempio pratico: Un contribuente possiede beni strumentali con un valore IVA residuo di 1.000 euro. Supera la soglia a luglio 2024, diventando soggetto IVA per sei mesi su dodici. La rettifica dell’IVA sarà pari a 500 euro (1.000 euro × 6/12), da indicare nel rigo VF70 della dichiarazione IVA.

L’importanza di non rinunciare alla rettifica dell’IVA

Anche se tecnicamente possibile, rinunciare alla rettifica dell’IVA è una scelta economicamente svantaggiosa. L’IVA non recuperata non può essere dedotta come costo, risultando così definitivamente persa. Come precisato dalla Circolare AdE 32/E/2023, l’indetraibilità dell’IVA non dipende da cause oggettive, ma da una scelta discrezionale del contribuente. Pertanto, è sempre consigliabile effettuare la rettifica per massimizzare il beneficio fiscale.



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