Codice tributo “7038” per il bonus investimenti ZLS – La lente sul fisco

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Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


Con la risoluzione n. 10 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7038” per poter usufruire in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate.

Si ricorda che l’art. 13 del DL 7 maggio 2024 n. 60 ha previsto, ad alcune condizioni, un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che hanno effettuato investimenti dall’8 maggio al 15 novembre 2024, per l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della L. 205/2017 (si veda “Tax credit ZES unica esteso anche alle ZLS“ del 17 maggio 2024).

L’agevolazione compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Con DM 30 agosto 2024 sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione di tale credito d’imposta. Per accedervi, i soggetti interessati dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024 (si veda “Bonus investimenti nelle ZLS con comunicazione dal 12 dicembre 2024” del 27 settembre 2024). Il modello di comunicazione e le relative istruzioni erano state approvate dall’Amministrazione finanziaria con il provvedimento n. 445771/2024 (si veda “Fino al 30 gennaio 2025 comunicazione per il bonus investimenti ZLS” del 13 dicembre 2024).

Il credito è utilizzabile solo in compensazione con le modalità di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Per consentire tale compensazione, la risoluzione n. 10 di ieri ha istituito il citato codice tributo “7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate e della percentuale comunicata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Come stabilito dal DM 30 agosto 2024, infatti, ai fini del rispetto del limite di spesa l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni (dunque dovrebbe essere pubblicato a breve). La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

Il credito d’imposta, infine, come stabilito sempre dal DM 30 agosto 2024, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 





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