Roma, 7 Feb – Come ricordato nell’articolo “ Disposizioni in materia di lavoro: modifiche al decreto 81 e nuova nota INL”, il 12 gennaio 2025 è entrato in vigore il cosiddetto “collegato lavoro”, cioè la legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante Disposizioni in materia di lavoro. E una delle novità della legge 203/2024 riguarda le modifiche all’art. 65 del decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico) in materia di destinazione al lavoro dei “locali sotterranei o semisotterranei”.
Sul tema delle modifiche del collegato lavoro al Testo Unico è intervenuta nelle scorse settimane la Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che ha fornito alcune indicazioni operative riguardanti le novità.
Mentre, in particolare, sulle nuove disposizioni connesse ai locali sotterranei e semisotterranei – che, come segnalato nell’articolo “ Disposizioni in materia di lavoro: i commenti alle modifiche al decreto 81”, hanno ricevuto anche diverse critiche – è recentemente intervenuta una nuova Nota INL – la Nota n. 811 del 29 gennaio 2025 – che ha in oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”.
Per presentare la nuova Nota INL ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
Nota n. 811/2025: le novità per i locali sotterranei e semisotterranei
La nuova Nota ricorda innanzitutto le novità normative e ribadisce che l’art. 1, co 1, lettera e), della legge n. 203/2024 stabilisce che:
- in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
- il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l’uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l’ufficio territoriale dell’INL richieda ulteriori informazioni, l’utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.
Si sottolinea poi che le modifiche apportate dalla norma attribuiscono all’Ispettorato Nazionale “competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite pec prima dell’utilizzo dei locali”. E il legislatore ha esteso “la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono ‘particolari esigenze tecniche’”.
Nota n. 811/2025: le comunicazioni dell’utilizzo dei locali
Fatta questa breve premessa la Nota INL entra nel dettaglio di alcuni punti:
- comunicazione;
- divieti;
- gas radon;
- volture;
- modifiche ai locali autorizzati;
- locali con particolari esigenze tecniche;
- istanza presenta alle Asl prima della modifica:
- diniego.
Partiamo riprendendo quanto detto riguardo alla comunicazione dell’utilizzo dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevista dall’art. 65, co 3, del d.lgs. n. 81/2008.
La comunicazione “può essere presentata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei”. Inoltre “deve essere presentata dal datore di lavoro e deve essere accompagnata da una relazione che descriva in maniera puntuale il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili”.
Deve poi essere allegata anche “l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, inerente a:
- conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia;
- agibilità dei locali;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti (dovranno essere rispettati gli standard previsti dal Regolamento Locale d’Igiene e/o del Regolamento Edilizio adottato dal Comune territorialmente coinvolto e dalle disposizioni eventualmente impartite dal Servizio d’Igiene Pubblica);
- rispetto delle seguenti norme di sicurezza:
- sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione;
- sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali;
- sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione;
- conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti presenti (condizionamento, ascensore, idrotermosanitario, elettrico, etc.)”.
Nota n. 811/2025: i divieti, il gas radon e le particolari esigenze tecniche
Veniamo invece a quanto contenuto nella Nota riguardo ai divieti.
Si indica che “non è possibile presentare la comunicazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi, come ad esempio (elenco non esaustivo):
- verniciatura
- processi di saldatura
- uso di minerali a spruzzo
- uso di solventi e collanti non ad acqua
- ricarica di batterie
- lavorazione di materie plastiche a caldo
- officine con prova motori
- falegnamerie
- tinto-lavanderie
- sviluppo e stampa
- tipografia
- etc”.
E la comunicazione “non potrà essere presentata anche nel caso in cui non siano ‘rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima’”.
Riguardo al gas radon si indica nella Nota che “per utilizzare i locali sotterranei o semi-sotterranei dovrà essere eseguita, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, la valutazione dei livelli di concentrazione di gas radon, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) del d.lgs. 101/2020, il quale prevede che ‘nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 16 l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi decorrenti dall’inizio dell’attività nell’ipotesi di cui all’articolo 16 comma 1, lettere a) e d)’”.
Inoltre si segnala che, al comma 6, il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 stabilisce che ‘l’esercente effettua le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria avvalendosi dei servizi di dosimetria riconosciuti di cui all’articolo 155, secondo le modalità indicate nell’allegato II, che rilasciano una relazione tecnica con il contenuto indicato nel medesimo allegato che costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’.
Senza dimenticare che “la possibile presenza di gas radon costituisce un rischio che il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare all’interno del documento di valutazione dei rischi (art. 17, d.lgs. n. 81/2008)”.
Riguardo poi ai “locali con particolari esigenze tecniche” si scrive che l’art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, “prima della modifica operata dalla legge n. 203/2024, non prevedeva alcuna richiesta all’organo di vigilanza per l’uso dei locali nel caso in cui ricorrevano ‘particolari esigenze tecniche’”. E la nuova disciplina, che prevede la comunicazione, “si applica soltanto ai datori di lavoro che a partire dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024 (12 gennaio 2025) debbano usare locali sotterranei o semi-sotterranei e, di conseguenza, coloro che, nella vigenza della vecchia normativa, utilizzavano i locali in caso di ‘particolari esigenze tecniche’, se operano in assenza di emissioni di agenti nocivi, non dovranno presentare alcuna comunicazione”.
Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale della Nota n. 811 del 29 gennaio 2025 che, come indicato in precedenza, si sofferma su vari altri argomenti (casi relative a volture e a modifiche dei locali, istanze presentate alle ASL prima della modifica, richiesta di informazione dell’Ispettorato, diniego all’utilizzo dei locali, …).
Tiziano Menduto
Scarica la normativa e i documenti citati:
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 203 – Disposizioni in materia di lavoro.
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