Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sui redditi di lavoro dipendente

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di redditi di lavoro dipendente rese note a Telefisco 2025 del 5 febbraio.

Tassazione forfetaria determinata sulla base delle Tabelle ACI

 In relazione alla tassazione forfetaria determinata sulla base delle Tabelle ACI ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lett. a) del Dpr n. 917/1986, è stato più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate che “è del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI”. Pertanto, qualora il datore di lavoro sostenga a proprio carico (direttamente o mediante rimborso) taluni dei costi inclusi nelle tariffe ACI (e.g., carburante) relativamente alle auto assegnate a uso promiscuo ai propri lavoratori dipendenti, non emergerebbe ulteriore imponibile (eccedente il valore forfettario) in capo a questi ultimi. Alla luce di quanto precede, si chiede conferma che – avendo l’Agenzia più volte equiparato l’energia elettrica al carburante (e.g., Risp. n. 477/2023) – il sostenimento diretto/rimborso (puntualmente e analiticamente documentato anche con riferimento alle ricariche domestiche) da parte del datore di lavoro dei costi sostenuti dai lavoratori dipendenti per la ricarica delle auto aziendali elettriche/ibride assegnate a uso promiscuo non generi ulteriore imponibile, così come avverrebbe per il carburante delle auto aziendali a motore endotermico.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Riguardo alla tassazione del rimborso delle ricariche elettriche dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la risposta pubblicata il 25 agosto 2023, n. 421, la quale, nel rinviare in via preliminare alla Circolare 23 dicembre 1997, n. 326, ha ribadito che:

– la modalità di determinazione forfetaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione «prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI»;

– «il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente».

In linea con la predetta circolare, nella citata risposta n. 421 del 2023 è stato, quindi, chiarito che «l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente» e che il consumo di energia «non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore». Riguardo al rimborso spese, nella citata risposta è stato precisato che «in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, (…) e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo articolo 51, comma 5, del Tuir per il rimborso analitico delle spese per trasferte». Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che «anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione». La risposta citata nel quesito riguarda una fattispecie diversa, relativa alla deducibilità del costo delle ricariche elettriche dal reddito d’impresa prodotto dall’agente di commercio.

Servizio di baby sitter al di fuori dell’offerta formativa scolastica

L’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir prevede la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme e dei servizi per la fruizione di prestazioni aventi finalità di «educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari». Con circolare 28/E del 2016 è stato chiarito che rientra nella norma anche “il rimborso di somme incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l’offerta – anche sotto forma di rimborso spese – di servizi di baby-sitting”. Relativamente alle spese per l’attività sportiva praticata dai familiari dei dipendenti, la risposta 144 del 2024 ha chiarito che tali spese rientrano nell’agevolazione solo se svolte nell’ambito di ’’iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica’’. Si chiede conferma che tale impostazione debba essere applicata anche per i servizi di baby sitter e quindi che l’agevolazione non sussista ogni qualvolta il servizio non sia svolto nell’ambito di ’’iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica’’.

Nella risposta pubblicata il 3 luglio 2024, n. 144 è stato precisato che la lettera f-bis) dell’articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 «riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell’ambito scolastico e formativo, compresi i relativi “servizi integrativi”». Conseguentemente, i rimborsi di spese sostenute per attività sportive praticate dai familiari possono essere esclusi dal reddito solo se riferiti ad attività sportive «svolte nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”». In linea con il citato orientamento, si ritiene che anche per i servizi di baby-sitting sia possibile fruire del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente nella sola ipotesi in cui detti servizi siano resi nell’ambito di «iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica». Diversamente, le somme rimborsate dal datore di lavoro dovranno essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.



Source link

Richiedi prestito online

Procedura celere

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link