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E’ stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge 13 dicembre 2024, n. 191, converte con modificazioni il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, che introduce disposizioni urgenti per la tutela ambientale, semplificazioni normative e la promozione dell’economia circolare, con particolare attenzione al PNRR, al PNIEC e alla gestione delle emergenze climatiche e ambientali.
Vi riportiamo le principali novità:
- Articolo 1 – Valutazioni e autorizzazioni ambientali
Modifica il Decreto Legislativo n. 152/2006 per accelerare le autorizzazioni ambientali, in linea con gli obiettivi del PNRR e del PNIEC.
Introduce una “corsia veloce” per i progetti strategici nazionali legati a rinnovabili, idrogeno e infrastrutture idroelettriche, privilegiando sostenibilità e contributo agli obiettivi di decarbonizzazione.
Semplifica le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA, evitando iter inutili e promuovendo progetti sostenibili.
- Articolo 2 – Ricerca e produzione di idrocarburi
Reintroduce un quadro normativo certo per il settore, dopo l’annullamento del PiTESAI.
Impone nuove restrizioni e aggiorna norme per allinearle alla transizione energetica, riducendo le aree estrattive e promuovendo la sostenibilità.
- Articolo 3 – Gestione della crisi idrica
Modifica il D.Lgs. n. 152/2006 per introdurre il concetto di “acque affinate”, in linea con il Regolamento UE 2020/741 sul riutilizzo delle acque.
Garantisce l’allineamento normativo italiano con le direttive europee e introduce un nuovo obbligo di comunicazione per le regioni riguardo alle misure adottate per la qualità delle acque.
- Articolo 4 – Economia circolare
Amplia la rappresentatività nell’Albo Gestori Ambientali e semplifica il ruolo di responsabile tecnico per le piccole imprese.
Introduce misure per facilitare la gestione dei rifiuti urbani, anche per gli sfalci di verde privato, e promuove il recupero dei materiali nell’ambito dell’economia circolare.
- Articolo 5 – Infrastrutture sostenibili
Semplifica le procedure per infrastrutture nel porto di Genova, come il tunnel subportuale e la nuova diga foranea.
Prevede un piano integrato per il riutilizzo dei materiali di escavo, riducendo l’iter autorizzativo.
- Articolo 5-bis – Limiti di ammissibilità in discarica
Proroga fino al 2027/2028 i limiti più elevati per alcuni parametri di rifiuti in discarica, garantendo flessibilità alle attività di smaltimento.
- Articolo 6 – Bonifica dei siti orfani
Accelera la bonifica dei siti orfani, aree contaminate senza responsabili identificati, con obiettivi specifici del PNRR e 500 milioni di euro stanziati per il recupero dei terreni.
- Articolo 7 – SIN di Crotone
Stabilisce una struttura di supporto per il SIN di Crotone, fissando il completamento degli interventi di bonifica entro il 2029.
- Articolo 8 – Difesa del suolo
Rafforza il monitoraggio degli interventi contro il dissesto idrogeologico tramite il registro ReNDiS, per migliorare la pianificazione e il controllo dell’efficacia delle misure.
- Articolo 9 – Semplificazione processi attuativi per interventi contro il dissesto idrogeologico
Introduce misure per semplificare e accelerare l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, fenomeno legato ai cambiamenti climatici e di estrema urgenza. Vengono attribuiti maggiori poteri ai Presidenti di Regione in qualità di Commissari per il dissesto idrogeologico, incluso un meccanismo di revoca delle risorse per progetti che non raggiungono un certo livello di avanzamento. Inoltre le Autorità di bacino distrettuali potranno assumere personale tramite concorsi pubblici per potenziare le attività di tutela del territorio, gestione delle acque, mitigazione del dissesto idrogeologico e pianificazione.
- Articolo 10 – disposizioni urgenti per migliorare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni nei settori ambientale ed energetico.
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica può adottare linee guida per supportare le funzioni del Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), come previsto dalla legge n. 132/2016.
- Articolo 10-bis – Piano Mattei
Promuove investimenti per il Piano Mattei nei Paesi africani, unendo sicurezza energetica e tutela ambientale. Inoltre, fino al 2025 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) potrà erogare finanziamenti per un massimo di 500 milioni di euro per sviluppare infrastrutture sostenibili e ridurre le emissioni di gas serra.
- Articolo 11 – Disposizione finanziarie
Specifica che, salvo alcune eccezioni (articolo 7, commi 1 e 2; articolo 9, commi 9-bis e 9-ter), il decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGT)
Segnaliamo inoltre che il provvedimento modifica le caratteristiche di chi può assumere il ruolo di Responsabile tecnico Gestione Rifiuti. Di seguito il testo del comma 16-bis dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, com’era previsto dal DL 153/2024 e com’è stato modificato con la L. 191/2024:
DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2024, N. 153 LEGGE 13 DICEMBRE 2024, N. 191 Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali Comma 16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per l’impresa medesima a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi. Art. 212 Albo nazionale gestori ambientali Comma 16-bis. Il legale rappresentante dell’impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi. La competente Sezione regionale dell’Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel registro delle imprese tenuto dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Il nuovo comma elimina la necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento per il legale rappresentante dell’impresa iscritta all’ANGA, purché ricopra tale ruolo da almeno tre anni consecutivi. Non è più quindi necessario che il legale rappresentante abbia già svolto il ruolo di responsabile tecnico.
La semplificazione è valida esclusivamente per il legale rappresentante in relazione alla propria impresa. Non si estende quindi a eventuali ruoli analoghi presso altre aziende.
La verifica del requisito temporale (tre anni consecutivi) è demandata alle Sezioni regionali dell’Albo, che si avvalgono dei dati disponibili presso le Camere di commercio.
Questa legge rappresenta un passo decisivo verso una gestione più efficiente delle emergenze ambientali e climatiche e vuole garantire il rispetto delle scadenze e degli obiettivi stabiliti dai piani nazionali e comunitari.
Fonte: Confcommercio
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