Ritenuta alla fonte, art. 17 del Modello OCSE e credito d’imposta ex art. 165 TUIR determinano quanto resta di un montepremi vinto all’estero. Le aliquote variano da Paese a Paese, così come la natura della ritenuta.
Un tennista professionista che vince un torneo all’estero subisce una ritenuta alla fonte nel Paese ospitante, applicata secondo l’articolo 17 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. L’aliquota e la natura della ritenuta variano sensibilmente: negli Stati Uniti è il 30% a titolo definitivo, nel Regno Unito parte dal 20% per poi essere conguagliata fino all’aliquota marginale del 45%, in Francia è il 15% ma non liberatoria.
Per il tennista fiscalmente residente in Italia, il reddito estero concorre comunque alla formazione del reddito complessivo per il principio del worldwide taxation (art. 3 TUIR), con recupero dell’imposta estera tramite il credito d’imposta dell’articolo 165 TUIR. Il meccanismo cambia radicalmente per le sponsorizzazioni “pure“, non legate a un singolo torneo: qui si applica l’articolo 7 del Modello OCSE, che attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza. Questa distinzione tra le due fonti di reddito è spesso il punto in cui si annidano gli errori di gestione fiscale.
Come funziona la tassazione dei montepremi sportivi all’estero
Un montepremi vinto in un torneo di tennis disputato all’estero è tassabile, in linea di principio, sia nel Paese dove si è svolta la competizione sia nel Paese di residenza fiscale dell’atleta. Questa doppia potestà impositiva non è un’anomalia, ma il risultato di una scelta normativa precisa: l’articolo 17 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni attribuisce allo Stato della fonte, cioè quello in cui si svolge la prestazione sportiva, il diritto di tassare il reddito, indipendentemente da dove risieda l’atleta. La disposizione si applica ai redditi che un residente di uno Stato contraente ricava dalle proprie prestazioni personali esercitate nell’altro Stato in qualità di sportivo. Il criterio è quindi il luogo di svolgimento dell’attività, non la nazionalità né la sede del soggetto che eroga il compenso.
Questo trattamento differenziato rispetto alle regole ordinarie sui redditi di lavoro autonomo si spiega con la natura stessa dei compensi sportivi: attività concentrate in un arco temporale molto breve, spesso capaci di generare redditi rilevanti in pochi giorni di permanenza sul territorio. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21865/2018, ha chiarito che questa logica si applica anche quando il compenso non è versato direttamente all’atleta, ma a un soggetto interposto, come una società cui lo sportivo abbia ceduto lo sfruttamento della propria immagine (la cosiddetta Star Company). In questi casi, il diritto di tassare alla fonte permane in capo allo Stato in cui l’attività sportiva è stata materialmente svolta, a prescindere dallo schema contrattuale utilizzato per erogare il compenso.
Presenza fisica come criterio
Il presupposto applicativo dell’articolo 17 è la presenza fisica dell’atleta nel territorio dell’altro Stato contraente al momento dell’esercizio dell’attività sportiva. Non è sufficiente che il reddito sia in qualche modo collegato a quel Paese: occorre che la prestazione sia stata effettivamente resa lì. Un premio di partecipazione, un bonus vittoria, un compenso legato al risultato in classifica rientrano tutti in questo perimetro quando derivano da una competizione disputata sul territorio dello Stato che intende tassarli.
Il commentario all’articolo 17 (paragrafo 6) chiarisce che la disposizione non si limita agli sport tradizionali in senso stretto, ma copre anche discipline con una componente di intrattenimento riconducibile all’attività fisica dell’atleta. Resta invece fuori da questo perimetro, chi svolge un’attività priva della prestazione atletica in senso proprio, ancorché connessa al mondo sportivo: l’attività di modelli o modelle, ad esempio, non rientra nell’articolo 17 perché manca la componente sportiva o artistica dello spettacolo dal vivo. La distinzione conta: determina se si applica la regola speciale sulla potestà concorrente della fonte, oppure le regole ordinarie sui redditi di lavoro autonomo o d’impresa, che normalmente riservano la tassazione al solo Stato di residenza.
Interposizione soggetti terzi (Star Company)
Per il professionista che assiste un atleta con attività internazionale, la conseguenza pratica di questo impianto è che ogni singolo torneo va valutato separatamente sul piano fiscale. Non esiste un regime unico applicabile a tutti i montepremi di un anno solare: ciascuno Stato in cui l’atleta ha gareggiato esercita la propria potestà impositiva secondo le proprie regole interne, filtrate dalla convenzione bilaterale eventualmente in vigore con l’Italia. Ne deriva un mosaico di ritenute applicate con aliquote e modalità diverse, che il contribuente residente dovrà poi ricomporre in sede di dichiarazione dei redditi.
Vale la pena segnalare, sul piano interpretativo, che gli aggiornamenti al Commentario OCSE hanno progressivamente affinato l’ambito applicativo dell’articolo 17, con l’obiettivo dichiarato di contenerne un uso distorsivo. Ai fini pratici, il criterio di fondo, potestà impositiva allo Stato della fonte per l’attività sportiva svolta sul suo territorio, resta comunque quello che orienta la lettura di tutte le convenzioni stipulate dall’Italia secondo lo standard OCSE, ed è il punto di partenza per affrontare correttamente il trattamento delle singole categorie di reddito che il tennista percepisce nel corso della stagione.
Ritenuta liberatoria e ritenuta non liberatoria: la differenza operativa
Non tutte le ritenute applicate sui montepremi hanno la stessa natura giuridica, e questa differenza incide direttamente su ciò che il tennista deve fare dopo aver incassato il premio. Una ritenuta a titolo d’imposta (o liberatoria) esaurisce l’obbligazione tributaria nel Paese della fonte: una volta trattenuta dall’organizzatore del torneo, il rapporto con il fisco di quello Stato si chiude, senza obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi locale e senza possibilità, salvo eccezioni, di recuperare quanto trattenuto anche se le spese sostenute superano il reddito netto effettivo. È il meccanismo adottato, ad esempio, dagli Stati Uniti (ritenuta del 30% ai sensi della normativa federale sui pagamenti a soggetti non residenti) e dall’Italia stessa nei confronti degli atleti non residenti, come si vedrà più avanti.
Definizione ritenuta a titolo d’acconto/non liberatoria
Una ritenuta a titolo d’acconto (o non liberatoria) funziona diversamente: la trattenuta operata al momento del pagamento è solo un anticipo, non la tassazione definitiva. Il percipiente resta obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi nel Paese della fonte, dove l’imposta viene ricalcolata sulla base delle regole ordinarie, spesso con un’aliquota minima di garanzia. Se l’imposta così determinata è superiore alla ritenuta subita, il contribuente versa la differenza; se è inferiore, ha diritto al rimborso dell’eccedenza. La Francia adotta questo schema per i compensi sportivi corrisposti a non residenti: la ritenuta iniziale non chiude la posizione fiscale, e il beneficiario deve presentare l’anno successivo una dichiarazione relativa a quei redditi, anche per una prestazione occasionale in un unico torneo.
La distinzione non è solo terminologica. Per il professionista che assiste un tennista con attività internazionale, sapere se una ritenuta è liberatoria o meno determina due cose molto concrete: se esiste un adempimento dichiarativo da rispettare nel Paese estero (con i relativi termini e rischi sanzionatori in caso di omissione) e se, in sede di calcolo del credito d’imposta italiano ai sensi dell’articolo 165 del TUIR, l’imposta estera da scomputare è quella effettivamente definitiva o un importo ancora suscettibile di conguaglio. Questa seconda implicazione sarà approfondita nella sezione dedicata al credito d’imposta.
Le ritenute sui montepremi Paese per Paese
Le aliquote applicate ai montepremi sportivi variano in modo sensibile da uno Stato all’altro, così come la natura della ritenuta. Negli Stati Uniti, la normativa federale prevede una ritenuta del 30% sul reddito lordo di fonte statunitense percepito da un soggetto non residente per l’esercizio di prestazioni personali indipendenti, categoria in cui rientrano le prestazioni sportive. La ritenuta è generalmente liberatoria, salvo la possibilità per l’atleta di richiedere all’Internal Revenue Service un Central Withholding Agreement, che consente di calcolare la trattenuta sul reddito netto stimato anziché sul lordo, riducendo l’impatto immediato della ritenuta quando le spese sostenute sono rilevanti.
Nel Regno Unito, il sistema amministrato dalla Foreign Entertainers Unit di HMRC prevede una ritenuta iniziale del 20% (aliquota base) sui pagamenti lordi superiori alla soglia di esenzione personale, applicata su montepremi, appearance fee e bonus legati al torneo. Questa trattenuta è un acconto sull’imposta dovuta: l’atleta non residente il cui reddito netto superi determinate soglie deve presentare una dichiarazione dei redditi nel Regno Unito, dove l’imposta viene ricalcolata secondo gli scaglioni progressivi, che arrivano fino al 45% per i redditi più elevati. È possibile richiedere preventivamente a HMRC che la ritenuta sia calcolata sul profitto netto atteso anziché sul lordo, quando le spese documentabili sono significative.
In Francia, i compensi per prestazioni sportive fornite sul territorio da soggetti non residenti scontano una ritenuta alla fonte del 15%, disciplinata dagli articoli 182 A bis e 182 B del Code général des impôts. Questa ritenuta non è liberatoria: comporta per il beneficiario l’obbligo di presentare, l’anno successivo, una dichiarazione relativa a quei redditi, con applicazione di un’aliquota minima di imposizione a garanzia del gettito. La Spagna applica l’Impuesto sobre la Renta de No Residentes con un’aliquota del 19% per i soggetti residenti in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che sale al 24% per i non residenti extra-UE; la ritenuta spagnola coincide, nella generalità dei casi, con l’intero debito d’imposta dovuto dal non residente su quel reddito.
In Australia, il meccanismo si discosta da quello di un’aliquota fissa unica: l’Australian Taxation Office richiede al soggetto pagatore di applicare, sui compensi corrisposti a un individuo straniero per attività sportive o di intrattenimento, un’aliquota media calcolata sugli scaglioni previsti per i foreign resident, non un’unica percentuale flat. È un punto su cui la stampa generalista ha talvolta diffuso un dato semplificato, una percentuale fissa attorno al 32,5%, che non corrisponde esattamente al meccanismo ufficiale, il quale prevede il calcolo di un’aliquota media proporzionata al reddito complessivo percepito nell’anno d’imposta australiano.
L’Italia, quando è lo Stato della fonte, applica ai compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti una ritenuta a titolo d’imposta del 30%, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/1973: una ritenuta liberatoria e definitiva, che esclude per il percipiente non residente l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per quel compenso. A completare il quadro, Monaco non applica alcuna imposta sul reddito ai propri residenti, in base a un’ordinanza del 1869 tuttora in vigore; l’unica eccezione riguarda i cittadini francesi, che restano soggetti all’imposizione francese in forza della convenzione bilaterale del 1963 con la Francia.
| Paese | Aliquota | Natura della ritenuta | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 30% sul lordo | Liberatoria (salvo Central Withholding Agreement) | Normativa federale non residenti |
| Regno Unito | 20% iniziale, fino al 45% marginale | Non liberatoria (acconto) | Foreign Entertainers Unit, HMRC |
| Francia | 15% | Non liberatoria | Art. 182 A bis, 182 B CGI |
| Spagna | 19% (UE/SEE) – 24% (extra-UE) | Generalmente definitiva | Ley IRNR |
| Australia | Aliquota media su scaglioni non-resident | Acconto (PAYG withholding) | ATO – foreign resident withholding |
| Italia | 30% | Liberatoria e definitiva | Art. 25, co. 2, DPR 600/1973 |
| Monaco | 0% | Nessuna imposta sul reddito (salvo cittadini francesi) | Ordinanza 1869, Convenzione Francia-Monaco 1963 |
Montepremi vinti da un tennista residente in Italia: il credito d’imposta
Un tennista fiscalmente residente in Italia è soggetto al principio del worldwide taxation, sancito dall’articolo 3 del TUIR: tutti i redditi prodotti, ovunque nel mondo, concorrono alla formazione del reddito complessivo su cui si applica l’IRPEF italiana. Questo vale anche per i montepremi già tassati alla fonte nel Paese ospitante il torneo: il fatto che l’atleta abbia subito una ritenuta negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Francia non esclude l’obbligo di dichiarare lo stesso reddito anche in Italia. Senza un correttivo, il risultato sarebbe una doppia imposizione integrale sullo stesso reddito.
Il correttivo è il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, disciplinato dall’articolo 165 del TUIR. La norma consente di detrarre dall’imposta netta dovuta in Italia le imposte pagate a titolo definitivo all’estero su quello stesso reddito, fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito complessivo. In termini pratici, se il montepremi estero rappresenta una parte del reddito complessivo dell’anno, il credito spettante non può superare la quota di IRPEF italiana proporzionalmente riferibile a quel montepremi, anche quando l’imposta pagata all’estero è stata più alta.
Esempio numerico
Un esempio numerico aiuta a fissare il meccanismo. Si ipotizzi un tennista residente in Italia con un reddito complessivo annuo di 500.000 euro, di cui 100.000 euro derivanti da un montepremi vinto negli Stati Uniti, tassato lì con una ritenuta del 30% (30.000 euro). L’imposta italiana teoricamente dovuta sull’intero reddito, applicando gli scaglioni IRPEF, si ripartisce proporzionalmente: la quota di imposta italiana riferibile ai 100.000 euro esteri (un quinto del reddito complessivo) rappresenta il tetto massimo del credito spettante. Se questa quota è, per ipotesi, pari a 43.000 euro, il credito di 30.000 euro pagati negli USA trova piena capienza e viene detratto per intero. Se invece la quota italiana proporzionale fosse stata inferiore ai 30.000 euro pagati all’estero, l’eccedenza non sarebbe rimborsabile né utilizzabile a compensazione di altre imposte, salvo il riporto in avanti previsto dalla norma per il reddito d’impresa.
Definitività del pagamento e calcolo per singolo Stato
Due condizioni operative meritano attenzione. La prima riguarda la definitività del pagamento: il credito matura quando l’imposta estera è stata versata a titolo definitivo, non semplicemente trattenuta in via provvisoria; per le ritenute non liberatorie, come quella francese, occorre attendere l’esito della dichiarazione estera prima di poter considerare l’imposta effettivamente definitiva. La seconda riguarda il calcolo per singolo Stato: quando il tennista ha percepito redditi in più Paesi esteri nello stesso periodo d’imposta, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato, e non è possibile compensare un’eccedenza di imposta pagata in un Paese con un difetto di capienza riferito a un altro. Per una gestione corretta di questi meccanismi, soprattutto quando i tornei disputati in un anno coinvolgono più giurisdizioni con ritenute di natura diversa, una analisi puntuale della corretta applicazione del credito per le imposte estere sui compensi sportivi permette di evitare sia la doppia imposizione sia un utilizzo scorretto del credito oltre i limiti di capienza previsti dalla norma.
Montepremi vinti in Italia da un tennista non residente
Quando è l’Italia a ospitare il torneo, la posizione si inverte: un tennista fiscalmente non residente che vince un premio su territorio italiano subisce una ritenuta del 30% ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del DPR n. 600/1973. La norma dispone che sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti debba essere operata una ritenuta a titolo d’imposta in questa misura, anche quando la prestazione è resa nell’esercizio di un’attività d’impresa. Il sostituto d’imposta, cioè l’organizzatore del torneo o l’ente erogante il premio, è tenuto a operare la trattenuta e a versarla all’Erario italiano.
Si tratta, come già anticipato, di una ritenuta a titolo d’imposta e quindi definitiva: il tennista non residente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per quel compenso, perché il prelievo alla fonte esaurisce l’intera obbligazione tributaria italiana relativa al montepremi vinto. Questo vale indipendentemente dal fatto che l’atleta risieda in un Paese a fiscalità ordinaria o in una giurisdizione a fiscalità agevolata: la ritenuta italiana si applica comunque sulla base della prestazione sportiva svolta sul territorio dello Stato, secondo la logica già illustrata a proposito dell’articolo 17 del Modello OCSE.
Restano ferme, in questo schema, le condizioni generali previste dall’ordinamento italiano per l’applicazione delle ritenute ai non residenti: la trattenuta non opera quando la prestazione è effettuata all’estero da un soggetto che risulti comunque non residente, né quando il compenso è corrisposto a una stabile organizzazione in Italia del soggetto estero, ipotesi peraltro non ricorrente nel caso tipico di un atleta che partecipa a un singolo torneo. Un’eventuale convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra l’Italia e lo Stato di residenza dell’atleta può incidere su questo quadro solo nei limiti in cui preveda espressamente una deroga alla potestà impositiva italiana sui redditi sportivi; in assenza di una deroga di questo tipo, la maggior parte delle convenzioni stipulate dall’Italia si limita a recepire lo schema dell’articolo 17 del Modello OCSE, confermando piuttosto che limitando la potestà impositiva dello Stato della fonte.
Non tutto ciò che un tennista guadagna nel corso della stagione segue il regime dei montepremi appena descritto. Un professionista di alto livello ha tipicamente tre fonti di reddito distinte: i premi vinti sul campo, i compensi da sponsor legati alla partecipazione a un singolo evento (ad esempio un bonus corrisposto dallo sponsor per la vittoria di un determinato torneo) e i contratti di sponsorizzazione o di sfruttamento dell’immagine non riconducibili a una specifica manifestazione sportiva. Le prime due categorie restano nel perimetro dell’articolo 17 del Modello OCSE, perché derivano comunque, direttamente o indirettamente, dalla prestazione sportiva resa in un determinato Stato: la potestà impositiva concorrente della fonte si applica anche a questi compensi, non solo al montepremi ufficiale.
Le sponsorizzazioni “pure”, quelle che remunerano l’immagine dell’atleta a prescindere dalla sua presenza fisica in un torneo specifico, seguono invece un regime diverso, riconducibile all’articolo 7 del Modello OCSE, relativo agli utili delle imprese o, a seconda dell’inquadramento del rapporto, alle regole ordinarie sui redditi di lavoro autonomo. In questo caso la potestà impositiva è attribuita, in via di principio, allo Stato di residenza fiscale del percipiente, salvo che l’attività non sia esercitata tramite una stabile organizzazione nell’altro Stato. La differenza rispetto al regime dell’articolo 17 è sostanziale: qui non conta il luogo in cui l’atleta gareggia, ma quello in cui risiede fiscalmente.
Questa distinzione spiega perché la residenza fiscale dell’atleta incide in modo molto diverso sulle due componenti del reddito. Sui montepremi e sui compensi legati a un evento specifico, la residenza fiscale non cambia il fatto che ciascuno Stato ospitante eserciti comunque la propria potestà impositiva alla fonte: che l’atleta risieda in un Paese a fiscalità ordinaria o in una giurisdizione senza imposta sul reddito, la ritenuta nel Paese del torneo si applica comunque. Sulle sponsorizzazioni pure, invece, la residenza fiscale è determinante: un atleta residente in una giurisdizione che non tassa il reddito delle persone fisiche non subisce alcuna imposizione su questa componente di reddito, mentre un atleta residente in Italia dovrà assoggettarla a IRPEF secondo le regole ordinarie, salvo l’applicazione di eventuali regimi speciali.
| Componente di reddito | Norma applicabile | Stato competente a tassare |
|---|---|---|
| Montepremi torneo | Art. 17 Modello OCSE | Stato della fonte (dove si gareggia) |
| Bonus/sponsor legati a un evento | Art. 17 Modello OCSE | Stato della fonte (dove si gareggia) |
| Sponsorizzazioni pure / immagine | Art. 7 Modello OCSE | Stato di residenza fiscale dell’atleta |
Perché la residenza fiscale conta solo per una parte del reddito
Questo diverso criterio di collegamento spiega un fenomeno noto nel circuito professionistico: diversi tennisti ai vertici del ranking mondiale scelgono come residenza fiscale il Principato di Monaco, dove non è prevista alcuna imposta sul reddito delle persone fisiche per i residenti non francesi. Alla luce di quanto illustrato, il vantaggio di questa scelta non riguarda i montepremi vinti nei singoli tornei, che restano comunque tassati alla fonte nel Paese ospitante indipendentemente da dove risieda l’atleta: su questa componente di reddito, trasferire la residenza non produce alcun beneficio fiscale diretto. Il vantaggio si concentra piuttosto sulle sponsorizzazioni pure e sui redditi da sfruttamento dell’immagine non legati a un singolo evento, per i quali l’articolo 7 del Modello OCSE attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza: per un atleta il cui reddito da sponsor rappresenti una quota rilevante dei guadagni complessivi, l’assenza di imposta sul reddito a Monaco incide in modo diretto proprio su questa parte, non sull’attività agonistica in sé.
Le criticità operative più frequenti nella gestione fiscale dei montepremi esteri
Chi assiste un atleta con attività sportiva internazionale si trova ricorrentemente di fronte a un insieme ristretto di errori tecnici, tutti riconducibili alla complessità di coordinare più giurisdizioni nello stesso periodo d’imposta.
Credito d’imposta calcolato su una ritenuta non ancora definitiva
Un errore ricorrente consiste nel calcolare il credito d’imposta ex articolo 165 TUIR sull’importo della ritenuta subita all’estero, senza verificare se quella ritenuta sia effettivamente a titolo definitivo. Nei Paesi con ritenuta non liberatoria, come la Francia, l’importo trattenuto al momento del pagamento è solo un acconto: l’imposta definitiva emerge unicamente dopo la dichiarazione presentata in loco l’anno successivo. Un credito calcolato prematuramente sulla ritenuta iniziale rischia di non coincidere con l’imposta effettivamente dovuta a titolo definitivo, con conseguenze sia in caso di eccedenza sia in caso di imposta successivamente più alta del previsto.
Aliquote estere assunte da fonti giornalistiche anziché verificate
La tassazione dei tennisti professionisti è un tema che genera copertura mediatica diffusa, spesso con dati semplificati o non aggiornati rispetto al meccanismo ufficiale. Il caso dell’aliquota australiana, illustrato in precedenza, ne è un esempio: una percentuale flat riportata dalla stampa può discostarsi dal meccanismo reale, basato su un’aliquota media calcolata sugli scaglioni. Fondare un calcolo del credito d’imposta o una pianificazione fiscale su un dato non verificato sulla fonte primaria del Paese estero espone a un rischio di errore che si ripercuote direttamente sulla dichiarazione italiana.
Compensi da sponsor qualificati come montepremi per errore
Quando un contratto di sponsorizzazione prevede un bonus corrisposto in occasione della partecipazione a un torneo specifico, la qualificazione ai fini convenzionali richiede attenzione: si tratta di un compenso riconducibile all’articolo 17 del Modello OCSE, tassabile nello Stato della fonte, non di una sponsorizzazione pura riconducibile all’articolo 7. Confondere le due categorie porta a errori nella determinazione dello Stato competente a tassare e, di conseguenza, nel calcolo del credito d’imposta spettante in Italia, che si applica solo al reddito correttamente qualificato come estero secondo i criteri dell’articolo 23 del TUIR.
Credito d’imposta per singolo Stato non correttamente separato
Quando un atleta ha percepito montepremi in più Paesi nello stesso periodo d’imposta, l’articolo 165 del TUIR impone il calcolo separato del credito per ciascuno Stato estero coinvolto. Un errore frequente consiste nel sommare le imposte estere pagate complessivamente e nel confrontare questo totale con la quota di imposta italiana riferibile al reddito estero complessivo, anziché ripartire correttamente calcolo e capienza Stato per Stato. Questa semplificazione può generare un credito d’imposta superiore a quello effettivamente spettante, con il rischio di un recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
In assenza di convenzione contro le doppie imposizioni
Tutto il meccanismo descritto finora presuppone che tra l’Italia e il Paese in cui si è svolto il torneo esista una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni conforme al Modello OCSE. È un presupposto che vale per la generalità dei Paesi in cui si disputano tornei ATP e WTA di rilievo, ma non è un dato scontato in assoluto: quando manca un accordo bilaterale, lo strumento pattizio che coordina le due potestà impositive semplicemente non esiste, e ciascuno Stato applica la propria normativa interna senza alcun vincolo di coordinamento reciproco.
In questa ipotesi, residuale ma non priva di conseguenze pratiche, il tennista residente in Italia rischia una doppia imposizione integrale sullo stesso montepremi: l’imposta pagata alla fonte nel Paese privo di convenzione non decurta necessariamente l’imposta dovuta in Italia, perché il credito d’imposta dell’articolo 165 del TUIR opera comunque sul piano della normativa interna italiana, a prescindere dall’esistenza di un trattato, ma la sua efficacia pratica di rimedio pieno alla doppia imposizione presuppone un coordinamento che, in assenza di convenzione, resta unilaterale.
Consulenza fiscalità internazionale
Montepremi esteri e credito d’imposta: la verifica che evita la doppia tassazione
Ritenute liberatorie e non liberatorie, calcolo separato del credito per ciascuno Stato, qualificazione corretta di montepremi e sponsorizzazioni: un errore in uno di questi passaggi può tradursi in un credito d’imposta non spettante o in un’imposta estera non recuperata. Una simulazione puntuale sui compensi percepiti nei diversi Paesi consente di verificare la corretta applicazione dell’articolo 165 TUIR prima della dichiarazione.
Domande frequenti
Un tennista residente in Italia paga le tasse anche nel Paese dove vince il torneo?
Sì. Lo Stato dove si svolge il torneo esercita la propria potestà impositiva alla fonte ai sensi dell’articolo 17 del Modello OCSE, indipendentemente dalla residenza fiscale dell’atleta. Il montepremi va poi dichiarato anche in Italia per il principio del worldwide taxation (art. 3 TUIR), con recupero dell’imposta estera tramite il credito d’imposta dell’articolo 165 TUIR.
Cos’è la ritenuta a titolo d’imposta per un atleta non residente?
È una ritenuta liberatoria e definitiva: chiude l’intera obbligazione tributaria nel Paese della fonte senza obbligo di dichiarazione locale. La applicano, ad esempio, Stati Uniti e Italia (30% ai sensi dell’art. 25, comma 2, DPR 600/1973 per i non residenti che vincono in Italia).
Come si recupera in Italia l’imposta pagata all’estero su un montepremi sportivo?
Tramite il credito d’imposta dell’articolo 165 TUIR, detraibile dall’imposta netta italiana fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al reddito estero. Il calcolo va effettuato separatamente per ciascuno Stato estero coinvolto, senza compensare eccedenze tra Paesi diversi.
Le sponsorizzazioni di un tennista sono tassate come i montepremi?
No. I compensi legati a un torneo specifico seguono l’articolo 17 del Modello OCSE, tassabili nello Stato della fonte. Le sponsorizzazioni “pure”, non legate a un evento, seguono invece l’articolo 7 del Modello OCSE: la potestà impositiva spetta allo Stato di residenza fiscale dell’atleta.
Cosa succede se non esiste una convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese del torneo?
Il rischio di doppia imposizione integrale aumenta, perché manca lo strumento pattizio che coordina le due potestà impositive. Il credito d’imposta dell’articolo 165 TUIR resta comunque applicabile sul piano della normativa interna italiana, ma senza il coordinamento che una convenzione bilaterale garantirebbe.
Un tennista non residente che vince un torneo in Italia quanto paga di tasse?
Subisce una ritenuta del 30% a titolo d’imposta, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del DPR 600/1973. È una ritenuta definitiva: non deve presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per quel compenso.
Il credito d’imposta copre sempre l’intera imposta pagata all’estero?
No. Il credito trova un limite nella quota di imposta italiana proporzionalmente riferibile al reddito estero. Se l’imposta estera pagata supera questa quota, l’eccedenza non è rimborsabile né compensabile, salvo il riporto in avanti previsto per il reddito d’impresa.
Perché l’aliquota australiana sui montepremi non è un dato fisso?
L’Australian Taxation Office applica un’aliquota media calcolata sugli scaglioni previsti per i foreign resident, non una percentuale flat unica. Un dato secco riportato da fonti giornalistiche può quindi discostarsi dal meccanismo ufficiale ATO.
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