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Al via il correttivo al Decreto legislativo n. 149/2022 in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. Introdotta una distinzione tra la disciplina della mediazione “telematica” e quella delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. Intervento sui requisiti di serietà che enti pubblici o privati devono possedere per l’abilitazione a costituire organismi di mediazione.
Ok dal Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri, dietro proposta del Guardasigilli, ha dato l’ok, in esame preliminare, al testo di un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 su mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita.
Indicazioni degli stakeholders
Il testo di decreto legislativo apporta taluni correttivi per i quali sono state recepite alcune convergenti indicazioni dei soggetti interessati, come il Consiglio Nazionale Forense e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia delle ADR.
Distinzione tra telematica e da remoto
Nell’ambito della mediazione si interviene in dettaglio in modo da operare una chiara distinzione tra la disciplina della mediazione “telematica”, i cui atti sono completamente digitalizzati, e la disciplina delle modalità di partecipazione agli incontri con collegamento da remoto. Per l’effetto, si allinea a dette previsioni pure la disciplina della negoziazione assistita con modalità telematica.
Chiarimenti
Il provvedimento licenziato dal CdM puntualizza che la mediazione nelle fattispecie di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, e via di seguito, risulta condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
Tempistiche
Viene previsto che il procedimento di mediazione possa essere disposto dal giudice fino alla fissazione dell’udienza di rimessione della causa in decisione, e non già al momento della precisazione delle conclusioni, nonché si prevede un accrescimento della durata minima del procedimento di mediazione dagli attuali tre mesi a sei mesi, con la possibilità di prorogare, di volta in volta, per ulteriori tre mesi.
Quando il giudice rileva che la causa risulta improcedibile in quanto doveva essere esperita la procedura di mediazione, ovvero quando il giudice procede ai sensi dell’articolo 5-quater e demanda le parti in mediazione, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile a seguito della sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, per ulteriori tre mesi.
Serietà
Si interviene sui requisiti di serietà che enti pubblici o privati devono possedere ai fini dell’abilitazione a costituire organismi di mediazione.
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