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In materia fiscale l’aspetto documentale è da sempre fondamentale. Questo vale in ogni contesto, compreso l’ambito dei redditi percepiti in Italia da parte di soggetti non residenti. Attraverso l’aspetto documentale, per i soggetti non residenti, è possibile ottenere l’esenzione, parziale o totale, dalle imposte sui redditi di fonte italiana. Infatti, per i soggetti non residenti, l’esenzione dalle imposte italiane, o l’assoggettamento alle stesse con aliquote ridotte è condizionato alla presentazione di una documentazione.
Si tratta, nella maggior parte dei casi, della certificazione di residenza estera. Si tratta di un documento che deve essere rilasciato dall’autorità fiscale estera e consegnato al sostituto di imposta italiano. Il sostituto di imposta con questa documentazione (residenza estera certificata) è in grado di applicare i regimi di favore di volta in volta previsti:
Dall’ordinamento interno, DPR n. 917/86 o DPR n. 600/73;
Dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con vari Paesi esteri.
Quello che andremo a vedere in questo articolo sono i vari livelli di documentazione che il soggetto estero che percepisce redditi in Italia deve fornire. L’obiettivo è quello di ottenere l’esenzione totale o parziale dalla tassazione italiana sui redditi percepiti. Naturalmente, la documentazione richiesta è diversamente graduata a seconda del tipo di reddito percepito.
Certificazione di residenza estera per l’esenzione dalla tassazione su redditi finanziari
Questa analisi parte dal livello di certificazione documentabile di grado meno elevato richiesta dalla normativa. Mi riferisco alla documentazione necessaria per ottenere l’esenzione sugli interessi dei conti correnti e dei depositi bancari e sui capital gain realizzati su:
Partecipazioni;
Obbligazioni;
Titoli non quotati nei mercati regolamentati.
Si tratta di redditi soggetti ad imposta sostitutiva del 26% applicata da parte del sostituto di imposta (istituto bancario o intermediario finanziario italiano). Sul punto l’articolo 23, comma 1, lettera b) ed f) del DPR n. 917/86 prevede l’esenzione da tassazione per i soggetti non residenti. Per un soggetto non residente è possibile ottenere l’esenzione totale da tassazione di questi redditi attraverso una residenza estera certificata. È sufficiente, infatti, che la persona attesti al sostituto di imposta italiano (banca o intermediario finanziario), con una dichiarazione in carta libera:
Indicando di non essere soggetto fiscalmente residente in Italia;
Incorporando la dichiarazione nei moduli bancari con cui si aprono i conti correnti che gli istituti riservano ai soggetti non residenti in Italia.
La certificazione è esente da imposta di bollo.
Elementi dell’autocertificazione di residenza estera
Lo schema di autocertificazione contiene, in estrema sintesi, i dati del titolare e la dichiarazione che lo stesso è il beneficiario effettivo dei proventi, è residente nello Stato indicato nell’apposito campo a ciò dedica…
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