Processo tributario: in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti dal pignoramento

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Il comma 3 dell’articolo 19 del codice di procedura tributaria (D. lgs. n. 542/1992) prevede che ” La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.” 

Sul punta la Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024 ha ribadito il principio secondo cui l’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quando si riferisce alla «mancata notificazione» vuole, evidentemente, alludere: a) sia alla fattispecie in cui qualsiasi attività notificatoria dell’atto impugnabile sia stata omessa; b) sia alla fattispecie in cui un’attività notificatoria sia stata eseguita, ma con difformità tali dal modello legale da ridondare in notificazione inesistente; c) sia ancora all’ipotesi in cui l’attività notificatoria sia stata eseguita in modo nullo, atteso che l’atto nullo è inidoneo a produrre i suoi effetti e, quindi, deve considerarsi inidoneo ad essere apprezzato come notificazione (salva la questione della possibilità di applicazione del principio della idoneità al raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., in funzione di elisione della nullità formale); per cui, nei casi di inesistenza o di mancanza o di nullità della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, la conoscenza del primo atto esecutivo, in quanto idonea a far conseguire quella dei detti atti, assume il valore di cui all’art. 19, comma 3, secondo inciso, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, cioè di atto legittimante la loro impugnazione unitamente allo stesso atto esecutivo (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822), fermo restando che, quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l’invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notifica della cartella o dell’intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l’azione davanti al giudice tributario non è – un’opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all’art. 617 cod. proc. civ., ma un giudizio ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell’art. 617 cod. proc. civ. (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822).”

Il Supremo consesso rammenta che ” il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi riguardante l’atto di pignoramento, che si assume viziato per l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta — ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 617 cod. proc. civ. — davanti al giudice tributario (Cass. Sez. Un., 5 giugno 2017, n. 13913; vedansi anche: Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11481; Cass., Sez. Un., 28 giugno 2018, n. 17126; Cass., Sez. 5^10 dicembre 2019, n. 32203; Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822; Cass., Sez. Un., 28 luglio 2021, n. 21642; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2024, n. 22754); difatti, l’atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e, pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., rientra nell’ambito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2019, nn. 31484, 31485 e 31486; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2021, n. 25453; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2024, n. 22754);

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(…) ne consegue che, dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento presso terzi, il contribuente può (e deve) far valere l’omissione o la nullità della notifica della cartella di pagamento (o di altro atto presupposto) in sede di opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice tributario, avendone acquisito conoscenza in tale occasione, non potendo attendere a tale scopo l’ulteriore e successiva notifica dell’intimazione di pagamento; non a caso, in coerenza con tale enunciato, è stato affermato che l’atto esecutivo (nella specie, il pignoramento presso terzi), in presenza di una notifica invalida, mancante, inesistente della cartella o dell’intimazione di pagamento, assume il valore di equipollente di una valida notifica, in quanto evidenzia al contribuente l’esistenza di detti atti e, dunque, lo pone in condizioni di esercitare il diritto di impugnarli non potuto esercitare per la mancata realizzazione in modo valido della fattispecie di notifica (in termini: Cass. Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822). 



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