Per la patente a crediti il possesso del documento unico di regolarità fiscale (c.d. DURF) è da intendersi in modo rigoroso; pertanto, laddove, in ragione delle condizioni previste dall’attuale normativa, il datore di lavoro non ne possa in nessun caso richiedere il rilascio, lo stesso non ne sarà obbligato. Lo ha chiarito l’Ispettorato nazionale del Lavoro con una nuova FAQ, che pone fine ai numerosi dubbi sorti in merito a detto particolare requisito, sul quale rispetto alle previsioni (si veda “Requisito del DURF controverso per il rilascio della patente a punti” del 2 ottobre 2024) l’INL ha preso una posizione più rigorosa, che ha sicuramente il pregio di essere aderente al dettato normativo, ma che lascia spazio a qualche riflessione.
L’art. 27 comma 1 del DLgs. 81/2008, tra le varie condizioni richieste per il rilascio della patente a crediti, ossa il nuovo strumento di qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, alla lett. e) prevede anche il possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis commi 5 e 6 del DLgs. 241/97.
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/2020, determinati committenti, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali, comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, devono verificare il versamento delle ritenute fiscali riferite ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Tale verifica impone l’acquisizione delle deleghe di versamento delle ritenute fiscali, secondo precise scadenze.
Tutto ciò può essere derogato attraverso il DURF, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate con validità quadrimestrale, da esibire direttamente al committente. Secondo quanto sottolineato anche dall’INL, il comma 5 individua alcuni requisiti che le imprese devono avere per poter accedere all’esonero degli obblighi sopra descritti, attraverso l’esibizione del DURF.
In particolare, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici devono: risultare in attività da almeno 3 anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e avere eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
Inoltre, le stesse non devono avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
In tal senso, pertanto, l’Ispettorato, nonostante il DURF rappresenti fondamentalmente un’eccezione non obbligatoria per certe imprese, utile a derogare agli obblighi generali previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 17-bis, attenendosi al mero dettato normativo, contenuto nell’art. 27 del DLgs. 81/2008, che richiama letteralmente i commi 5 e 6 del medesimo art. 17-bis e, soprattutto, che richiede non la regolarità fiscale in generale, ma unicamente il possesso del DURF, esclude dall’obbligatorietà del requisito le aziende che, avendo meno di 3 anni di attività, non possono in nessun caso ottenere tale certificazione.
Questa scelta, come detto, risulta indubbiamente aderente alla norma, ma sostanzialmente lascia fuori da una preventiva verifica quelle aziende che, pur rientrando nel campo di applicazione dell’art. 17-bis, per la loro “giovane età” devono rispettarne gli obblighi in via ordinaria, senza possibilità di avvalersi del DURF. Diversamente, aziende più strutturate e con maggiore esperienza, perché attive da più di 3 anni, proprio perché possono ottenere il DURF, secondo quanto previsto proprio dai commi 5 e 6 dell’art 17-bis, saranno obbligate a richiederlo e, conseguentemente, ad autocertificarne il possesso ai fini della patente a crediti. Ciò con il rischio che, in caso di risposta negativa da parte dell’Agenzia dell’Entrate, non potranno ottenere la patente.
Con la FAQ, l’INL ha chiarito anche che, in attesa di rilascio del DURF, già richiesto all’Agenzia delle Entrate, il possesso potrà essere, comunque, autodichiarato, mentre chi ha attestato di essere esente giustificato dal possesso del DURF, perché attivo da meno di 3 anni, non dovrà procedere ad alcuna rettifica.
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