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Il garage nel terrapieno che supera il piano di campagna originario, deve rispettare le distanze legali poiché non può considerarsi locale interrato. Lo spiega la Cassazione
Un garage costruito nel terrapieno può essere ritenuto “opera interrata” e quindi esente dal rispetto delle distanze legali tra edifici?
La Suprema Corte torna a chiarire la natura delle opere di contenimento e come debbano essere gestite relativamente alle distanze obbligate tra gli edifici. Ma prima di addentrarci nei fatti, a proposito delle opere di contenimento, desidero informarti che esiste un pratico software calcolo dei muri di sostegno capace di farti risparmiare tempo prezioso per il tuo lavoro, attraverso l’ausilio della modellazione ad oggetti applicata alla geotecnica. Puoi quindi gestire il tuo progetto e la modellazione del terreno e valutare il rispetto delle distanze legali attraverso un pratico ed intuitivo software per la progettazione architettonica BIM in grado di rappresentare velocemente le possibili soluzioni progettuali con una drastica riduzione di possibili errori.
Ma diamo spazio alla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22493/2024, e scopriamone insieme tutti chiarimenti sui terrapieni e distanze legali.
Il garage in un terrapieno quando non può considerarsi locale interrato?
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da alcuni privati contro la loro vicina, in merito a una controversia edilizia che vedeva coinvolti un intervento di demolizione e ricostruzione di un rudere e il sottostante dislivello del terreno risistemato come terrapieno con opere di contenimento.
I privati avevano inizialmente ottenuto dal Tribunale la condanna della loro vicina a riportare il suo fabbricato alle dimensioni preesistenti (molto probabilmente aumentato di volumetria) e a interrare completamente un garage costruito nel terrapieno (in aderenza al muro di contenimento) che aveva sostituito l’originario dislivello del terreno sul quale era stato poi demolito e ricostruito un vecchio rudere. Tuttavia, la Corte d’Appello, accogliendo l’appello successivo della vicina, rigettava la domanda di demolizione del fabbricato principale e del garage.
La controversia si focalizzava sulla natura dell’intervento edilizio effettuato dalla vicina, che i privati (con il ricorso in Cassazione) sostenevano non fosse una semplice ristrutturazione, ma una nuova costruzione, in quanto il fabbricato preesistente era ridotto a un rudere la cui sagoma originaria non era mai stata accertata. Ma l’aspetto più interessante, anche se più marginale all’interno della discussione, è dato dalla conformità del garage alle normative edilizie, in particolare riguardo alla sua interrabilità, alla questione del terrapieno che lo contiene e al rispetto delle distanze legali.
Ed è proprio riguardo a quest’ultimo aspetto della controversia che i privati ricorrenti contestano la legittimità del garage, evidenziando che, sebbene fosse stato definito interrato, esso superava l’originario piano di campagna modificato dalla creazione del muro di contenimento secondo quanto verificato dalla consulenza CTU.
Cassazione: occhio alla modifica del piano di campagna originario, il terrapieno e il riporto di terra sono considerati costruzioni ai fini delle distanze legali secondo l’art. 873
Gli ermellini, secondo un consolidato parere giurisprudenziale più volte ribadito, chiariscono che:
in tema di distanze legali, rientrano nel concetto di “costruzione”, agli effetti dell’art. 873 cod. civ., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla “costruzione” la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro è soltanto diretto ad eliminare la pericolosità del riporto, allorché non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all’art. 891 (Sez. 2, n. 11388, 13/05/2013, Rv. 626232 – 01; conf., ex multis, Cass. nn., 23843/2018, 16975/2023).
In altre parole, in relazione alle distanze legali, rientrano nella definizione di “costruzione” secondo l’art. 873 del Codice Civile, il terrapieno e gli spazi costruiti all’interno di esso. Questo significa che, secondo la legge, il terrapieno non è solo un accumulo di terra, ma ha un ruolo importante: serve a stabilizzare il piano di campagna quando ci sono differenze di altezza rispetto ai terreni vicini. Il terrapieno viene costruito per mantenere il terreno in posizione e prevenire frane o cedimenti.
Riporto della terra
Inoltre, anche il riporto di terra, che viene utilizzato per alzare il livello del terreno e coprire eventuali edifici esistenti, è considerato una costruzione. Questo implica che deve rispettare le stesse regole sulle distanze legali.
Muro di contenimento
Un altro punto importante è che, anche se il muro di contenimento (che sostiene il terrapieno) è separato dall’accumulo di terra, ciò non cambia la classificazione del terrapieno come costruzione. Il muro serve a rendere sicuro il riporto di terra e a prevenire rischi, specialmente se non vengono rispettate le distanze legali previste dall’art. 891 del Codice Civile.
In sintesi, il testo della sentenza chiarisce che il terrapieno e i relativi locali devono essere considerati costruzioni (o meglio nuove costruzioni) ai fini del rispetto delle distanze legali. Questa definizione ha implicazioni significative per le pratiche edilizie, in quanto qualsiasi intervento che coinvolga terrapieni o riporti di terra deve essere conforme alle normative vigenti in materia di distanze tra edifici.
Nel caso specifico, la sentenza rileva che il garage, pur essendo definito interrato, superava comunque l’originario piano di campagna. Questo significa che il terrapieno utilizzato per coprire il garage aveva sopraelevato il terreno rispetto alla quota originaria. Di conseguenza, il garage non poteva essere considerato interrato ai fini del non rispetto delle distanze legali, in quanto il terrapieno che lo ricopriva era equiparato a sua volta a una vera e propria “costruzione” ai sensi dell’art. 873 c.c.
Il ricorso è, quindi, accolto.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus:
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/garage-nel-terrapieno-deve-rispettare-le-distanze-tra-edifici/
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