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Per i proprietari di case in Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche e a Ischia l’obbligo deriva dal decreto legge 212/2023: riguarda chi ha usufruito del Superbonus e non chi ha ottenuto contributi per la ricostruzione
Per chi il 30 dicembre scorso non aveva ancora ultimato i lavori del Superbonus, in entrambe le sue declinazioni eco e sisma, nelle aree colpite da eventi sismici dal 2009 e per le quali sia stato a suo tempo decretato lo stato di emergenza, la polizza anti catastrofi naturali sarà obbligatoria, indipendentemente dall’esito che avrà la proposta rilanciata a seguito dell’ultima alluvione in Emilia Romagna dal ministro Musumeci di un’imposizione generalizzata per gli immobili residenziali.
Per chi è obbligatoria la polizza
Per questi proprietari di case situate in Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche e a Ischia l’obbligo deriva dall’articolo 2 del decreto legge 212/2023 (entrato in vigore appunto il 30 dicembre scorso) che prevede per i contribuenti che usufruiscono del Superbonus «in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».
Le aree terremotate
Per le aree terremotate il Superbonus è applicabile ancora con l’aliquota del 110% fino alla fine del 2025 diversamente da quanto accade per il resto d’Italia (70% il bonus per il 2024; 65% per il 2025) e inoltre lo si può ancora ottenere ricorrendo alla cessione del credito. Come segnala il Sole 24 Ore il decreto attuativo previsto dal di 212/2023 non è ancora stato pubblicato, però appare chiaro dalla lettura del decreto che l’obbligo riguarda unicamente chi abbia usufruito del Superbonus (il testo specifica i riferimenti normativi presenti nel decreto istitutivo dell’agevolazione) e non chi invece ha ottenuto i contributi per la ricostruzione. Siccome nel testo non si fa distinzione tra detrazione diretta e cessione del credito/sconto in fattura appare verosimile che l’obbligo sarà per tutti.
Un dubbio interpretativo che invece andrà sciolto riguarda l’espressione «spese per interventi avviati alla data di entrata in vigore del decreto». Bisognerà capire se per gli interventi iniziati prima del 30 dicembre ma per i quali sono state compiute spese successivamente l’obbligo di polizza scatti ugualmente.
Le imposte
Ricordiamo che per chi ha usufruito del Superbonus sono già previsti aggravi fiscali, soprattutto se l’immobile agevolato non è prima casa. Se si vende l’immobile agevolato nei dieci anni dalla fine dei lavori scatta infatti l’imposta sul capital gain e in linea di massima i contribuenti che hanno ottenuto l’agevolazione oltre ad doversi aspettare controlli di legittimità sull’erogazione del bonus possono aspettarsi una riclassificazione catastale dell’immobile con conseguenze sulla sua rendita a fini fiscali.
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