Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025

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Con il Provvedimento n 25986 del 31 gennaio le Entrate approvano il modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge, con le relative istruzioni e il modello di comunicazione intergrativa.
Con la prima Comunicazione le imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui
all’articolo 16-bis del decreto-legge, comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali, indicati all’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ricordiamo che la proroga della agevolazione di cui si tratta è arrivata con la Legge di Bilancio 2025.

1) Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modello per l’invio dal 31.03

Il primo modello di comunicazione va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

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Il provvedimento specifica che con la Comunicazione possono essere indicati anche:

  • a) gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
  • b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16 maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

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2) Comunicazione integrativa ZES Unica: invio dal 20 novembre

La Comunicazione integrativa, deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati che hanno trasmesso la prima Comunicazione, per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Quest’ultima è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Questo modello va utilizzato dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, dalle imprese attive nel settore forestale e dalle imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all’art. 16-bis, comma 2 bis, primo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 modificato dall’art. 1 comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per comunicare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l’indicazione del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall’art. 5, comma 11, del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024

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