Foligno, persecuzioni e minacce a una donna: arrestato un 33enne

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Tempestivo l’intervento della polizia di Foligno che, in seguito a una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza Europeo, ha arrestato un uomo di 33 anni, di origine tunisina, con l’accusa di atti persecutori nei confronti di una donna. Il soggetto, già destinatario di un ammonimento da parte del questore e con precedenti di polizia, avrebbe pedinato e molestato ripetutamente la vittima, fino a sfociare in un’aggressione fisica all’interno di un parcheggio.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata aggredita in un parcheggio e, nel tentativo di sfuggire al suo persecutore, avrebbe cercato rifugio nel vicino commissariato. Gli agenti, dopo aver verificato il suo stato di salute e raccolto la sua testimonianza, hanno avviato le ricerche del sospettato, rintracciandolo poco dopo in Corso Cavour. L’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato fermato e posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

I dettagli emersi dai primi accertamenti nel comunicato della Questura

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, riportati in un comunicato stampa diffuso dalla Questura, l’uomo aveva avviato da tempo un comportamento persecutorio nei confronti della donna, caratterizzata da continui avvicinamenti e tentativi di approccio nei luoghi che lei frequentava abitualmente, inducendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini quotidiane e a vivere in uno stato di crescente ansia. Negli ultimi tre giorni, come dichiarato dalla donna agli agenti, l’atteggiamento dell’uomo era diventato sempre più invadente, con minacce esplicite che si erano intensificate, fino a culminare nell’ultimo episodio con un’aggressione fisica. Quest’ultima ha costretto la vittima a rifugiarsi nel vicino commissariato, dove ha trovato supporto e ha denunciato l’accaduto.

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Cosa si intende con il termine “Stalking”

Il termine stalking, derivante dall’inglese “to stalk” (che significa appostare, seguire, perseguitare), definisce una forma di aggressione in cui un individuo, il persecutore, invade ripetutamente e in modo indesiderato la vita privata di un’altra persona, provocando gravi conseguenze psicologiche e fisiche per la vittima. Tale comportamento provoca gravi conseguenze sia a livello fisico che psicologico per la vittima, intaccando profondamente la sua serenità e il suo benessere.

Lo stalking comprende una serie di azioni che spaziano dal pedinamento alle minacce, passando per comunicazioni incessanti e atti invadenti. Questi comportamenti generano nella vittima uno stato continuo di ansia e paura, minando la sua sicurezza e compromettendo la serenità quotidiana. L’impatto psicologico può essere tanto profondo da alterare radicalmente le abitudini di vita e il benessere emotivo della persona colpita.

Art. 612 bis del Codice Penale: le disposizioni legali sugli atti persecutori

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, è punito con la reclusione (da un anno a sei anni e sei mesi) chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.



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