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Nessuna remissione in bonis oltre il 4 aprile 2024: ultima possibilità per comunicare l’opzione di cessione del credito per le spese 2023
Il 4 aprile 2024 è stato l’ultimo giorno utile per inoltrare la comunicare all’Agenzia delle Entrate per le opzioni della cessione del credito relative alle spese 2023.
la Legge 67/2024 di conversione con modificazione del D.L. 39/2024, ribattezzato “decreto Superbonus”, ha infatti bloccato la remissione in bonis cancellando l’ultimo appello del 15 ottobre 2024.
Chi non si è adeguato entro il 4 aprile 2024 non potrà avvalersi della remissione in bonis e sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni con la sanzione di 250 euro.
aggiornamento
Bonus e cessioni del credito, i commercialisti chiedono più tempo per la remissione in bonis
Con una memoria depositata in Senato sulla legge di conversione del decreto Omnibus (Dl n. 113/2024), il Consiglio nazionale dei commercialisti chiede di riaprire i termini per la remissione in bonis e consentire ai contribuenti di correggere gli errori nelle comunicazioni delle opzioni di cessione e sconto, presentate entro il termine del 4 aprile 2024.
La misura consentirebbe di “correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’agenzia delle Entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione” presentate entro il 4 aprile, “con l’esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante”.
In questo modo “si consentirebbe ai contribuenti di sanare anche errori per i quali, a oggi, non sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione” che, con le regole attuali, porterebbe a perdere il credito di imposta.
La remissione in bonis, secondo i commercialisti, andrebbe concessa anche “a tutti quei condòmini che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell’edificio”.
Come si fa la comunicazione della cessione del credito: condizioni e proroga
I termini ordinari e le modalità per comunicare al Fisco la scelta delle opzioni sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 35873/2022, come modificato dal provvedimento 202205/2022.
La comunicazione dell’opzione della cessione credito deve essere inviata dal beneficiario della detrazione o dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro ed esperti iscritti alle Camere di Commercio).
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
E’ richiesto inoltre il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica. La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento 53159/2024 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 4 aprile 2024 il termine per la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura e cessione del credito relativa:
- alle spese agevolate dai bonus edilizi sostenute nel 2023;
- alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Solo coloro che hanno avviato lavori agevolati dai bonus edilizi nel 2023 possono beneficiare di questa proroga.
Essa è applicabile esclusivamente a coloro che ancora conservano la possibilità di scegliere tra la cessione del credito e lo sconto in fattura, poiché rientrano nelle deroghe stabilite dall’entrata in vigore del decreto legislativo 11/2023.
Solo chi abbia presentato i documenti richiesti prima dell’entrata in vigore del D.L. 11/2023, sia nel 2023 che nel 2024 può fare affidamento sull’articolo 121 del D.Lgs. 34/2020. In caso contrario, non sarà possibile usufruire né della cessione del credito né dello sconto in fattura, ma solo della detrazione diretta.
Rientrano in questa proroga coloro che nel 2023 hanno eseguito tali operazioni:
- lavori con titolo abilitativo presentato o richiesto entro il 16 febbraio 2023;
- spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche sostenute entro il 31 dicembre 2023;
- spese per interventi su Iacp e aree del cratere sismico.
La proroga è un’eccezione per quest’anno; le comunicazioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno.
Comunicazione cessione crediti con esonero per i condomini
Con il provvedimento 53174/2024 l’Agenzia delle Entrate precisa che tale adempimento non è richiesto, per i lavori condominiali agevolati, nel caso in cui tutti i proprietari delle unità abitative abbiano optato per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Ecco le regole per la comunicazione:
- la comunicazione non va inviata se tutte le spese sostenute nell’anno precedente facciano riferimento alle parti comuni dell’edificio e tutti i proprietari delle unità immobiliari hanno scelto l’opzione del credito o lo sconto in fattura;
- la comunicazione va inviata se per alcuni interventi edilizi è stato utilizzato lo sconto in fattura o la cessione del credito e per altri no;
- la comunicazione va inviata se anche un solo condomino ha scelto di utilizzare la detrazione mentre tutti gli altri hanno optato per cessione del credito o sconto in fattura.
Remissione in bonis: cos’è e come funziona
La remissione in bonis è un istituto con cui i contribuenti possono sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012). Dal 2022 è stata estesa anche al Superbonus e ai bonus edilizi.
In pratica, la remissione in bonis è molto simile al ravvedimento operoso, anche se non è proprio la stessa cosa.
Nel caso dei bonus edili consente di rimediare agli errori nelle dichiarazioni e nella comunicazione di cessione del credito.
Con la remissione in bonis è data la possibilità, ad esempio, di:
- inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione per l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito oltre i termini previsti;
- sanare l’omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico e risolvere i casi in cui non sono riusciti a stipulare un contratto di cessione e non hanno quindi potuto inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate nei termini previsti.
Con la Circolare 33/2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle possibilità di regolarizzare le omissioni o gli errori nell’indicazione dei dati. In particolare, sono fornite istruzioni per richiedere l’annullamento dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette.
Nello specifico, la cessione del credito può essere fatta a queste condizioni:
- la violazione non sia stata ancora constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche;
- il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, ossia esistano i presupposti che danno diritto alla detrazione (tutto quanto previsto, tra cui asseverazioni tecniche e visto di conformità);
- il contribuente abbia tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione (es. un contratto di cessione firmato antecedente al 31/03 per dimostrare il comportamento coerente);
- il contribuente effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, 30 novembre;
- il contribuente versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, del valore di 250 euro.
La trasmissione della nuova comunicazione è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una comunicazione errata.
Infine, con la Circolare 6/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui casi in cui si può richiedere l’annullamento e sulla procedura da seguire, mettendo a disposizione anche il modello standard da compilare e trasmettere per il rifiuto delle cessioni del credito e dello sconto in fattura già accettati.
La legge 38/2023 di conversione del D.L. 11/2023 (blocca crediti) ha fornito chiarimenti in materia di comunicazione di cessione del credito.
In particolare, l’art. 2-quinquies precisa che è possibile ricorrere alla remissione in bonis dopo il 31 marzo 2023, a condizione che il credito sia ceduto a banche o intermediari finanziari.
Ecco il testo dell’art. 2-quinquies:
Art. 2-quinquies – Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito)
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Ulteriori chiarimenti sulla remissione in bonis:
Risposta AE 467/2023 – Sismabonus acquisti e remissione in bonis
Risposta AE 332/2023 – Superbonus e remissione in bonis
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/superbonus-remissione-in-bonis/
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