La circolare 16 agosto 2024, n. 25877 relativa al Piano Transizione 5.0, la Misura PNRR che riconosce un credito d’imposta alle imprese che fanno nuovi investimenti in strutture produttive in Italia dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Il Piano Transizione 5.0 si inserisce nella più ampia strategia volta a sostenere la trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.
Il credito d’imposta
Il nuovo Piano Transizione 5.0 prevede un credito d’imposta per le imprese che fanno nuovi investimenti, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una delle seguenti alternative:
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– una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3%,
– una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall’investimento non inferiore al 5%,
da esprimere in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).
L’ art. 4 del D.M. Transizione 5.0 specifica cosa chiarisce che:
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– la data di avvio è quella del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento o qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso);
– la data di completamento è quella dell’ultimo investimento che lo compone.
Il piano di transizione 5.0 ( D.M. Transizione 5.0 adottato il 24 luglio 2024), è stato istituito dall’ art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, e individua le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta.
Al decreto sono seguiti:
– il Decreto direttoriale 6 agosto 2024 che ha disposto l’apertura dal giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
– la circolare 16 agosto 2024, n. 25877 – Transizione 5.0, oggetto del presente contributo.
I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’ art. 12, comma 6, del Decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.
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Campo di applicazione
La circolare 16 agosto 2024, n. 25877, specifica:
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– i soggetti beneficiari: tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell’impresa;
– le tipologie di progetto e di investimento agevolabili, che riguardano:
a) beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016 (i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo – Energy Dashboarding);
b) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
c) attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, (nel limite del 10% degli investimenti in beni strumentali e nel limite massimo di 300.000 euro).
– le indicazioni pratiche per calcolare e documentare i risparmi energetici che il progetto energetico arrecherà.
Calcolo del risparmio energetico
La riduzione dei consumi energetici è determinata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli Allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (situazione ex post), con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), relativamente alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
Per la situazione ex ante, le prestazioni energetiche sono calcolate sulla base di una misurazione, o di una stima, operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto.
Per la situazione ex post, invece, le prestazioni energetiche sono determinate sulla base di una stima dei consumi energetici conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi, relativi al progetto di innovazione, in beni materiali e immateriali nuovi, di cui agli Allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Gli indicatori di prestazione energetica e il calcolo del credito d’imposta
È necessario individuare indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva o del processo interessato, che dovranno ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno tener opportunamente conto delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi. La circolare riporta alcuni esempi – non esaustivi – di indicatori di prestazione energetica associati ad alcuni settori di intervento. Si potrà far riferimento studi di settore, letteratura, offerte di mercato (occorre fornire i riferimenti dettagliati delle fonti).
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In relazione all’intensità del beneficio, la circolare 16 agosto 2024, n. 25877 evidenzia come la percentuale di credito d’imposta riconosciuta al soggetto beneficiario cresca al crescere della percentuale di riduzione dei consumi energetici.
Secondo l’ art. 10 del D.M. “Transizione 5.0”, il credito d’imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, alle condizioni previste dall’ art. 9 del D.M. “Transizione 5.0”.
Se i progetti di innovazione prevedono investimenti superiori al limite massimo pari a 50.000.000 di euro per ciascun soggetto beneficiario, il beneficio riconosciuto è calcolato sulla base della riduzione dei consumi energetici conseguita dall’intero progetto di innovazione ed è subordinata al suo completamento, indipendentemente dall’ammontare di costi agevolabili.
Il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità, compresa nell’ambito temporale 2024 o 2025, uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, indipendentemente dalla data di avvio del progetto, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 dell’ art. 4 D.M. “Transizione 5.0”.
La struttura produttiva e il processo interessato
Come si faceva cenno, è possibile procedere al calcolo del risparmio energetico considerando sia una struttura produttiva, sia un processo.
La prima coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Al fine della determinazione del risparmio energetico relativo alla struttura produttiva – si specifica – i consumi energetici della stessa coincidono con la somma dei consumi energetici dei processi produttivi e dei servizi generali.
Il secondo, invece, coincide con il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici “conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d’investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input nell’output del processo.
Analogamente, è possibile che il processo interessato coincida con un unico bene materiale purché questo garantisca, in autonomia, la trasformazione dell’input del processo nell’output del processo.
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Lo scenario controfattuale
Il D.M. “Transizione 5.0” prevede che lo ”scenario controfattuale” sia rappresentato dalla “struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell’impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato”.
La circolare illustra l’applicazione di tale scenario anche per gli investimenti fatti da imprese esistenti per interventi che comportano una sostanziale modifica del servizio reso tale da non consentire la corretta normalizzazione delle prestazioni energetiche della situazione ex ante alle effettive condizioni ex post.
Vengono poi riportati alcuni esempi sui criteri da adottare per la definizione dello “scenario controfattuale”.
Gli allegati e i futuri chiarimenti
La circolare contiene 14 allegati, con i modelli dei principali documenti necessari a conseguire il beneficio ed a documentane lo stato di avanzamento:
– delega per l’invio delle comunicazioni;
– dichiarazione dati titolare effettivo;
– dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente;
– dichiarazione di terzietà per certificatori contabili;
– attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile;
– modelli di Perizia tecnica asseverata;
– schede tecniche DNSH;
– certificazione Ex Ante;
– modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Ante;
– certificazione Ex Post;
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– modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Post;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
– dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di completamento.
Con successiva circolare saranno forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.
MiMIt Circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877
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