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Nei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le deliberazioni del Consiglio dei Ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, da concludersi a cura dell’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 7299 del 28 agosto 2024.
Autorizzazione impianti da fonti rinnovabili: il fatto
La sentenza in commento è relativa all’accertamento del silenzio-assenso formatosi sull’istanza di autorizzazione unica presentata per un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. L’autorizzazione unica, inoltre, era preceduta dal rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale dell’impianto a seguito di intervento del Consiglio dei ministri. La materia del contendere era riferita al fatto che, dopo la presentazione dell’istanza di autorizzazione unica, la Regione non si pronunciava, ragione per la quale la società istante proponeva ricorso per l’accertamento del silenzio-assenso formatosi sulla stessa istanza.
Dopo la presentazione del ricorso, per tutta risposta, la Regione comunicava l’indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. Anche tale comunicazione veniva impugnata. Nelle more del giudizio, ancora, la conferenza di servizi si concludeva negativamente e il relativo provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti.
Il TAR, in primo grado, accoglieva il ricorso e riteneva avvenuto il rilascio dell’autorizzazione unica per silenzio-assenso. Di identico avviso il Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso in appello della Regione.
Il silenzio-assenso sull’istanza di autorizzazione unica
La materia del contendere era relativa, dunque, alla formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica. A dire della Regione, infatti, non si poteva intendere autorizzato per silenzio-assenso in quanto privo di autorizzazione paesaggistica (ragione per la quale avrebbe indetto la conferenza di servizi). Questo perché la relazione paesaggistica fu redatta in un momento anteriore all’apposizione del vincolo.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha riconosciuto come – ai sensi dell’art. 57 d.l. n. 50/2022 – le deliberazioni favorevoli del Consiglio dei Ministri in sede di VIA statale sostituiscano ad ogni effetto il provvedimento di VIA e sono destinate a confluire nel procedimento autorizzatorio che deve essere concluso dalla Regione entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorso il quale l’autorizzazione si intende rilasciata.
La rilevanza delle procedure autorizzatorie per garantire una effettiva transizione verde
Interessante il passaggio argomentativo della sentenza in commento con il quale si fa riferimento agli obiettivi europei relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia. L’obiettivo nazionale contenuto nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima – PNIEC – è quello di soddisfare il 72% dei consumi energetici lordi mediante fonti rinnovabili entro il 2030. In particolare, evidenzia il Consiglio di Stato, per favorire la crescita del contributo delle rinnovabili al fabbisogno elettrico, è necessaria una disciplina delle procedure autorizzative che garantisca, pur nel rispetto di valori di rilevanza costituzionale come il paesaggio, tempi celeri per l’ottenimento dei titoli necessari alla realizzazione di nuovi impianti da fonti rinnovabili o di potenziamento degli impianti esistenti, come nel caso di specie.
A tal fine, infatti, mediante procedure autorizzative semplificate si può incoraggiare la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e, attraverso l’aumento della capacità di generazione installata, l’incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili a copertura del fabbisogno elettrico, nel rispetto degli obiettivi stabiliti.
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