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È possibile installare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche entro 500 metri da un’area tutelata, non essendoci alcuna previsione ostativa nell’individuazione delle aree idonee ex art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. Lgs. 199/2021. La precisazione sulla distanza dai beni tutelati degli impianti FER è quanto chiarito dal TAR Sicilia, sede di Palermo, con la sentenza n. 2482 del 26 agosto 2024.
Distanza impianti FER dai beni tutelati: il fatto
Veniva impugnato innanzi al TAR il diniego espresso dalla Soprintendenza dei Beni Culturali rispetto alla realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico integrato ecocompatibile. A dire della Soprintendenza, infatti, il progetto presentato era incompatibile con la tutela paesaggistica ed archeologica in ragione della vicinanza con alcuni siti di interesse. Tale criticità non è stata superata neppure in seno alla conferenza di servizi (riconvocata dopo l’accoglimento della tutela cautelare invocata dalla ricorrente). Unica soluzione prospettata dalla Soprintendenza era quella della delocalizzazione dell’impianto in area non sottoposta a vincolo paesaggistico e oltre la fascia di rispetto di 500 metri.
Avverso tale diniego, come si diceva, ricorreva la società istante.
Il TAR Sicilia, sede di Palermo, con articolata motivazione, ha accolto il ricorso osservando il difetto motivazionale del parere ostativo della Soprintendenza che, invece, avrebbe dovuto individuare possibili soluzioni alternative assentibili.
La distanza dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica e le aree idonee
Il diniego opposto dalla Soprintendenza si fondava anche sul fatto che l’impianto non poteva essere assentito, in quanto ricompresa nella fascia dei 500 metri di un’area tutelata.
Occorre chiarire come tale fascia di 500 mt dalle aree vincolate sia individuata dall’art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. Lgs. 199/2021. Ma, chiarisce il TAR, tale disposizione non introduce alcuna previsione automaticamente ostativa per le aree “non idonee”, in relazione alle quali si dovrà comunque procedere ad una ponderazione e puntuale valutazione degli interessi coinvolti.
La norma, infatti, è chiara nello stabilire che la mancata inclusione tra le aree idonee non implica l’automatica qualificazione dell’area come non idonea, occorrendo a tal fine una specifica motivazione per la salvaguardia di interessi opposti.
La ponderazione di interessi nei procedimenti autorizzatori
Il caso all’attenzione del TAR Sicilia, sede di Palermo, si può osservare alla luce del più ampio tema della ponderazione di interessi nei procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Con tale articolata locuzione si vuole intendere il processo decisionale rimesso all’amministrazione procedente nel bilanciare e contemperare i vari interessi coinvolti all’interno del procedimento.
Nel caso di specie rilevano, tra gli interessi coinvolti:
- quello della società istante alla realizzazione ed allo sfruttamento con finalità economiche degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- quello pubblico alla conservazione del paesaggio e dei beni culturali;
- quello, parimenti pubblico, alla tutela dell’ambiente latu sensu attuato mediante un approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
Distanza degli impianti dai beni tutelati: gli interessi da tutelare
In tale contesto, la Soprintendenza, pur chiamata a tutelare l’interesse pubblico alla conservazione del paesaggio e dei beni culturali, avrebbe dovuto tenere in considerazione gli altri interessi, pubblici e privati, coinvolti, così da favorire l’iniziativa privata.
La giurisprudenza amministrativa, infatti, è ormai unanime nel precisare che non può ritenersi sufficiente il generico richiamo all’esistenza del vincolo, essendo al contrario necessario, da parte della Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e di giudizi puntuali sull’effettiva consistenza e localizzazione dell’intervento, al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento.
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