condannato il cerignola del clan Moretti Nicola Valletta

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Una condanna e un’assoluzione: è quanto stabilito nelle settimane scorse dal Gup del tribunale di Bari in merito al duplice tentato omicidio di Ciro Stanchi e di  Alessio Di Bari commesso il 20 settembre 2020 in viale Europa a Foggia. Nicola Valletta, 38enne classe 1986 di Cerignola, è stato condannato a quindici anni di reclusione, quale esecutore del duplice tentato delitto, mentre il 53enne classe 1971, Andrea Gaeta di Orta Nova, per il quale il pubblico ministero aveva chiesto 11 anni e otto mesi di reclusione, è stato assolto. Si riteneva fosse il mandante o che in qualche modo avesse concorso nel duplice agguato.

L’agguato del 20 settembre 2020

Secondo le ricostruzioni, fatta a seguito di una complessa attività investigativa, corroborata dalle attività tecniche d’intercettazione e dall’analisi di un sistema di chat criptate all’epoca in uso ai due indagati, Nicola Valletta avrebbe esploso più colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di Ciro Stanchi e di suo cognato, Alessio Di Bari, con il primo intraneo alla batteria della Società Foggiana Sinesi-Francavilla, nonché nipote acquisito di uno degli esponenti apicali della batteria Tolonese-Prencipe-Trisciuoglio.

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L’analisi del sistema di comunicazione criptata aveva fatto ritenere, inoltre, che il fatto di sangue rientrasse nelle dinamiche criminali per vendicare l’omicidio di Rodolfo Bruno, avvenuto il 15 novembre 2018. Nicola Valletta – esponente del clan Moretti-Pellegrino – era già detenuto nell’ambito dell’operazione antimafia eseguita dalla Squadra Mobile denominata ‘DecimAzione Bis’.

Già in passato era stato arrestato per il tentato omicidio di Carlo Briglia nel 2012 e poi, la mattina del 31 dicembre, dopo un inseguimento della polizia, che a pochi giorni dall’uscita dal carcere dei fratelli Francavilla, riteneva che di lì a poco Valletta avrebbe compiuto un agguato.

Il ricorso contro le intercettazioni

Nicola Valletta – noto esponente del clan Moretti-Pellegrino – aveva proposto ricorso contro l’ordinanza del 19 aprile 2024 con la quale il Tribunale delle libertà di Bari aveva nuovamente rigettato la richiesta di riesame proposta dall’avvocato difensore del classe 1985. Con ordinanza del 22 giugno 2023, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, aveva rigettato il gravame proposto in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Bari con ordinanza del 30 maggio 2023 nei confronti di Valletta, gravemente indiziato non solo di aver commesso il duplice tentato omicidio ma anche di detenzione illegale e il porto in luogo pubblico, anch’essi aggravati, della pistola utilizzata durante l’agguato.

Con sentenza in data 12 marzo 2024, la prima sezione della Corte di Cassazione aveva annullato il provvedimento di riesame, evidenziando, alla stregua delle informazioni provvisorie pubblicate con riferimento alle decisioni assunte dalle sezioni unite in data 29 febbraio 2024, che il tribunale del Riesame aveva erroneamente ritenuto ininfluente accertare con quali modalità l’autorità giudiziaria francese aveva acquisito alcune conversazioni criptate conservate in un server e trasmesse, in esecuzione dell’ordine europeo di indagine, al pubblico ministero italiano che le aveva richieste. Accertamento che avrebbe dovuto essere svolto per stabilire quale disciplina processuale fosse applicabile.

Secondo il Collegio, infatti, le comunicazioni criptate acquisite procedimento per il tramite dell’Oie inoltrato in Francia, dovevano ritenersi pienamente utilizzabili. Benché nel corso di autonome indagini le autorità giudiziarie di Francia, Olanda e Belgio, avessero svolto attività di intercettazione e captazione dei dati grezzi relativi alle conversazioni intrattenute dagli utenti della piattaforma Sky-Ecc e delle relative chiavi di decrittazione, al termine di esse era stato eseguito il sequestro dei server Ovh presenti a Roubaix, su cui il provider del servizio Sky-Ecc conservava il backup delle conversazioni in parola.

Del contenuto era stata fatta copia forense e si era proceduto alla relativa decrittazione, creando un data-set di conversazioni ‘in chiaro’. Successivamente, una volta analizzate, le migliaia di comunicazioni reperite erano state segnalate alle diverse autorità giudiziarie comunitarie, tra cui quelle italiane, attivatesi con gli Oei per entrare in possesso delle informazioni rilevanti nei rispettivi procedimenti secondo uno schema riconducibile al sequestro di corrispondenza e non all’intercettazione telematica, che non aveva mai riguardato le comunicazioni rilevanti nel presente procedimento, come evidenziato dall’autorità giudiziaria francese.

Anche l’eventuale compressione di diritti fondamentali è stata esclusa dal Collegio barese, che ha sottolineato come nessuna violazione dei diritti di difesa possa conseguire alla apposizione del segreto di Stato da parte delle autorità francesi sul procedimento di decrittazione, tenuto conto che quest’ultimo, per sua natura, non può alterare il dato acquisito, di modo che, se il procedimento viene eseguito correttamente, il dato stesso diviene intellegibile, mentre diversamente non lo è, come precisato dalle relazioni tecniche dell’Istituto forense olandese che aveva operato la decrittazione, attestandone la correttezza.

Nicola Valletta ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza rescissoria per il tramite del difensore di fiducia, l’avv. Cecilia D’Alessandro, deducendo, con un unico articolato motivo di impugnazione, la manifesta illogicità della motivazione, la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, avendo il Tribunale di Bari ritenuto utilizzabili le comunicazioni acquisite tramite Oei. 

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Sulla scorta della requisitoria pervenuta in cancelleria il 19 ottobre, scritta del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con la quale era stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte lo ha ritenuto infondato ed è stato respinto.



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