L’Organismo per la Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio (OCC) è iscritto al n.68 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Referente dell’Organismo è il Segretario Generale p.t. dell’Ente camerale.
Che cos’è l’OCC
L’Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento – istituito dalla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 – è aperto ai cittadini e alle imprese sovraindebitate che non riescono a onorare i propri debiti. Ha un compito complesso ma un obiettivo molto semplice: verificare i requisiti necessari all’accesso al servizio, offrire supporto, assistenza e soluzioni concrete alle persone che si trovano in difficoltà economica a causa di debiti.
Attraverso l’O.C.C., con l’ausilio di un professionista neutrale ed indipendente (il Gestore della Crisi), è possibile costruire un percorso di risoluzione del debito e seguire una precisa procedura che prevede il coinvolgimento dei diretti creditori per pianificare una soluzione per ridurre, posticipare e rateizzare i debiti.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
Il D.Lgs n.14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in vigore dal 15 luglio 2022, che ha sostituito la Legge n.3/2012, definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lettera c) .
Chi può accedervi?
- consumatore;
- professionista;
- imprenditore minore ai sensi dell’art.2, lettera d), del D.lgs. n.14/2019 con il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 1) attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila) nei 3 esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 (duecentomila) nei 3 esercizi antecedenti il deposito dell’istanza di apertuta della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila);
- imprenditore agricolo;
- c.d. start up innovativa;
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Chi non può accedervi?
- l’imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- chi, nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda, è già stato esdebitato;
- chi ha già beneficiato per due volte dell’esdebitazione;
- chi ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
Pocedure attivabili
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore
- Concordato minore
- Liquidazione controllata dei beni
- Esdebitazione del debitore incapiente
Procedure familiari
I membri della stessa famiglia possono presentare congiuntamente una domanda all’Organismo di sovraindebitamento se la crisi è riconducibile ad un’origine comune. Per membri della famiglia si intendono: coniuge, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo grado, parte dell’unione civile e convivente di fatto ai sensi delle disposizioni di legge.
Regolamento e tariffe
Regolamento OCC Camera di Commercio Irpinia Sannio
Codice di autodisciplina dei gestori delle crisi-Allegato B
Moduli
Allegato 2 descrizione passività
Allegato 3 procedura familiare
Per una corretta presentazione della domanda e degli allegati si consiglia di contattare preventivamente la segreteria che sarà a disposizione per organizzare un eventuale incontro informativo preliminare gratuito con un gestore.
Competenza territoriale
La domanda deve essere presentata all’OCC avente sede nel circondario del Tribunale competente (per l’OCC della CCIAA Irpinia Sannio il Tribunale di Avellino e il Tribunale di Benevento).
E’ competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (di norma residenza o domicilio per la persona fisica non imprenditore e la sede legale risultante dal registro imprese per le imprese).
Per avviare una delle procedure previste, occorre provvedere al pagamento dell’acconto iniziale dei costi della procedura di € 366,00 e della marca da bollo da € 16,00, per complessivi € 382,00, allegando la documentazione richiesta.
Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità:
- versamento con PAgoPA tramite piattaforma SIPA. La ricevuta rilasciata da SIPA dovrà essere allegata al modulo di domanda;
- versamento in contanti presso gli uffici della Camera di Commercio Irpinia Sannio.
Composizione crisi da sovraindebitamento | |
Accesso piattaforma SIPA | |
Servizio da selezionare: OCCS Importo da digitare: € 366,00 |
Contatti
Per informazioni rivolgersi a:
Sede di Avellino
Tel. 0825/694224-279-288
email: conciliazione.av@irpiniasannio.camcom.it
PEC: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it
sede di Benevento
Tel. 0824/300205
email: annamaria.bibbo@irpiniasannio.camcom.it
PEC: cciaa@pec.irpiniasannio.camcom.it
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