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Il bonus per gli affitti riprende per gli inquilini in difficoltà: sono stati stanziati 30 milioni di euro per il 2025 e il 2026.
A partire dal 2025, sarà nuovamente disponibile il “bonus affitto” per gli inquilini che faticano a pagare l’affitto. Questa misura, parte della nuova Legge di bilancio che si occupa delle problematiche legate all’abitazione, è stata reintrodotta dopo una pausa di tre anni, destinando fondi agli inquilini morosi non per colpa loro.
Il Fondo, creato nel 2013 per aiutare le famiglie che ricevono un avviso di sfratto per morosità e che si trovano impossibilitate a pagare l’affitto, ha ricevuto un rifinanziamento di 30 milioni di euro: 10 milioni per il 2025 e 20 milioni per il 2026. È quanto stabilito dall’articolo 1, commi 117-119, della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024.
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Destinatari del bonus
Il contributo è riservato a un numero limitato di inquilini che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non riescono a pagare l’affitto pattuito. In particolare, riguarda quegli individui che, al momento della domanda, si trovano in una situazione di necessità legata a una perdita significativa di reddito familiare che rende molto difficile o impossibile il pagamento dell’affitto.
Definizione di morosità incolpevole
Per quanto riguarda il fondo, la morosità incolpevole è definita come “la condizione di impossibilità improvvisa di coprire il canone di affitto a causa di perdita o notevole riduzione del reddito familiare” (Art. 1 D.M. 30/03/2016).
Ad esempio, le cause possono includere:
- perdita di lavoro dovuta a licenziamento;
- accordi di lavoro o sindacali che portano a una significativa riduzione delle ore lavorative; cassa integrazione che impatta gravemente il reddito;
- scadenza di contratti a termine o atipici;
- chiusura di attività libere-professionali o di imprese a seguito di eventi di forza maggiore o di una grave perdita di clientela;
- malattie gravi, infortuni o decesso di un membro della famiglia che causano una riduzione significativa del reddito totale o la necessità di affrontare spese mediche e assistenziali elevate.
Per accedere al beneficio, è necessario che il potenziale beneficiario abbia ricevuto un ordine di sfratto per morosità.
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Modalità di richiesta del bonus
I criteri e le modalità per utilizzare il fondo rimangono quelli previsti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 marzo 2016. Tuttavia, sarà necessario un aggiornamento del decreto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio per adeguarlo ai nuovi fondi disponibili.
Il decreto di aggiornamento dovrà anche definire il numero massimo di anni durante i quali l’inquilino moroso incolpevole può ricevere il fondo, e potrebbe prevedere la corresponsione diretta del contributo al proprietario dell’immobile.
Il ruolo delle amministrazioni locali
La procedura per richiedere l’accesso al fondo dovrebbe rimanere invariata rispetto a quella prevista dal D.L. n. 102/2013 e dal D.M. 30/03/2016.
Sarà compito dei Comuni – sotto la supervisione delle Regioni – definire le regole e i criteri per l’accesso, oltre ai tempi per presentare la domanda e verificare il possesso dei requisiti necessari per ottenere e erogare il beneficio.
In passato, il processo prevedeva la presentazione di una richiesta al Comune di residenza (anche tramite Caf e Patronati) seguendo le regole dei bandi specifici pubblicati dagli enti locali, consultabili negli avvisi dell’Albo online di ogni Comune.
Entità del contributo
In attesa del decreto attuativo, ci si può riferire agli importi definiti dal D.M. 30 marzo 2016. L’importo massimo del contributo per sanare la morosità incolpevole accertata non dovrebbe superare i 12mila euro.
Secondo l’art. 5 dello stesso D.M. 30/03/2016, i contributi possono essere destinati:
- fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, se il periodo residuo del contratto non è inferiore a due anni, con rinuncia all’esecuzione dello sfratto;
- fino a un massimo di 6.000,00 euro per coprire i canoni durante i mesi di proroga concessi dal proprietario per permettere all’inquilino di trovare una soluzione abitativa adeguata;
- per il versamento di un deposito cauzionale necessario per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- per il pagamento di alcune mensilità di un nuovo contratto a canone concordato, fino al raggiungimento dell’importo massimo di 12.000,00 euro.
Decreto attuativo entro 30 giorni
Come menzionato, si attende il decreto ministeriale che aggiornerà i criteri e le modalità di erogazione del fondo. Solo dopo l’approvazione di questo decreto si potranno utilizzare le risorse recentemente allocate per aiutare gli inquilini morosi.
La legge stabilisce che il decreto deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, quindi entro il 1° febbraio del prossimo anno.
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