Animali da Reddito
08 Gennaio 2025
Definiti i nuovi parametri per il calcolo degli indennizzi relativi agli abbattimenti di animali infetti o sospetti. FAQ e disposizioni transitorie per garantire equità nel settore zootecnico
di Redazione Vet33
Il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti cruciali sul Decreto del 21 giugno 2024, che introduce nuovi criteri per il calcolo delle indennità di abbattimento per bovini, bufalini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica. Tra le novità principali, il calcolo basato sulla differenza tra il valore medio di mercato dell’animale da vita e quello da macello, con una maggiore attenzione alla trasparenza grazie ai bollettini ISMEA. Le disposizioni transitorie, che riguardano anche abbattimenti eseguiti dal 1° gennaio 2023, garantiscono che gli indennizzi siano equi e in linea con il nuovo sistema senza penalizzazioni per gli operatori.
La necessità di chiarimenti
I chiarimenti, richiesti dalle Regioni Campania, Sicilia e Marche, riguardano le modalità applicative del Decreto interministeriale del 21 giugno 2024 sul calcolo delle indennità e sulle procedure di corresponsione degli indennizzi.
Questi sono stati forniti a fine anno con una nota dall’ex DGSAF che precisa i criteri di computo, basati sul Bollettino ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), e i criteri per la corresponsione delle indennità.
Valore dell’indennità
In base al nuovo metodo, il valore dell’indennità è determinato dalla differenza tra il valore medio di mercato dell’animale da vita e quello dell’animale da macello. Qualora le carni degli animali debbano essere completamente distrutte, l’indennizzo sarà corrisposto all’operatore pari al valore di mercato dell’animale da vita.
Nei bollettini ISMEA, pubblicati periodicamente, saranno riportati i riferimenti per il calcolo, ossia i valori medi di mercato dell’animale da vita e i prezzi in euro per chilogrammo di peso vivo per i capi da macello.
Vitelli sotto i tre mesi
Per quanto riguarda i vitelli al di sotto dei tre mesi di età, la nota precisa che, considerata la possibilità di una loro macellazione, nel bollettino ISMEA è stato indicato “solo il prezzo dell’animale espresso in euro per chilogrammo di peso vivo per l’animale al macello: questo importo corrisponderà all’indennizzo da liquidare in caso di abbattimento forzoso”.
Abbattimenti dopo il 1° gennaio 2023
Il decreto, inoltre, prevede che per gli abbattimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, gli aventi diritto riceveranno l’eventuale differenza di importo tra l’indennizzo già corrisposto secondo i criteri precedenti e quello calcolato con le nuove modalità. La nota chiarisce che “in caso di importo ottenuto con il nuovo metodo di calcolo inferiore a quello risultante dall’applicazione del criterio previgente, l’indennità già corrisposta non dovrà essere rideterminata”.
Le nuove disposizioni cercano di garantire una maggiore equità nei risarcimenti, date le peculiarità del settore zootecnico. Sul metodo di calcolo e sulle procedure di corresponsione dell’indennità, il Ministero della Saluta ha aperto una pagina web con le FAQ aggiornate alle richieste di chiarimenti.
TAG: ABBATTIMENTO, BOLLETTINO ISMEA, INDENNIZZI, MINISTERO DELLA SALUTE, VITELLI, ZOOTECNIA
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