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sì al sequestro preventivo dei crediti fittizi #finsubito prestito immediato


La Suprema Corte, con la sentenza in commento, torna ad occuparsi del c.d. “bonus facciate”, inrelazione ai delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita compensazione, rispettivamente previsti dagli artt. 640 bis c.p. e 10 quater, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (quest’ultimo abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, dal D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, e sostituito dal nuovo art. 84 del medesimo testo normativo). La vicenda posta all’attenzione della Corte, prende avvio da un sequestro preventivo di crediti d’imposta relativi ad interventi edilizi fittizi. Va ricordato che il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (c.d. decreto blocca cessioni), con una norma di interpretazione autentica avente, quindi, efficacia retroattiva, ha previsto all’art. 2 ter, che, per interventi diversi dal c.d. super bonus, la liquidazione delle spese per i lavori (sconto in fattura e cessione del credito), in base allo stato di avanzamento lavori, è una mera facoltà e non un obbligo.

In particolare, nel caso analizzato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, con ordinanza poi confermata dal Tribunale del riesame, aveva disposto il sequestro preventivo, sia impeditivo (per 6,2 milioni di Euro), che finalizzato alla confisca anche per equivalente (fino alla concorrenza di 1,9 milioni di Euro), di crediti di imposta fraudolentemente ottenuti dagli indagati mediante le false attestazioni relative ad appalti mai eseguiti e relativi al c.d. bonusfacciate (nonché ancora del sequestro del profitto del delitto di indebita compensazione a carico di una S.r.l. e, per la parte non coperta, dei suddetti indagati).

Avverso tale ordinanza gli indagati hanno adito la Corte di Cassazione, censurando l’interpretazione che esclude la possibilità di ottenere il credito di imposta per il bonus facciate in assenza di stato avanzamento dei lavori, posto che, secondo la normativa sopravvenuta, tale requisito per la liquidazione sarebbe meramente facoltativo. La Suprema Corte, pur ritenendo inammissibili i ricorsi, si è soffermata proprio sulla questione posta dai ricorrenti volta ad eccepire la violazione degli artt. 640 e 640 bis c.p. e dell’art. 121 co. 1 bis del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e L. 11 aprile 2023, n. 38.

Va premesso che l’originaria disciplina del D.L. n. 34 del 2020, tendeva a favorire al massimo la circolazione dei crediti tutelando il cessionario di buona fede, senza prevedere controlli a monte sulla verifica della correttezza dei dati inseriti nell’apposito portale della Agenzia delle Entrate e neanche in relazione alla cessione del credito di imposta, prevista in origine dall’art. 121 del decreto citato, come illimitata.

Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (c.d. decreto blocca cessioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, ha introdotto modifiche a tale art. 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rubricato “opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali”, al fine di ridelineare il perimetro della responsabilità del cessionario del credito d’imposta, prevedendo, altresì, particolari ipotesi di remissione in bonis. L’art. 2 ter del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, recante “Norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese”, prevede che, “al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi edilizi di cui all’articolo 121, co. 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: a) l’art. 121, co. 1 bis, del citato D.L. n. 34 del 2020, n. 34, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo”.

Il decreto blocca cessioni ha apportato delle modifiche alla disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti d’imposta per le spese sostenute sia per gli interventi del c.d. super bonus, che per il recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico, antisismici, recupero facciate (c.d. bonus facciate), ecc. richiamati dal citato art. 121 co. 2. Al fine di tutelare la finanza pubblica, è stato necessario introdurre alcune misure volte a limitare l’area applicativa dell’opzione dello sconto in fattura o per la cessione dei crediti di imposta. Come è ormai noto, infatti, tanto il super bonus quanto i c.d. bonus minori, sono agevolazioni realizzate sotto forma di detrazioni fiscali in favore di soggetti che hanno sostenuto spese per determinate tipologie di lavori, come il miglioramento della classe energetica e la sicurezza sismica. Il beneficio fiscale è fruibile sia con la detrazione ripartita in quote annuali, che con lo sconto in fattura (effettuato sul corrispettivo dovuto ed anticipato dai fornitori che hanno eseguito gli interventi edilizi).

Consulenza fiscale

Consulenza del lavoro

Il meccanismo degli stati di avanzamento lavori al fine di usufruire dell’opzione per la cessione delle detrazioni fiscali o per sconto in fattura, si applica solo ai super bonus del 110%. Per gli interventi per i quali si usufruisca di agevolazioni diverse dal 110% (Ecobonus 50-65%, bonus facciate, sisma bonus…), i SAL possono essere predisposti a prescindere dalla quantità dei lavori già eseguita.

Orbene, nella sentenza in commento la Cassazione, ribadendo che per tali ipotesi diverse dal super bonus, la liquidazione delle spese in base agli stati di avanzamento lavori è una mera facoltà e non un obbligo, ha ribadito che, pure in assenza di detti SAL, è possibile rilasciare l’attestazione di congruità dei costi, necessaria per effettuare lo sconto in fattura o la cessione del credito, a condizione, però, che l’intervento al quale le spese si riferiscono sia stato, concretamente, quanto meno iniziato.

Il decreto blocca cessioni, pertanto, non ha introdotto una deroga ma, con riguardo al bonus facciate, ha ampliato le opzioni per chi beneficia della detrazione, che potrà fare ricorso, oltre che alla fruizione diretta, allo sconto in fattura (come contributo alla spesa da parte dell’impresa o alla cessione del credito), senza dover necessariamente procedere allo stato di avanzamento lavori. Questi ultimi, infatti, a differenza del super bonus, sono solo opzionali, e non obbligatori, sempre che si tratti di spese relative a lavori quanto meno realmente iniziati. È questo il vulnus della novella che, come rilevato dalla sentenza, nulla ha detto in merito alla documentazione che deve comprovare la fondatezza del preteso diritto. Fermo restando che, di certo, non può giungersi fino a ritenere che possono essere erogati contributi o concesse detrazioni o crediti di imposta in relazione a lavori mai svolti (anche se, rileva la stessa Corte, nel caso in esame non era stata devoluta alcuna contestazione sull’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, relativi alla mancata esecuzione delle opere). Qualora, infatti, gli interventi edilizi non siano nemmeno iniziati, i relativi crediti fiscali eventualmente maturati devono ritenersi fittizi e, quindi, la misura cautelare ove applicata deve essere ritenuta legittima.

Riferimenti normativi

Art. 640 quater c.p. D.Lgs. n. 74/2000

Art. 10 quaterD.Lgs. n. 74/2000

Art. 84D.Lgs. 05/11/2024 n. 173

D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla legge n. 77 del 2020 (c.d. “bonus facciate”)

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