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La coesistenza per gli anni 2025 e 2026 di due tipologie di esonero contributivo per le lavoratrici madri con figli farebbe emergere alcune criticità applicative, soprattutto per quelle lavoratrici che potrebbero rientrare in entrambe le misure.
Per comprendere meglio il quadro della situazione che emerge dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024, si ricorda che l’art. 1 commi 180 e 181 della L. 213/2023 prevede un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo annuo di 3.000 euro (250 euro mensili), sulla quota IVS delle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato e madri di:
– tre o più figli, con l’esonero che si applica fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo e per il solo triennio 2024, 2025 e 2026 (comma 180);
– due figli, con l’esonero che ha trovato applicazione fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo e per il solo 2024, in via sperimentale, e pertanto non è più fruibile dal 2025 (comma 181).
Invece, l’art. 1 commi 219 e 220 della L. 207/2024 ha introdotto a regime, a partire dal 2025, un esonero contributivo parziale della quota IVS delle lavoratrici dipendenti e autonome (che non hanno optato per il regime forfetario), con una retribuzione o un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua. Le suddette lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Inoltre, l’esonero parziale non spetta, per gli anni 2025 e 2026, alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero totale di cui al citato comma 180.
L’esonero parziale non è ancora operativo, essendo subordinato ad un decreto attuativo che ne stabilirà anche la misura.
Dal quadro appena descritto emerge che per il 2025 e il 2026 le lavoratrici madri di:
– 2 o più figli, fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, possono beneficiare dell’esonero parziale ex L. 207/2024 (non ancora operativo e non ancora fruibile);
– 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, possono continuare a beneficiare dell’esonero totale ex L. 213/2023.
Invece, dal 2027 potranno fruire dell’esonero parziale ex L. 207/2024 le lavoratrici madri di:
– 2 o più figli, fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
– 3 o più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
A complicare la situazione, come accennato, potrebbe essere il caso di una lavoratrice che ha i requisiti per accedere all’esonero parziale e matura nel corso del 2025 i requisiti per accedere all’esonero totale.
Si pensi a una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, madre di due figli (il più piccolo al di sotto dei 10 anni), la quale beneficiava nel 2024 dell’esonero totale sperimentale e dal 2025 accederebbe (fermo restando il possesso del requisito reddituale) all’esonero parziale (al momento non ancora fruibile perché non operativo). Se nel mese di aprile 2025 nasce il terzo figlio, la medesima lavoratrice avrebbe i requisiti per accedere all’esonero totale dal mese di realizzazione dell’evento, quindi da aprile in poi.
Si ricorda che, come chiarito dall’INPS in occasione dell’esonero totale, la realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio o successivo (o secondo per l’esonero sperimentale del 2024) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio o successivo (o del secondo figlio per l’esonero sperimentale del 2024; circ. INPS n. 27/2024).
Tale aspetto è stato poi confermato con il messaggio n. 401/2025 dove è stato affermato che l’esonero totale ex art. 1 comma 180 per le lavoratrici con almeno tre figli può trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui la nascita (o l’affido/adozione) del terzo figlio (o successivo) si verifichi nel corso delle annualità 2025 e 2026. In tali casi, la decontribuzione totale si applicherà a decorrere dal mese di realizzazione di tale evento, sempre che le lavoratrici madri siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ci si chiede cosa succederebbe, invece, ai primi 3 mesi del 2025. Dalla lettura delle due normative non emergerebbe alcuna preclusione al fatto che la lavoratrice in questione possa accedere per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025 all’esonero parziale, fermo restando i requisiti di accesso, in quanto in questi 3 mesi era madre di 2 figli. In sostanza, la lavoratrice dovrebbe poter beneficiare dell’esonero parziale per i primi 3 mesi del 2025, di quello totale dal mese di aprile 2025 e fino al 31 dicembre 2026, per poi accedere nuovamente all’esonero parziale dal 1° gennaio 2027 (fermo restando le condizioni di accesso delle due normative).
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