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Devono essere presentate entro il 31 marzo 2025 le domande per l’attribuzione dei crediti d’imposta relativi ai procedimenti di mediazione civile e commerciale conclusi nel 2024.
Termini e tempi per richiedere il credito d’imposta per mediazione 2024
Il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023 – si rammenta – stabilisce le modalità per il riconoscimento dei crediti d’imposta per le procedure di mediazione e altre forme di giustizia complementare, in conformità con quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto Legislativo n. 28/2010.
Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 5 del DM, in particolare, la domanda di attribuzione dei predetti crediti deve essere presentata online, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, negoziazione e arbitrato.
Scadenze per la presentazione delle domande
Per le procedure di mediazione concluse nel 2024, quindi, le domande per ottenere il credito d’imposta devono essere presentate entro il 31 marzo 2025.
Successivamente alla presentazione, il Ministero competente effettuerà le verifiche necessarie e comunicherà l’importo del credito d’imposta riconosciuto entro il 30 aprile 2025.
È fondamentale rispettare queste scadenze per poter beneficiare del credito d’imposta, in quanto le richieste presentate oltre il termine stabilito non saranno accettate.
Importi riconoscibili e limiti
Il credito d’imposta riconosciuto varia in base agli importi pagati durante la procedura di mediazione.
In particolare, è previsto un credito fino a 600 euro sull’indennità pagata all’Organismo di Mediazione nel caso in cui la procedura si concluda con un accordo conciliativo; tale importo è ridotto della metà qualora la procedura si concluda senza accordo.
Un credito d’imposta fino a 600 euro è riconosciuto anche sul compenso versato al proprio legale, nei limiti previsti dai parametri professionali, per le procedure obbligatorie o demandate; anche in questo caso, l’importo è dimezzato se la procedura non porta a un accordo.
Tali crediti possono essere cumulati fino a un massimo di 600 euro per parte per ciascuna procedura.
Esistono inoltre dei limiti annuali per l’ammontare complessivo dei crediti che possono essere richiesti:
- per le persone fisiche, il tetto massimo è fissato a 2.400 euro annui;
- per le persone giuridiche è pari a 24.000 euro.
Nel caso in cui si desideri presentare più richieste di riconoscimento di crediti d’imposta per diverse procedure concluse nel medesimo anno, è necessario inviare un’unica domanda annuale.
Oltre ai crediti sopra descritti, è possibile ottenere un ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro per il contributo unificato versato per un giudizio che venga estinto a seguito della conclusione di un accordo in mediazione demandata.
Detto credito è pari all’importo effettivamente versato e non può comunque superare la soglia massima di 518 euro.
Modalità di presentazione della domanda
NOTA BENE: La domanda per il riconoscimento del credito d’imposta deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma digitale ministeriale, utilizzando l’applicativo denominato “Istanza credito di imposta”.
Per accedere alla piattaforma è necessario utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione: SPID, CIE Id di livello due o superiore oppure CNS.
Il portale ministeriale è accessibile all’indirizzo: https://lsg.giustizia.it/.
Durante la compilazione della domanda, è importante scegliere la tipologia di procedura per cui si richiede il credito, selezionando tra diverse alternative, quali:
- pagamento dell’indennità di primo incontro di mediazione o di prosecuzione;
- mediazione obbligatoria;
- mediazione demandata;
- negoziazione assistita;
- arbitraggio con lodo.
Inoltre, è necessario fornire una serie di dati da autocertificare, tra cui: il numero d’ordine dell’Organismo di Mediazione (OdM), la dichiarazione di raggiungimento dell’accordo con l’indicazione del numero del procedimento e la data dell’accordo, oltre a specificare la materia trattata ai fini statistici.
Utilizzo del credito d’imposta
Una volta riconosciuto, il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, che deve essere presentato utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Questi crediti non danno diritto a rimborsi in denaro.
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