Cambio di destinazione d’uso: il Tar Lombardia conferma la discrezionalità comunale e tutela la pianificazione locale | Articoli

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La discrezionalità dei comuni nella pianificazione urbanistica, evidenzia il ruolo cruciale delle scelte urbanistiche nell’evoluzione dell’uso del territorio per una gestione equilibrata e ponderata dello stesso. Tali scelte sono elaborate da professionisti del settore e approvate dagli enti locali. La sentenza del Tar Lombardia n. 358/2025 fornisce ulteriore chiarezza sulla legittimità delle scelte urbanistiche, sottolineando che le amministrazioni comunali possono operare senza vincoli eccessivi, a meno di evidenti arbitrarietà.

La discrezionalità dei comuni nella pianificazione urbanistica

Le scelte urbanistiche definiscono come deve evolvere l’uso del territorio di una determinata area o comune e riguardano la pianificazione, l’organizzazione ed il governo dello spazio urbano in modo da rispondere ad una serie di esigenze sociali, economiche, ambientali e culturali.

Le scelte urbanistiche vengono generalmente elaborate da esperti del settore (ad esempio urbanisti, architetti, tecnici ed economisti) e sono successivamente approvate e adottate dalle amministrazioni comunali, dopo aver preso atto dei pareri vincolanti degli enti sovracomunali (Provincia per i comuni non capoluogo e Regione per i comuni capoluogo di provincia).

Dietro ad ogni scelta urbanistica c’è sempre una motivazione che include molti aspetti per salvaguardare il territorio, alcuni di questi sono:

  • la sostenibilità ambientale, con lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile e limitando l’impatto ambientale delle costruzioni e delle infrastrutture;
  • l’efficienza dei servizi e delle infrastrutture, per ottimizzare la distribuzione di servizi pubblici come acqua, elettricità, fognature, trasporti e salute;
  •  la qualità della vita, poiché le scelte urbanistiche influenzano direttamente “la vivibilità” e “l’appetibilità” delle diverse aree urbane.
  • la protezione del patrimonio storico-culturale, al fine di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale di una città o di un’area;
  • l’adattamento ai cambiamenti climatici, infatti a volte le scelte urbanistiche devono considerare la resilienza delle città agli eventi estremi, come inondazioni, siccità e ondate di calore.

Più in generale, le scelte urbanistiche sono il frutto di un processo attento e partecipativo, che vede coinvolte le varie parti sociali: cittadini, imprese, organizzazioni locali, enti, etc. La partecipazione di questi attori è fondamentale per garantire uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle città (anche e soprattutto dal punto di vista socio-economici).

Quindi sebbene le scelte urbanistiche facciano sempre riferimento a normative di livello superiore (nazionali e regionali), il comune possiede una certa discrezionalità che gli consente di adattare pianificazioni idonee alle specifiche esigenze del territorio e delle comunità locali. Ciò è supportato anche dall’art. 42 Testo unico degli enti locali (TUEL) secondo il quale il consiglio comunale esercita le competenze in materia di pianificazione urbanistici e governo del territorio, esso può anche decidere se e quando procedere con un aggiornamento dei piani in vigore.

A fornire ulteriori chiarimenti in merito alla discrezionalità del comune e al possibile cambiamento della destinazione urbanistica di un’area è la sentenza del Tar Lombardia n. 358/2025.

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Ricorso respinto: il sostegno alle scelte urbanistiche

Con la sentenza n. 358/2025 il Tar Lombardia ha respinto i ricorsi presentati dalle società ricorrenti, riguardanti l’annullamento di alcune delibere comunali relative alla Variante Generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), emanate dal Comune di Vertemate con Minoprio.

La prima delibera impugnata riguardava l’adozione della Variante Generale al P.G.T., mentre la seconda era inerente all’approvazione definitiva di un nuovo Documento di Piano, variante al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T.

In particolare sono stati contestate le disposizioni contenute negli articoli 69, 69.1, 69.2, 69.3 e 69.9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano delle Regole, che classificavano le aree di proprietà di una delle due società ricorrenti come zone agricole a tutela naturalistica, nonostante la presenza di un impianto di compostaggio autorizzato.

Le società ricorrenti hanno sostenuto che la destinazione agricola e di tutela naturalistica delle aree contrastava con l’effettivo utilizzo dell’impianto di compostaggio, autorizzato dalla Provincia di Como ai sensi dell’art. 208 del DLGS n. 152 del 2006. Veniva contestualmente anche denunciata l’illegittimità del recepimento nel P.G.T. delle previsioni contenute nella Variante al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco delle Groane, non ancora approvata definitivamente.

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Il Comune ha chiesto il rigetto dei ricorsi e ha difeso la legittimità delle scelte urbanistiche, sottolineando la discrezionalità dell’Amministrazione nella pianificazione del territorio e la coerenza delle destinazioni d’uso con il contesto paesaggistico e naturalistico. Viene, infatti, chiarito che “(…) in materia di pianificazione urbanistica, deve essere riconosciuta al Comune un’ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell’Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati a una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti (…).”

Il Tribunale ha respinto i ricorsi ribadendo l’ampia discrezionalità del Comune in materia di pianificazione urbanistica e sottolineando che le scelte di destinazione delle aree devono rispondere a esigenze specifiche e fondate di governo del territorio, della tutela ambientale e paesaggistica. “L’ampia discrezionalità in ambito pianificatorio, come rilevato in precedenza, consente al Comune di individuare la disciplina più confacente alla disciplina del proprio territorio senza particolari limitazioni o vincoli, salvi espliciti divieti normativi, nella specie non sussistenti, o situazioni di affidamento qualificato in capo agli amministrati, tuttavia superabili attraverso una motivazione ad hoc che giustifichi l’opportunità o la necessità di quella determinazione (..)”.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che la presenza di un’autorizzazione temporanea per l’impianto di compostaggio non implica una modifica definitiva della destinazione urbanistica dell’area.

La classificazione come zona agricola e di tutela naturalistica è stata ritenuta legittima, in quanto finalizzata a preservare i valori ambientali e paesaggistici del territorio, senza pregiudicare l’efficacia dell’autorizzazione fino alla sua scadenza.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che il recepimento nel P.G.T. delle previsioni del P.T.C. del Parco delle Groane, anche se non ancora approvato definitivamente, rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione comunale, purché non contrasti con norme di legge.

In definitiva, quindi, le scelte urbanistiche sono di competenza esclusiva del Comune, salvo casi di arbitrarietà o irragionevolezza manifesta.

LA SENTENZA DEL Tar Lombardia n. 358/2025 È SCARICABILE IN ALLEGATO.



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