Varianti e modifiche dei contratti: cosa cambia con il correttivo appalti

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L’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 è stato, certamente, oggetto di una serie di modifiche che sono intervenute nei seguenti ambiti:

  • una definizione, più puntuale, delle circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante (nuova lettera “c” del comma 1 come modificata dall’articolo 42, comma 1, lettera “a” del d.lgs. 209/2024);
  • una identificazione di maggior dettaglio delle modifiche non sostanziali (nuovo comma 7 aggiunto dall’articolo 42, comma 1, lettera “b” del correttivo;
  • una specificazione relativa agli errori progettuali (nuovo comma 15-bis aggiunto dall’articolo 42, comma 1, lettera “c” del correttivo.

In via esemplificativa le principali integrazioni che il correttivo ha apportato all’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 in merito alle modifiche del progetto e varianti in corso d’opera sono riportate di seguito:

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Il Nuovo Codice degli Appalti 2023 commento operativo

Quest’opera costituisce uno strumento operativo per la conoscenza e l’utilizzo delle modifiche normative introdotte dal Nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 36/2023) nei vari ambiti delle procedure relative ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.Anche per questo quaderno l’organizzazione del testo ha mantenuto l’impostazione di riconoscibilità delle informazioni presentate in modo da facilitare la consultazione dei vari argomenti trattati utilizzando schemi e tabelle che restituiscono con immediatezza gli aspetti di sintesi dei vari argomenti.Le parti di testo con i riferimenti normativi (riportate integralmente) sono limitate soltanto agli elementi di maggior rilevanza per consentire l’immediata verifica del dettato normativo letterale degli aspetti più importanti.Sono affrontati tutti i temi e gli aspetti teorico.pratici per il direttore dei lavori, nello specifico:◾ Il responsabile unico del procedimento◾ La programmazione e la progettazione di lavori e degli acquisti di beni e servizi◾ Validazione, verifica e iter autorizzativo del progetto◾ Stazioni appaltanti ed operatori economici◾ Contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea◾ Scelta del contraente◾ Esecuzione delle opere◾ Contenzioso e strumentiMarco AgliataArchitetto, libero professionista, impegnato nel settore della programmazione, esecuzione e monitoraggio di opere pubbliche e private, esperto di problematiche ambientali, energetiche e della sicurezza.Svolge attività di consulenza per Enti pubblici e privati sulla programmazione e utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, progettazione, direzione lavori, attuazione, gestione e manutenzione degli interventi con particolare riguardo al recupero edilizio, difesa del suolo, valorizzazione territoriale e sostenibilità ambientale.È autore di numerosi volumi in materia di opere pubbliche e problematiche ambientali.

 

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Varianti e modifiche dei contratti: le condizioni

Allo stato attuale della normativa sia considerando quanto previsto dall’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 e in base a quanto previsto dall’articolo 60 del d.lgs. 36/2023 in materia di revisione dei prezzi, i contratti di appalto possono, dal 31 dicembre 2024, essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

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a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole facoltative e a condizione che la struttura del contratto resti inalterata; per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;


b) per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

  1. risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
  2. comporti notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

c) come modificato dall’articolo 42 del d.lgs. 209/2024 (correttivo): per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di esecuzione dell’appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

  1. le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o entri preposto alla tutela di interessi rilevanti;
  2. gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
  3. i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase della progettazione;
  4. le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

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Il ruolo del direttore dei lavori e del RUP

La lettera c) del comma 1 dell’articolo 120, come già segnalato, costituisce la prima modifica di rilievo apportata dal correttivo che, rispetto alla limitata specificazione della precedente versione riportato dal d.lgs. 36/2023 (che indicava solo le nuove disposizioni legislative e provvedimenti sopravvenuti di enti o autorità tutelanti interessi di rilievo) rappresenta un’elencazione più chiara ed utile a ridurre il livello di discrezionalità piuttosto diffuso.

Nello svolgimento e realizzazione delle modifiche o delle varianti il Direttore dei lavori fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte dall’articolo 120 del d.lgs. 36/2023. Con riferimento ai casi indicati dal citato articolo 120, il Direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei lavori proporrà al RUP, che restano sempre più le due figure di riferimento, con ruoli diversi nella fase esecutiva, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare allo stesso RUP.

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Le modifiche non sostanziali

Nell’ambito delle modifiche non sostanziali, il nuovo comma 7 dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023, come modificato dall’articolo 42 del d.lgs. 209/2024 (correttivo) stabilisce che: non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023 (definizioni delle modifiche sostanziali), le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall’Esecutore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell’opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera.

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Il comma 7 della versione precedente dell’articolo 120 del d.lgs. 36/2023, riportava soltanto due casi relativi ai possibili risparmi ottenibili e il fatto che si trattasse di soluzioni equivalenti o migliorative.

Ora il nuovo testo fa riferimento, come sopra riportato, anche ad interventi del direttore dei lavori finalizzati alla risoluzione di questioni tecniche migliorative che trovano copertura nel quadro economico e descrive, in modo più dettagliato, i due punti esistenti specificando, soprattutto, il punto relativo alle soluzioni equivalenti facilitando così il loro riconoscimento.

Il Direttore dei lavori comunque, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 dell’Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023, risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

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In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, quest’ultimo fornisce all’esecutore le indicazioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell’esecutore stesso.

Nel caso di cui all’articolo 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo.

I prezzari

In materia di applicazione prezzari si ricorda la modifica apportata dall’articolo 14, comma 1, lettera g), punto 3) del correttivo all’articolo 41, comma 13, del d.lgs. 36/2023 e che prescrive che i prezzari predisposti sono ora “i prezzari aggiornati predisposti annualmente” e che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “… sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali …” identificando il soggetto (Ministero delle infrastrutture e trasporti, mancante nella precedente versione del codice) che autorizza la non applicazione senza indicarne il soggetto accordante.

Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell’esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

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Le varianti migliorative

Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 120, comma 7, lettera “b” del d.lgs. 36/2023 , non devono alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori. Lo svolgimento delle mansioni progettuali relative alle opere in variante viene definito dalla stazione appaltante  in conformità con quanto previsto dall’articolo 120 del d.lgs. 36/2023.

Gli errori progettuali

Lo svolgimento delle mansioni progettuali relative alle opere in variante viene definito dalla stazione appaltante  in conformità con quanto previsto dall’articolo 120 del d.lgs. 36/2023.

Si tratta di una prescrizione finalizzata a dare una risposta alle molte criticità provenienti dagli errori progettuali; il testo del nuovo comma stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, comma 8-bis (affidamento di livelli progettuali a progettisti esterni ed errori progettuali) le stazioni appaltanti in contraddittorio con il progettista verifica eventuali errori od omissioni della progettazione che pregiudicano la realizzazione dell’opera e individuano soluzioni di progettazione esecutiva in coerenza con il principio del risultato.

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Gli appalti pubblici 2025 dopo il decreto correttivo

Il volume illustra le numerose e importanti novità introdotte dal decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31.12.2024, n. 209. Il decreto modifica circa il 34% degli articoli del Codice, e introduce nuovi allegati. In particolare, il correttivo interviene su dieci macro-temi principali, tra cui equo compenso, tutele lavoristiche e CCNL, digitalizzazione, qualificazione delle stazioni appaltanti, revisione prezzi, consorzi, tutela MPMI, fase esecutiva del contratto di appalto, Partenariato pubblico-privato, Collegi consultivi tecnici. Il provvedimento rappresenta uno strumento di ulteriore razionalizzazione e semplificazione della disciplina recata dal vigente codice dei contratti pubblici, che tiene conto delle principali esi- genze rappresentate dagli stakeholders del settore, nonché delle richieste, presentate in sede europea, di modifica e integrazione di alcuni istituti giuridici, al fine di risolvere le procedure di infrazione ancora pendenti. Il correttivo intende altresì recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all’indomani dell’efficacia del D.Lgs. 36/2023, assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione dei principi e delle norme. La trattazione privilegia un’impostazione pratico-operativa, con schede di sintesi delle principali novità per ogni argomento.Alessandro MassariAvvocato amministrativista, Direttore della Rivista Appalti&Contratti online e mensile. Docente e autore di numerose monografie in materia di appalti pubblici. Coordinatore scientifico dei Master in contrattualistica pubblica organizzati da Formazione Maggioli.

 

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