Mutuo condizionato: le Sezioni Unite si pronunciano

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 


Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5968 del 06 marzo 2025, si sono espresse sulla configurabilità giuridica quale mutuo condizionato, e quindi della sua validità quale titolo esecutivo, del contratto di mutuo ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante.

Si ricorda che della questione oggetto della pronuncia in commento se ne discuterà ampiamente nel nostro prossimo webinar del 03 aprile 2025, “Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo – Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi”.

Dopo la pubblicazione nella giornata di ieri della prima pronuncia n. 5841 sul mutuo solutorio, in data odierna le Sezioni Unite hanno altresì espresso, in ordine ad una fattispecie di mutuo asseritamente configurabile quale “mutuo condizionato“, e quindi non costituente un valido titolo esecutivo in assenza di atto equipollente, in termini di forma, al mutuo originario stipulato (che attesti lo svincolo delle somme), il seguente principio di diritto:

il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto“.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Le Sezioni Unite, preliminarmente, prendono atto che non vi sono dubbi circa la configurabilità di un mutuo nell’accordo negoziale con cui, erogata una somma di denaro al mutuatario, ne sia contestualmente disposto il versamento in un deposito irregolare, a patto che il mutuante la svincoli, al consolidamento di altre garanzie o al tempo della verificazione di altri eventi futuri: anche in questo caso, il mutuo è perfezionato con la sola messa a disposizione della somma, che può essere solo giuridica o figurativa o meramente contabile, in quanto la traditio non deve essere necessariamente fisica, con la conseguenza che, al fine della sua realizzazione, occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario.

La messa a disposizione è resa evidente dal fatto che la disposizione vi è stata davvero, tanto che il mutuatario ha appunto disposto di quella somma per una successiva operazione (anche se contabile, circostanza non rilevante).

La questione attiene dunque, per le Sezioni Unite, esclusivamente alla “astratta configurabilità, o meno, di un titolo esecutivo, nel caso in cui il mutuatario retroceda la somma mutuata al mutuante, in pegno o deposito irregolari, alla sinallagmatica obbligazione del mutuante di metterla nuovamente e definitivamente a disposizione del mutuatario all’avveramento di determinate condizioni od altri eventi futuri e non necessariamente certi“.

Mutuo condizionato e origine del contrasto: la pronuncia della Cassazione n. 12007/2024

La Corte ripercorre l’approdo cui era giunta la pronuncia della Cassazione n. 12007 del 03 maggio 2024, e ritengono che la stessa non si ponga in contrasto con gli approdi già raggiunti in materia di mutuo, poiché si era limitata ad escludere il titolo esecutivo per avere reputato concretamente carente un’obbligazione restitutoria, ipotizzandone l’inesistenza dell’oggetto, in ragione dell’immediato e pressoché contestuale ritrasferimento della somma mutuata al mutuante e sia pure con l’obbligo di questi di ritrasferirla su certi presupposti.

In ogni caso, la Corte reputa necessario dover riconsiderare le conclusioni di tale sentenza, origine del contrasto, al fine di dare coerenza ai principi affermati nell’una e nell’altra fattispecie.

Le Sezioni Unite, intanto, escludono da subito che la fattispecie oggetto di causa possa sussumersi entro quella di un mutuo tecnicamente condizionato.

Nel mutuo condizionato, infatti, la stessa erogazione, anche se meramente contabile, della somma mutuata materialmente, avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo alla stipula, generalmente previsto appunto nello stesso contratto di mutuo, quale normale sviluppo del relativo rapporto; sicché, soltanto quando quell’erogazione o quella messa a disposizione siano poi rese oggetto di atti dalle forme eguali a quelle previste per la sussistenza del titolo esecutivo, si avrà un titolo esecutivo – complesso – integrato dalla combinazione dei due atti, di pari struttura e rango formali.

Nella fattispecie oggetto del rinvio pregiudiziale, invece, non è in discussione che il mutuo si sia perfezionato immediatamente, a seguito ed a causa della messa a disposizione della somma; ciò che è stato posposto e rapportato alla verificazione di un successivo evento è, invece, l’adempimento di una distinta, ma collegata, obbligazione del medesimo mutuante, di svincolare definitivamente la somma costituita presso di quello in deposito irregolare al verificarsi di quanto convenuto.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

In sostanza, è essenziale stabilire se possa dirsi sussistente, al momento della stipula, una attuale, piena e incondizionata obbligazione di restituzione, tale da configurare quel diritto di credito certo, liquido ed esigibile, che è il proprium del titolo esecutivo e ne costituisce quindi un presupposto ineliminabile.

Le Sezioni Unite chiariscono ciò che rende il mutuo “non condizionato”

Per le Sezioni Unite, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo con costituzione di un deposito irregolare, non solo si è perfezionato il mutuo, ma, se non risulta di per sé solo esclusa in concreto una espressa, univoca ed incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, rimane anche integrato un titolo esecutivo, avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata.

I patti accessori attengono “all’estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata, e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 C.p.c.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell’autonomia negoziale delle parti e integrante un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede“.

In sostanza il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile; pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito irregolare della somma a disposizione del mutuatario, e che prevede l’obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto tra le parti, è di per sé idoneo a fondare l’esecuzione forzata.

Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l’intervenuto svincolo della somma“.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link