Corsi INDIRE per la specializzazione su sostegno, un condono per i titoli esteri. A rischio la qualità della formazione.

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Nell’incontro di informativa sindacale del 5 marzo 2025 sono stati illustrati alle organizzazioni sindacali gli schemi dei due decreti ministeriali relativi all’attivazione dei percorsi di specializzazione su sostegno previsti dagli artt. 6 e 7 del DL 71/2024 (cosiddetti corsi INDIRE), destinati ai docenti che hanno tre anni di servizio sulla stessa tipologia di posto o a coloro in possesso di titoli acquisiti all’estero.

Disposizioni comuni ad entrambi i percorsi

Soggetti che attivano i percorsi.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

  • Università, autonomamente o in convezione con l’INDIRE
  • INDIRE

Modalità di svolgimento della formazione. Le attività formative relative agli insegnamenti, ad eccezione del tirocinio ove previsto, si svolgono in modalità telematica, comunque sincrona; è consentita la modalità asincrona per una percentuale non superiore al 10 per cento delle ore previste per tali insegnamenti. I laboratori sono svolti esclusivamente in modalità sincrona.

Le assenze sono consentite nella misura massima del 10 per cento.

Al termine di ciascun insegnamento e di ciascun laboratorio è previsto un esame in presenza con valutazione in trentesimi. Gli esami si intendono superati con voto non inferiore a 18/30.

Esame finale. I percorsi si concludono con l’esame finale che consiste in un colloquio, da svolgersi in presenza, su un elaborato scritto concernente lo studio di un caso a scelta del corsista, in relazione all’esperienza professionale svolta.

Validità del titolo di specializzazione. Il titolo rilasciato dalle Università, in quanto titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è riconosciuto a tutti gli effetti; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

Percorsi attivati ai sensi dell’art. 6 del dl 71/1024

Destinatari. Docenti che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti. L’accesso è riservato ai percorsi relativi al medesimo grado di istruzione al quale si riferisce il servizio prestato.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Crediti richiesti.  Sono previsti 40 CFU per i percorsi erogati dalle Università, 40 crediti formativi afferenti al sistema ECTS (European Credit Transfer System) se attivati da INDIRE. I crediti sono comprensivi dell’esame finale.

Tirocinio. Il tirocinio diretto e il tirocinio indiretto si intendono assolti dal servizio già prestato su posto di sostegno.

Priorità in caso di eccedenza delle iscrizioni. Qualora le domande di iscrizione siano eccedenti rispetto ai posti autorizzati, la priorità è assegnata ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane.

Durata. I percorsi si svolgono in non meno di quattro mesi.

Costi. L’importo è determinato nella misura massima di euro 1.500.

Percorsi attivati ai sensi dell’art. 7 del dl 71/1024

Destinatari. Docenti in attesa del riconoscimento del titolo estero da almeno 120 giorni alla data del 1° giugno 2024, o che abbiano pendente un contenzioso dinnanzi al Giudice Amministrativo per la mancata conclusione del suddetto procedimento.

L’iscrizione ai percorsi è subordinata alla contestuale rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento ed ai contenziosi pendenti.

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I titoli devono essere acquisiti presso un’università estera legalmente accreditata nel paese di origine, o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, con durata non inferiore a 1500 ore o, in alternativa, con il conseguimento di almeno 60 CFU.

Crediti richiesti. Devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all’attività di tirocinio, coloro che non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno di scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio, con il servizio effettivo, coloro i quali hanno maturato, alla data di presentazione della domanda, almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse.

Nei percorsi erogati dalle Università si tratta di Crediti Formativi Universitari (CFU). Nei percorsi erogati dall’INDIRE i crediti sono afferenti al sistema ECTS (European Credit Transfer System).

I crediti sono comprensivi dell’esame finale

Tirocinio. L’attività di tirocinio, prevista per coloro che non abbiano prestato servizio su sostegno in scuole del sistema nazionale di istruzione, non può essere svolta in modalità online bensì in modalità in presenza presso istituzioni scolastiche diversificate per grado di istruzione.

Validità del titolo di specializzazione. Il titolo rilasciato dalle Università, in quanto titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è riconosciuto a tutti gli effetti; il titolo rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, è utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.

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Eccedenza iscrizioni. In caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all’INDIRE. siano eccedenti rispetto ai posti autorizzati, la priorità è assegnata ai docenti con un numero di anni di servizio su posto di sostegno superiore a tre nel quinquennio di riferimento. A parità di posizione prevale il docente più giovane.

Durata. Non è prevista una durata minima.

Costi. L’importo è determinato nella misura massima di euro 1.500 per coloro che devono acquisire 48 crediti, nella misura massima di 900 euro per coloro che devono conseguire 36 crediti.

La posizione della FLC CGIL

Nel corso dell’informativa, la FLC CGIL ha confermato la propria contrarietà a quello che ritiene un vero e proprio sconto applicato ai percorsi di specializzazione dei docenti di sostegno, allo scopo di camuffare le inadempienze dell’Amministrazione in materia di formazione iniziale. Non è una novità, infatti, che le Università non siano state messe nelle condizioni di rispondere, attraverso i TFA sostegno, al reale fabbisogno delle scuole, determinando forti disomogeneità territoriali per quanto riguarda la presenza di insegnanti specializzati nelle graduatorie di merito e delle supplenze. Ma ancora più grave è il condono previsto per le specializzazioni acquisite all’estero, senza alcuna verifica della qualità dei percorsi e della coerenza rispetto al sistema dell’inclusione scolastica del nostro Paese. Si tratta di un escamotage per sanare i ritardi delle procedure di riconoscimento di tali titoli che sono all’origine di un contenzioso diventato insostenibile per l’Amministrazione.

Per affidare i corsi ad INDIRE, soggetto originariamente competente in materia di “documentazione, innovazione, ricerca educativa”, lo stesso DL 71 che li istituisce ha apportato con l’art.7 bis comma 1 bis una modifica che di legge che assegna all’Istituto la funzione aggiuntiva di “formazione e aggiornamento del personale della scuola […], ivi compresa l’attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità […] esclusivamente nei limiti temporali previsti” (fino al 31 dicembre 2025).

Tale previsione normativa non è comunque sufficiente ad equiparare la formazione erogata da INDIRE a quella universitaria, tant’è vero che gli stessi decreti prevedono una differenziazione per quanto riguarda i crediti formativi (e, soprattutto, la validità del titolo che, come viene esplicitato, se rilasciato da INDIRE, non è utilizzabile “tout court”, come quello universitario, ma “esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione”. In pratica, in un’epoca in cui si guarda all’ Europa unita e alla cittadinanza globale, i nuovi titoli di specializzazione non potranno varcare i confini nazionali.

Un ulteriore elemento di forte criticità è rappresentato dall’erogazione interamente online della formazione, sia per la ricaduta sulla qualità dell’offerta che per gli enormi vantaggi elargiti alle Università telematiche.

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Saldo e stralcio

 

Una riflessione aggiuntiva merita la questione dei costi, più convenienti per i corsi destinati a chi è in possesso dei titoli esteri rispetto a quelli per chi ha tre anni di servizio, ma in assoluto meno onerosi se confrontati con i carissimi TFA. Uno sconto, quindi, anche dal punto di vista economico, che comunque lascia irrisolto il problema dei costi sempre a carico dei partecipanti, trasformando la formazione in diritto solo per chi se lo può permettere.

Un’ulteriore inspiegabile differenza riguarda la durata dei percorsi che solo per i docenti “triennalisti” è indicata in “non meno di quattro mesi”, lasciando aperta la possibilità solo per “gli esteri” di una formazione lampo che consentirebbe l’iscrizione agli elenchi aggiuntivi delle GPS.

La FLC ritiene grave che tra la documentazione presentata il Ministero abbia omesso l’Allegato B, menzionato nella bozza di decreto, che individua il fabbisogno di docenti specializzati ai fini dell’attivazione dei percorsi di cui all’art. 6 del DL 71 (triennalisti).

Si tratta di una scelta poco trasparente su un passaggio assai delicato: la necessità che i corsi non siano attivati nei territori, e per gradi di istruzione, in cui le graduatorie degli specializzati sono sature anche se evidentemente la modalità online non dà garanzie rispetto al fabbisogno territoriale.

Da sottolineare, a questo proposito, che per la sanatoria dei titoli esteri non è previsto alcun limite di accesso, con il rischio di congestionare le graduatorie di alcuni territori e compromettere le opportunità lavorative dei docenti che hanno seguito percorsi di specializzazione ordinari, impegnativi, costosi.

La FLC CGIL ha chiesto l’apertura del tavolo di confronto, accordata dall’Amministrazione, per ulteriori approfondimenti dei punti più oscuri delle bozze di decreto. Valuterà in seguito le azioni da intraprendere per salvaguardare la qualità e la legittimità dei percorsi di specializzazione per il sostegno didattico alle alunne e agli alunni con disabilità. Le ragioni dell’Amministrazione sono state sostenute da Anief e Snals che hanno anzi chiesto un ulteriore semplificazione dei percorsi per i “titoli esteri” in termini di riduzione dei crediti da acquisire e di aumento delle attività asincrone rispetto a quelle sincrone.

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