L’agente sportivo e le norme che ne regolano la professione, modalità di incarico e rappresentanza dei calciatori

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L’agente sportivo è il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più parti per favorire la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di un calciatore professionista, oppure il trasferimento o il tesseramento di un giocatore da un club all’altro.

Nelle scorse puntate di questa rubrica, a cura del Coordinamento Piemonte dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport erano state approfondite le modalità per accedere a tale professione.

In questa sede, invece, verranno analizzati alcuni aspetti pratici dell’esercizio di questa attività.

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Un calciatore o una società calcistica come possono incaricare un agente di rappresentarlo/a?

Un agente sportivo può rappresentare un calciatore o una società sportiva solo se ha ricevuto un incarico scritto, denominato mandato.

Per la sua stipulazione, deve essere utilizzato il modello tipo fornito annualmente dalla FIGC e disponibile sul sito della Federazione, pena l’inefficacia del contratto. 

Le parti possono comunque modificare il contenuto, inserendo clausole non previste dal documento ufficiale.

La durata dell’incarico non può superare i due anni e non è ammesso il rinnovo tacito.

È onere dell’agente sportivo depositare il mandato presso la Commissione Federale Agenti Sportivi entro 20 giorni dalla sua stipula (allegando anche la copia del versamento dei diritti di segreteria pari a 250,00 euro).

In caso contrario, lo stesso non produce i propri effetti.

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È opportuno sottolineare che l’incarico può essere conferito esclusivamente ad un agente regolarmente iscritto nei registri CONI e FIGC.

Per quanto riguarda il compenso spettante al procuratore per l’attività prestata, le parti hanno la facoltà di concordare liberamente se il pagamento debba avvenire sotto forma di somma fissa o di percentuale sulla transazione o sullo stipendio del calciatore.

Il calciatore minorenne può essere rappresentato da un agente sportivo?

La risposta è affermativa, ma la normativa che regola tale aspetto è in fase di revisione.

Attualmente, l’articolo 21 del Regolamento Agenti F.I.G.C. stabilisce che solo i calciatori che abbiano compiuto il 16° anno di età possano essere rappresentati da un agente sportivo. In tali circostanze, il mandato di rappresentanza deve essere sottoscritto anche da chi esercita la responsabilità genitoriale, o, in alternativa, dal soggetto che detiene la tutela legale o la curatela legale del minorenne.

In ogni caso, prosegue la normativa, nessuna somma di denaro né altre utilità sono dovute all’agente che realizzi un trasferimento o agevoli la sottoscrizione di tesseramenti o contratti di un minorenne.

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Tuttavia, tale questione sarà oggetto di riforma a seguito del D.Lgs. 37/2021, il quale, pur non facendo più riferimento specifico al calciatore minorenne, stabilisce che il “lavoratore sportivo” possa essere assistito da un agente sportivo a partire dal compimento del 14° anno di età.

Pertanto, verrà abbassata l’età alla quale un minorenne potrà essere rappresentato, passando da 16 a 14 anni.

Per quanto riguarda, inoltre, il trattamento economico del procuratore che svolga attività a favore di un minorenne, la nuova normativa ribadisce che nessuna forma di remunerazione (compenso, utilità, beneficio) gli sia dovuta dal minore stesso.

Tuttavia, dispone che l’agente possa essere legittimamente remunerato da parte della Società o Associazione Sportiva contraente.

Al momento, il D.Lgs. 37/2021 deve ancora essere attuato e, pertanto, è ancora in vigore la normativa precedente, che, come detto, consente all’agente di assistere esclusivamente calciatori di età non inferiore ai 16 anni.

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Un agente sportivo può rappresentare esclusivamente calciatori professionisti?

No, l’agente sportivo può agire anche a favore di un calciatore non professionista, sebbene sia necessario effettuare una precisazione.

L’attuale Regolamento della F.I.G.C. stabilisce che l’agente possa rappresentare un calciatore non professionista, ma prevede che il mandato cessi automaticamente qualora, entro otto mesi dalla sottoscrizione dello stesso, il giocatore non acquisisca lo status di professionista.

Nel contesto delle procure sportive, il D.Lgs. 37/2021 ha eliminato tale distinzione tra calciatori professionisti e non.

Pertanto, un calciatore potrà essere rappresentato indipendentemente dal fatto che acquisisca o meno lo status di professionista entro un determinato termine.

Non rimane che attendere l’effettiva attuazione del D.Lgs. 37/2021 al fine di valutare l’impatto che le modifiche sopra menzionate avranno sulla normativa vigente.

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L’avvocato Gabriele Cuda, iscritto all’Albo presso il Foro di Torino, svolge la propria attività nell’ambito del diritto dello sport, diritto penale e diritto della cittadinanza italiana. È socio A.I.A.S. (Associazione Italiana Avvocati dello Sport) e membro della Commissione di Diritto dello Sport istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. È, altresì, agente sportivo abilitato presso il C.O.N.I. e la F.I.G.C. 





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