Il Tar annulla lo stop della Regione a eolico e fotovoltaico: “Su Viterbo una moratoria”


Il Tar annulla i limiti alle rinnovabili della regione Lazio. Accogliendo il ricorso di Bd Solar Acquapendente, la terza sezione del tribunale amministrativo regionale ha annullato il provvedimento con cui la Pisana aveva respinto l’istanza di autorizzazione per un impianto agrivoltaico da oltre 8 MWp da realizzare in località Carbonarola, Vallone e Carbonara, nel comune di Acquapendente​.

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Il fatto

La società si era vista dichiarare “irricevibile” la propria istanza di Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), in applicazione della delibera di Giunta regionale del 2023 che ha imposto limiti rigidi allo sviluppo di nuovi impianti da fonti rinnovabili nelle province “sature”. Come Viterbo, dove si concentrerebbe il 78% della potenza autorizzata in tutto il Lazio​. Il Comune di Acquapendente e la Provincia di Viterbo si erano costituiti in giudizio a sostegno della regione, ritenendo necessario tutelare il territorio già fortemente interessato da impianti energetici​.

Le motivazioni del Tar

Il Tar, però, ha ritenuto che il provvedimento regionale, pur motivato dalla necessità di riequilibrare la distribuzione territoriale degli impianti Fer (Fonti energetiche rinnovabili), abbia di fatto introdotto una moratoria sui nuovi progetti in provincia di Viterbo, in violazione della normativa statale che vieta espressamente sospensioni e blocchi generalizzati in assenza di una specifica pianificazione delle aree​. Secondo i giudici, la regione Lazio avrebbe potuto programmare con criteri di proporzionalità e sussidiarietà ma non vietare aprioristicamente l’apertura di procedimenti autorizzativi, impedendo così la valutazione concreta dei singoli progetti​.

“Alle regioni – scrivono – naturalmente non è impedita l’introduzione di criteri di proporzionalità e sussidiarietà volti allo sviluppo armonico degli interventi in materia sul territorio regionale, restando fermo, tuttavia, che i singoli procedimenti vanno definiti in seguito a una puntuale istruttoria procedimentale, nell’ambito della quale, anche sulla base delle valutazioni compiute a monte negli atti di programmazione, potranno trovare adeguata considerazione le istanze di tutela delle matrici paesaggistiche e ambientali che vengano in rilievo. La delibera numero 171 del 2023, invece, si traduce nel divieto aprioristico di instaurare tale specifica interlocuzione procedimentale, donde l’inevitabile illegittimità per violazione dei principi inderogabili che governano la materia”.

Il precedente opposto

La sentenza rappresenta una novità rispetto a una precedente decisione dello stesso Tar, ma della quinta sezione. In un altro caso, riguardante tre parchi eolici a Tuscania, ha invece ritenuto legittima la delibera regionale​. In quella occasione, infatti, il tribunale ha sostenuto che il provvedimento fosse un atto di indirizzo programmatico, volto a garantire uno sviluppo armonico delle energie rinnovabili sul territorio senza configurare un divieto assoluto​.

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