Tecnologie critiche ed emergenti, le Faq del MIMIT – Fiscal Focus


Chiarimenti sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021- 2027, Fondo per la crescita sostenibile

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato delle Faq per fornire chiarimenti in merito al Fondo Crescita sostenibile facente parte del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021 – 2027, finalizzato al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo – di cui al DM 25…

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Soggetti ammissibili

In merito alla platea dei soggetti ammissibili, è stato chiarito che possono beneficiare delle agevolazioni di cui sopra:

  • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art.2195 cc, comprese le imprese artigiane di produzione di beni;
  • b) le imprese agro – industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • c) i Centri di ricerca di cui al DM 25 ottobre 2024.

Possono essere capofila di un progetto congiunto esclusivamente i soggetti individuati dal menzionato DM 25 ottobre 2024, art.3, comma 1, lettere a), b) e c).

Si chiarisce che nel caso di progetti di importo compreso tra 1 e 5 milioni di euro, un’impresa di grande dimensione può presentare domanda di agevolazione per un progetto realizzato congiuntamente a più proponenti, di cui almeno un soggetto deve essere di micro – piccola o media dimensione. Nel caso di progetti di importo compreso tra 5 e 20 milioni di euro, un’impresa di grande dimensione può presentare domanda di agevolazione come singolo soggetto proponente.

Un soggetto proponente, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni, ad eccezione degli organismi di ricerca che possono partecipare a più progetti congiunti. I consorzi e le società consortili possono essere ammessi all’agevolazione fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dal DM 25 ottobre 2024.

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Non possono partecipare al beneficio le imprese sottoposte a procedure concorsuali non omologate. Inoltre, sono ammessi progetti in modalità collaborativa tramite Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) o Raggruppamenti Temporanee di Imprese (RTI). Le società di persone in contabilità ordinaria possono partecipare utilizzando i dati delle ultime dichiarazioni dei redditi.

Progetti ammissibili

I progetti di ricerca e sviluppo ammissibili alle agevolazioni previste dal DM 25 ottobre 2024 devono essere realizzati in unità locali situate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

L’ubicazione dell’unità locale è rilevante, non la sede legale. La disponibilità delle unità locali deve essere dimostrata all’avvio delle attività progettuali.

Il progetto deve iniziare dopo la presentazione della domanda e non oltre 3 mesidal decreto di concessione. Nel caso di progetti collaborativi, ogni proponente deve coprire almeno il 10% dei costi ammissibili. Per progetti presentati da un singolo proponente, almeno il 10% dei costi deve essere destinato a servizi di ricerca esterni o consulenze. Le spese e i costi devono essere sostenuti direttamente dal beneficiario, incluso il personale staccato dai consorziati. La ricerca contrattuale è considerata un costo ammissibile, non un progetto autonomo.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di agevolazione

Il contratto di collaborazione per progetti congiunti deve essere presentato insieme alla domanda di agevolazioni e può assumere varie forme giuridiche, come consorzio o accordo di partenariato, purché debitamente sottoscritto.

Il mandato collettivo con rappresentanza per i rapporti con il MIMIT può essere presentato nella fase di domanda o in fase di concessione, ed è necessario che sia un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili riguardano solo le unità produttive in cui si svolge il progetto di ricerca o sviluppo. I servizi di consulenza offerti da terzi in rapporto di cointeressenza devono seguire i criteri di rendicontazione e includere solo i costi del personale, secondo le tariffe standard. Questi servizi sono ammissibili anche se forniti da soggetti con sede legale estera, purché il progetto si svolga in Italia. I costi per l’amministratore unico non sono mai ammessi, mentre quelli per altri amministratori possono essere inclusi se legati a incarichi tecnici distinti. I costi dei prototipi e dei prodotti pilota sono ammissibili a condizione che siano necessari alla ricerca e non prevalentemente commerciali. La rendicontazione delle presenze del personale deve rispettare specifici criteri di conformità e tracciabilità. I pagamenti tramite PagoPA sono accettati se tracciabili e riconducibili al titolo di spesa, rispettando le modalità di pagamento ammesse alle normative.

Istruttoria e valutazione delle domande di agevolazione

Per l’istruttoria delle domande di agevolazione, il Soggetto gestore rispetta l’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Se le risorse non sono sufficienti, viene formulata una graduatoria basata sul punteggio di “solidità economico-finanziaria“. In caso di parità di punteggio, prevale il progetto con il minor costo. Ove si riscontrino discrepanze nei dati dichiarati, la posizione in graduatoria viene ricalcolata. La verifica del parametro di ammissibilità è effettuata sui singoli soggetti proponenti, anche se utilizzano lo stesso bilancio consolidato.

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Per valutare la “solidità economico-finanziaria” delle imprese, occorre presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio basata sui dati degli ultimi due bilanci approvati o bilanci IAS/IFRS riclassificati. Se il proponente o la controllante ha redatto un bilancio consolidato, si possono usare i dati di quest’ultimo. La società controllante deve garantire in solido l’impegno finanziario.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni concesse dal DM 25 ottobre 2024 non sono cumulabilicon altre agevolazioni pubbliche costituenti aiuti di Stato per le medesime spese, inclusi gli aiuti “de minimis”. Tuttavia, possono essere cumulate con misure di agevolazione non classificabili come aiuti di Stato, come i benefici fiscali di carattere generale, a condizione che il costo progetto non sia rimborsato due volte da fonti pubbliche diverse. Le agevolazioni concesse in forma di benefici fiscali non cumulabili, se classificabili come aiuti di Stato, sono escluse dal cumulo. Inoltre, non è possibile cumulare le agevolazioni del DM 25 ottobre 2024 con misure che escludano il cumulo dei benefici. In questi casi, il beneficiario deve verificare che la misura con cui intende cumulare non costituisca un aiuto di Stato e consenta il cumulo con altre agevolazioni, evitando il doppio finanziamento.

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