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L’esperienza del Superbonus ha insegnato come
non sempre i progetti iniziano e finiscono come previsto. L’euforia
iniziale, alimentata dall’idea di interventi edilizi
gratuiti, è stata presto mitigata dai continui
cambiamenti normativi e dalle
problematiche legate alla sostenibilità
finanziaria dei lavori. Questo ha determinato non solo una
revisione delle aspettative, ma anche un incremento dei
conflitti tra i soggetti coinvolti, talvolta
sfociati in contenziosi legali.
Una recente sentenza ha
offerto un’importante lezione sul valore di un
contratto ben redatto che, a fronte di una
prestazione correttamente svolta, è in grado di tutelare le
parti. Il Tribunale di Brescia ha infatti riconosciuto il
diritto al pagamento di un geometra, nonostante il
committente gli avesse contestato la mancata verifica della
sostenibilità economica del progetto, ritenendo che il
professionista non avesse rispettato i limiti di
spesa previsti e avesse fatto promesse errate sui bonus
statali.
I fatti di causa: il contenzioso su un compenso
professionale
Un geometra bresciano si è visto costretto a
rivolgersi al tribunale per ottenere il pagamento
dell’onorario dovutogli per un incarico di
progettazione legato a un intervento di
ristrutturazione edilizia. Nonostante avesse
completato il progetto secondo quanto concordato,
il committente ha contestato la prestazione, accusando il
professionista di non aver tenuto conto dei limiti di
spesa da lui imposti e di aver omesso le necessarie
verifiche preliminari sulla sostenibilità
economica del progetto.
In particolare, il committente sosteneva che il tecnico avesse
promesso che, con un budget di 200.000 euro, sarebbe stato
possibile realizzare i lavori sfruttando i bonus
edilizi, e che, in realtà, tale importo fosse risultato
non sufficiente. Inoltre, il committente ha criticato l’assenza di
verifiche preliminari sui
requisiti per ottenere il
Superbonus, il bonus facciate e
l’ecobonus, che erano ritenuti essenziali per la
realizzazione dell’intervento.
La contestazione si è estesa anche alla richiesta di
annullamento del contratto per “vizio del
consenso“, in quanto, secondo il committente, il
presupposto per cui aveva deciso di affidare l’incarico e avviare
l’iter edilizio era la promessa di un accesso certo ai
bonus fiscali.
La difesa del geometra: il contratto e le responsabilità
tecniche
Il geometra ha risposto a
queste contestazioni difendendo la
propria posizione. In primo luogo, ha sottolineato di aver
adempiuto correttamente agli obblighi previsti dal contratto,
presentando la CILAS (Comunicazione
Inizio Lavori Asseverata) e realizzando
la progettazione in linea con quanto
richiesto. Tuttavia, ha fatto notare che i lavori non
erano stati avviati, non per sua colpa, ma per
la difficoltà del committente a
sostenere l’intero importo necessario per l’intervento e per
la mancata disponibilità di
una impresa disposta a fare
lo sconto in fattura.
La difesa del tecnico si è concentrata sul fatto che,
contrariamente a quanto sostenuto dal committente, non
era sua responsabilità effettuare
le verifiche fiscali per l’ottenimento
dei bonus. Sebbene il geometra avesse fatto delle rassicurazioni
sulla possibilità di accedere
al Superbonus e agli altri incentivi, il
contratto di incarico non prevedeva che il tecnico si occupasse
delle pratiche fiscali. A tale scopo infatti,
il committente aveva affidato un incarico separato a
un commercialista per gestire le
pratiche relative alla cessione del
credito e all’ottenimento dei bonus.
La decisione del Tribunale: il contratto come garanzia per il
pagamento
Il Tribunale di Brescia (sentenza num. 922 del 06/03/2025) ha
esaminato attentamente le argomentazioni delle parti e ha ritenuto
che, nonostante le rassicurazioni del
geometra sul fatto che i 200.000 euro fossero
sufficienti per coprire i costi dei lavori, fosse fondamentale fare
riferimento a quanto scritto nel contratto.
Il contratto di incarico stabiliva
infatti che il compenso del
tecnico fosse basato su una percentuale rispetto a un
importo complessivo di circa 300.000 euro per le opere previste. Di
conseguenza, il Giudice ha ritenuto che l’attività del geometra
fosse conforme alle condizioni
stabilite, e ha respinto la richiesta di annullamento del
contratto avanzata dal committente.
Per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancanza
di verifiche preliminari, il Giudice ha
sottolineato che il contratto non
specificava in alcun modo che il tecnico dovesse occuparsi
delle verifiche per la fruizione dei bonus
statali. L’assenza di un riferimento esplicito a tale
attività nel contratto ha portato il Tribunale a ritenere che
le rassicurazioni verbali fornite dal
professionista non avessero un valore
vincolante. In effetti, come emerso nel corso del
processo, la verifica della possibilità di accedere ai bonus era
stata affidata a un commercialista, specificamente incaricato di
svolgere “attività istruttoria e sviluppo delle possibili
detrazioni fiscali e indicazione degli adempimenti fiscali
conseguenti”.
In questo modo, il Tribunale ha escluso che
l’inadempimento in relazione alla fruizione
dei bonus potesse essere attribuito
al geometra, facendo prevalere
l’interpretazione del contratto e
le responsabilità espressamente
assegnate ai professionisti coinvolti.
L’importanza di un contratto ben redatto
La sentenza ha posto in evidenza un punto fondamentale: in
contesti complessi come quelli nei quali è previsto l’accesso a
bonus fiscali, è essenziale che
i contratti tra le parti siano redatti
in modo chiaro e preciso. La suddivisione delle
responsabilità tra i vari professionisti, in
particolare tra tecnici e consulenti fiscali, deve
essere ben definita fin dall’inizio. In caso
contrario, le incomprensioni possono facilmente sfociare
in controversie legali, come nel caso in
oggetto.
Nel settore dell’edilizia agevolata, infatti,
si intrecciano problematiche tecniche e
fiscali, che devono essere gestite con attenzione e con
l’ausilio di consulenti specializzati che, in caso di contenziosi,
siano in grado di individuare preventivamente i soggetti
responsabili, per evitare di fare “un buco nell’acqua” andando ad
“incolpare” il professionista sbagliato.
Se da un lato i tecnici sono
sicuramente responsabili per la
progettazione e la realizzazione
dell’intervento, dall’altro lato, la gestione degli
adempimenti propedeutici per l’accesso ai bonus statali non è detto
che sia di loro competenza.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
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