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News n. 17/2025
11 marzo 2025
SOMMARIO:
1. D.L. n. 202/2024 – L. 15/2025 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
2. D.M. 31.12.2024 – Istituzione dell’Ecosistema dati sanitari
3. Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea – causa C-517/23: medicinali e buoni acquisto
4. CONGRESSO MOTORE SANITA’ – “BARI SCHOOL – LA SANITA’ NEL SUD ITALIA E RETI REGIONALI COLLABORATIVE” – 31 marzo 1 e 2 aprile p.v. presso l’Hotel Excelsior – BARI
5. CAMBIO RAGIONE SOCIALE
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1. D.L. n. 202/2024 – L. 15/2025 Disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 15/2025 di conversione del decreto-legge n. 202/2024, recante la proroga di alcuni termini normativi (c.d. decreto “Milleproroghe” – clicca qui).
Di seguito disposizioni di interesse in vigore dal 25 febbraio 2025.
Disposizioni concernenti termini in materia di salute (Articolo 4)
L’art. 4 al c. 2 proroga per un triennio, fino al 31 dicembre 2027, il termine che consente l’esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, derogando alle previsioni della normativa vigente in materia di esercizio delle professioni sanitarie. È previsto, inoltre, che le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possano procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti non solo se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ma anche se in possesso della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all’esercizio della professione sanitaria o all’attività riferita agli operatori socio-sanitari.
Il comma 2-bis, modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina: in particolare, il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è stato prorogato al 31 dicembre 2025. Inoltre, anche per il predetto triennio formativo 2020-2022, è stata introdotta la possibilità – già prevista per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 – di conseguire la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.
Il comma 7 lett. d) proroga al 31 dicembre 2025 l’applicazione della limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave (prevista nel periodo di emergenza Covid), in relazione ai fatti di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale – omicidio colposo e lesioni personali colpose – commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario (scudo penale).
L’art. 4 c. 12 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
Al comma 12-bis le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 e restano estese all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica come previsto dall’art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito in L. n. 14/2023 (cfr. News n. 22/2023 del 08/03/2023).
Il comma 12-quater, relativo al ripiano del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, proroga da 10 a 50 giorni il termine per l’adozione del Decreto del Ministero della Salute che fisserà termini, condizioni e modalità per la distribuzione delle quote variabili spettanti alle Regioni.
Il comma 12-quinquies stabilisce che gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2023 possono essere utilizzati dalle Regioni per assicurare l’equilibrio del settore sanitario nell’anno 2024.
Il comma 12-sexies puntualizza che le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.
Altre disposizioni di interesse
L’art. 3 c. 6 (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari) estende anche all’anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica previsto, in via transitoria, dall’art. 10-bis c. 1 del D.L. n. 119 del 2018, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019 (cfr. circolari ordinistiche del 3.1.2019 e del 4.01.2019) per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture recanti tali dati.
Il medesimo art. 3 al c. 14-sexies dispone la proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed associazioni. In particolare, la disposizione estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall’articolo 106 del D.L. 18/2020, alle assemblee sociali tenute entro il 31 dicembre 2025. Conseguentemente fino a tale data è consentito che tali assemblee si svolgano, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
L’art. 1 al c. 10-septies (Incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza) modifica la disciplina restrittiva sulla possibilità, per i soggetti già collocati in quiescenza, di titolarità di incarichi pubblici. La disposizione prevede che per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, conferiti a titolo gratuito, la durata non può essere superiore a due anni (anziché uno), non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione.
Si rammenta che la disciplina restrittiva in materia di incarichi dirigenziali o direttivi – posta dall’art. 5 c. 9 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 e successive modificazioni – non si applica con riferimento alle giunte degli enti territoriali e agli organi elettivi degli ordini o collegi professionali (o dei relativi organismi nazionali) e degli enti aventi natura associativa.
2. D.M. 31.12.2024 – Istituzione dell’Ecosistema dati sanitari
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 31 dicembre 2024 (clicca qui), recante Istituzione dell’Ecosistema dei dati sanitari (EDS).
Il decreto attua quanto previsto dall’art. 12 c. 15-quater del D.L. n. 179/2012 ai sensi del quale, al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale, per il perseguimento delle finalità del Fascicolo sanitario elettronico (FSE), il Ministero della Salute, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, cura la realizzazione dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), assicurando l’adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).
Il decreto individua i contenuti dell’EDS, le modalità di alimentazione, nonché i soggetti che hanno accesso allo stesso, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza idonee ad assicurare i diritti degli interessati.
L’EDS è alimentato dai dati del FSE trasmessi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) e da quelli resi disponibili tramite il Sistema Tessera Sanitaria (TS).
Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è affidata all’Agenas, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. I dati dell’EDS sono cancellati trascorsi trent’anni dal decesso dell’assistito, a cura del Ministero della Salute, che provvede a tale cancellazione con periodicità annuale.
La nuova piattaforma sarà operativa entro il 2026 e, comunque, non prima della completa attuazione della disciplina sul FSE 2.0.
Contenuti e alimentazione dell’EDS
L’EDS contiene i dati di cui all’art. 3 c. 1 del decreto 7 settembre 2023 (dati identificativi e amministrativi dell’assistito, referti, verbali pronto soccorso, lettere di dimissione, profilo sanitario sintetico, ossia il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatria di libera scelta che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta, prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, cartelle cliniche, erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN, vaccinazioni; erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, taccuino personale dell’assistito, dati delle tessere per i portatori di impianto, lettera di invito per screening (cfr. News n.100/2023 del 24.11.2023 e News n. 14/2025 del 6.3.2025), conferiti al sistema FSE dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie e dagli enti del SSN, validati ed estratti dalle soluzioni tecnologiche secondo le modalità di cui al presente decreto, nonché quelli resi disponibili tramite il Sistema tessera sanitaria, con le medesime garanzie offerte dalle citate soluzioni tecnologiche.
Tali dati sono elaborati dall’EDS al fine assicurare, su richiesta, appositi servizi mediante la ricerca, consultazione, estrazione e analisi dei dati, nonché specifici servizi di supporto alla compilazione del Profilo sanitario sintetico, al processo di cura e per la realizzazione del dossier farmaceutico specificatamente individuati nell’allegato A del decreto.
Come richiesto dal Garante, si precisa che i dati oggetto di oscuramento ai sensi degli articoli 6 e 9 del decreto del 7 settembre 2023 non andranno ad alimentare l’EDS.
Dossier farmaceutico
Di particolare importanza per i cittadini e per i farmacisti è la previsione del Dossier farmaceutico, sezione specifica del FSE (articolo 5).
Come si ricorderà, il dossier farmaceutico è stato introdotto in sede di conversione del DL n. 69/2013 (Decreto del Fare – art. 12 c. 2-bis del D.L. n. 179/2012). Si tratta di un’apposita sezione del FSE aggiornata a cura della farmacia che effettua la dispensazione tramite la quale è possibile ricostruire la storia farmacologica del paziente, favorendo qualità monitoraggio, appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e aderenza alla terapia per la sicurezza del paziente.
In base a quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto, l’EDS estrae i dati relativi a prescrizioni farmaceutiche, erogazioni di farmaci, come indicati nell’allegato A del decreto, dai documenti del FSE e dai dati resi disponili dal Sistema TS e dall’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA). Pertanto, il dossier farmaceutico è costituito dai dati relativi a prescrizioni, erogazioni e somministrazioni di farmaci all’assistito estratti dai documenti del FSE aggiornati a cura della farmacia o della struttura che effettua la dispensazione.
In nessun caso l’accesso al dossier farmaceutico potrà consentire, da parte di soggetti diversi dall’assistito, la consultazione di documenti oscurati ai sensi dell’art. 9 del decreto FSE 2.0.
Il Ministero della Salute è titolare del trattamento di elaborazione dei dati del dossier farmaceutico.
Al fine di garantire la concreta operatività del dossier farmaceutico, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha da tempo sostenuto la necessità di prevedere che il farmacista, soggetto abilitato alla consultazione e alimentazione del FSE, abbia accesso anche ai dati clinici del paziente per favorire l’aderenza alla terapia, in linea anche con quanto previsto dal decreto 20 maggio 2022, recante Adozione delle Linee guida per l’attuazione del Fasciolo sanitario elettronico che contempla espressamente i farmacisti tra gli operatori sanitari autorizzati ad accedere in modo immediato e continuo ai documenti clinici strutturati del cittadino assistito (cfr. News n.100/2023 del 24.11.2023).
Tale proposta è stata sostenuta anche nell’ambito delle riunioni della Cabina di Regia NSIS, istituita presso il Ministero, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, al fine di garantire lo sviluppo coerente dei sistemi informativi sanitari nazionali, regionali ed aziendali e dei relativi strumenti di supporto informatico ed alla quale partecipa anche la FOFI.
Si tratta, dunque, del raggiungimento di un importante obiettivo, da tempo perseguito dalla FOFI e che fornirà al farmacista uno strumento fondamentale nel quotidiano esercizio dell’attività professionale.
Modalità di alimentazione dell’EDS
Le Regioni e Province autonome sono titolari dei trattamenti di estrazione dei dati di cui all’art. 3 c. 1 del decreto in parola, nonché di trasmissione degli stessi all’EDS, attraverso le soluzioni tecnologiche di cui all’art. 1 lett. r) del medesimo decreto, garantendo la riconducibilità del dato estratto al documento medesimo, ove presente; dette soluzioni tecnologiche non prevedono meccanismi di persistenza né di duplicazione dei dati trattati.
L’Agenas è nominata dalle Regioni e Province autonome quale responsabile dei trattamenti effettuati tramite le soluzioni tecnologiche, che assicurano la corretta e omogenea trasmissione dei dati da parte della struttura sanitaria e sociosanitaria verso l’EDS.
Consenso e diritti dell’interessato
L’alimentazione e l’elaborazione dei dati del FSE da parte di EDS per offrire servizi finalizzati alla cura, prevenzione e profilassi internazionale potrà avvenire solo dopo che l’assistito abbia preso visione dell’informativa e abbia espresso un consenso libero, specifico, informato, inequivocabile, esplicito e in modo disgiunto per ciascuna delle predette finalità, e, con riferimento a quella di prevenzione, anche in modo separato nei confronti dei professionisti/strutture sanitarie e del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome.
L’anagrafe dei consensi e delle revoche del FSE 2.0 dovrà essere integrata anche con i consensi relativi all’EDS. L’informativa dovrà indicare tassativamente i soggetti abilitati, previo consenso dell’interessato, ad accedere all’EDS.
I diritti di accesso, integrazione, rettifica, oscuramento e aggiornamento dei dati potranno essere esercitati dall’interessato direttamente sui documenti e sui dati del FSE, ai sensi dell’art. 9 del decreto 7 settembre 2023, in quanto la soluzione architetturale dell’EDS garantirà il pieno allineamento delle informazioni in conformità ai principi di esattezza e aggiornamento dei dati personali.
Accesso per i servizi per finalità di cura
L’EDS, previo consenso dell’assistito, renderà disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie e ai medici convenzionati, nonché agli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l’interessato, anche al di fuori del SSN, una serie di servizi, descritti nell’allegato A, pertinenti alla finalità di cura, cui gli stessi accederanno su propria iniziativa, nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e pertinenza dei dati (art. 13).
Potranno accedere a questi servizi i soggetti che hanno in cura l’interessato secondo i ruoli e i profili di autorizzazione dell’allegato A del decreto, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento dell’accesso e assunzione della relativa responsabilità ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Potranno accedere a questi servizi anche i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta solo per la durata dell’assistenza o il medico sostituto solo per la durata della sostituzione.
L’accesso a questi servizi sarà sempre escluso ai soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell’esercizio di attività medico legale quale quella per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.
Si precisa che alla luce dell’Allegato A, il farmacista ha accesso al dossier farmaceutico e agli altri dati e documenti del FSE, limitatamente a quelli cui il farmacista accede ai sensi dell’Allegato A paragrafo 4.1.1. del decreto del FSE 2.0. (decreto 7 settembre 2023) e quindi:
– Dati identificativi e amministrativi dell’assistito;
– Prescrizione farmaceutica;
– Erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN.
Accesso per i servizi per la prevenzione
L’EDS, per la finalità di prevenzione, previo consenso dell’assistito, renderà disponibili ai soggetti del SSN e dei servizi sociosanitari regionali della Regione di Assistenza (RdA), agli esercenti le professioni sanitarie che hanno in cura l’interessato, o comunque gli prestano assistenza, un insieme di servizi, descritti nell’allegato A del decreto, pertinenti alla finalità di prevenzione, cui gli stessi accedono su propria iniziativa, nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e pertinenza, secondo i livelli diversificati di accesso di cui all’allegato A (art. 14).
Il decreto prevede che le regioni/province autonome e il Ministero della salute potranno accedere solo ai dati privati degli elementi identificativi diretti e pseudonimizzati, secondo i livelli diversificati di accesso descritti nell’allegato A. L’accesso sarà possibile esclusivamente per il personale sanitario autorizzato, soggetto alle regole del segreto professionale, e che non acceda anche ad altri flussi di dati pseudonimizzati per altre finalità.
Accesso per servizi per la profilassi internazionale
Per la finalità di profilassi internazionale il decreto stabilisce che, previo consenso dell’interessato, l’EDS renderà disponibili alla Direzione generale competente in materia di profilassi internazionale del Ministero della salute, designata quale Centro Nazionale Italiano per il Regolamento Sanitario Internazionale, ivi compresi gli Uffici di Sanità Marittima e Aerea e di Frontiera, un insieme di servizi omogenei sul territorio nazionale, descritti nell’allegato A e pertinenti alla finalità di profilassi internazionale (art. 15).
Potranno accedere a questi servizi i soggetti operanti presso la Direzione generale del Ministero della salute, secondo i livelli diversificati di accesso determinati sulla base delle relative attività di competenza individuate nell’allegato A del decreto, debitamente autorizzati e da individuare esclusivamente in personale medico soggetto alle regole del segreto professionale che non accederà, per altre finalità, a flussi di dati pseudonimizzati.
Accesso per i servizi per finalità di governo
La finalità di governo è perseguita – a regime – esclusivamente attraverso i servizi che l’EDS renderà disponibili al personale dei competenti Uffici del Ministero della salute, di Agenas e delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di governo, a cui gli stessi accederanno nel rispetto dei principi di minimizzazione, necessità e pertinenza, secondo i livelli diversificati di accesso indicati nell’allegato A del decreto (art. 16).
Potranno accedere a questi servizi i soggetti abilitati descritti nell’allegato A che forniranno dati privati degli elementi identificativi diretti, pseudonimizzati, nonché dati aggregati. Il decreto prevede inoltre che il personale del Ministero della salute e delle Regioni e delle Province autonome che, per altre finalità, ha accesso a flussi di dati pseudonimizzati, non accederà ai dati messi a disposizione dai servizi dell’EDS per finalità di governo.
Accesso per servizi per finalità di studio e ricerca scientifica
L’art. 17 disciplina l’accesso ai servizi dell’EDS per finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico. Il servizio previsto consiste esclusivamente nel rendere disponibile l’estrazione dall’EDS di dati anonimizzati secondo le tecniche indicate nell’allegato B del decreto, al personale dei competenti Uffici del Ministero della salute, di Agenas e delle Regioni e Province autonome.
Questo servizio potrà essere erogato ai soggetti pubblici e privati che istituzionalmente perseguono finalità di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico per il tramite di Agenas, previa valutazione da parte della predetta Agenzia di una richiesta di estrazione di dati anonimizzati, corredata da un progetto di ricerca conforme alle regole metodologiche ed etiche, e, se del caso, alle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici e di ricerca scientifica, di cui all’allegato A5 del Codice, nonché al Provvedimento recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 101/2018.
I dati anonimizzati resi disponibili attraverso il servizio di estrazione in esame non saranno conservati nell’EDS. L’articolo stabilisce inoltre che i servizi dell’EDS, che consentiranno trattamenti di dati di natura personale per le finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 89 del Regolamento, saranno disciplinati nell’ambito di successivi decreti.
Accesso per i servizi per finalità di emergenza
L’art. 18 prevede che, in caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere e di rischio grave, imminente e irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato, che non abbia espresso il consenso al FSE e all’EDS, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché gli esercenti le professioni sanitarie, secondo quanto previsto nell’articolo 20 del decreto FSE 2.0, potranno accedere, prioritariamente al PSS ed eventualmente al resto del FSE e, ove ritenuto necessario, ai servizi resi disponibili dall’EDS per finalità di cura.
L’accesso ai servizi dell’EDS potrà avvenire solo nel caso in cui il professionista sanitario, verificata l’incapacità fisica o giuridica dell’interessato di esprimere il consenso, non riterrà sufficiente l’accesso al PSS e comunque solo per il tempo strettamente necessario ad assicurare all’interessato le cure indispensabili e fino a quando lo stesso non sia nuovamente in grado di esprimere la propria volontà al riguardo.
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L’introduzione di tali disposizioni profondamente innovative costituisce un’evoluzione digitale importante per il miglioramento dell’assistenza sanitaria e quindi della salute dei pazienti, assicurando maggiore uniformità delle prestazioni e universalità dell’offerta assistenziale.
Tale risultato è il frutto anche del costante impegno profuso dalla FOFI nella realizzazione di un progetto che, senza dubbio, consentirà di migliorare gli standard di qualità dell’assistenza sanitaria e farmaceutica ai pazienti.
3. Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea – causa C-517/23: medicinali e buoni acquisto
Si informa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza pregiudiziale resa nella causa C-517/23, ha chiarito la portata della nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi della direttiva 2001/83, nell’ambito delle azioni pubblicitarie effettuate da una farmacia olandese in occasione dell’acquisto da parte dei suoi clienti di medicinali soggetti a prescrizione medica – clicca qui.
Nello specifico, DocMorris NV, una farmacia olandese che effettua vendita per corrispondenza di farmaci con e senza prescrizione medica a clienti in Germania, dal 2012, ha realizzato diverse campagne pubblicitarie per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica.
Si trattava, da un lato, di sconti e di pagamenti di importo esatto su medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica e, dall’altro, di un premio di importo compreso tra € 2,50 e € 20 che dava luogo a un pagamento, ma il cui importo esatto non era noto in anticipo. Peraltro, la DocMorris offriva, per l’acquisto di medicinali soggetti a prescrizione medica, buoni per il successivo acquisto di altri prodotti, vale a dire per medicinali non soggetti a prescrizione medica e prodotti per la salute e la cura personale.
La Apothekerkammer Nordrhein (Camera dei farmacisti della Renania settentrionale, Germania), ritenendo che tali azioni pubblicitarie violassero il sistema di prezzi fissi applicabile ai medicinali soggetti a prescrizione medica, ha ottenuto dal Tribunale del Land (a Colonia) provvedimenti provvisori che vietavano tali azioni pubblicitarie.
In seguito, i suddetti provvedimenti provvisori sono stati annullati e la DocMorris ha proposto una domanda di risarcimento danni nei confronti della Camera dei farmacisti della Renania settentrionale.
La Corte di Giustizia Europea, interpellata in via pregiudiziale dalla Corte federale di giustizia tedesca, ha espresso l’orientamento secondo cui la direttiva 2001/83 non si applica nei confronti di azioni pubblicitarie realizzate per l’acquisto di medicinali indeterminati, soggetti a prescrizione medica, sotto forma di sconti o di pagamenti di importo esatto o di un premio il cui importo esatto non era noto in anticipo.
Tali azioni pubblicitarie riguardano in realtà unicamente la scelta della farmacia e non promuovono il consumo di tali medicinali. La direttiva non osta quindi a che tali azioni pubblicitarie, qualora assumano la forma di una somma di denaro determinata o calcolabile in modo determinato, siano lecite nel diritto tedesco. Ciò posto, sulla base di altre diposizioni del diritto dell’Unione, uno Stato membro può vietare, per motivi di protezione dei consumatori, come sembra avvenire in Germania, azioni pubblicitarie per l’acquisto di medicinali indeterminati soggetti a prescrizione medica che offrano un premio di cui il cliente non conosca in anticipo l’importo esatto. Infatti, un simile divieto permette di evitare che i consumatori sopravvalutino l’importo del premio.
Per quanto riguarda i buoni offerti per il successivo acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica, nonché di prodotti per la salute e la cura personale, la Corte ritiene che la direttiva sia applicabile, in quanto tali buoni promuovono il consumo di medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Pertanto, secondo la Corte, la direttiva non osta a un divieto, nel diritto nazionale, di questo tipo di azioni pubblicitarie. Dato che il consumatore può scegliere tra l’acquisto di medicinali non soggetti a prescrizione medica e l’acquisto di altri prodotti, come i prodotti per la salute e la cura personale, i buoni acquisto assimilano i medicinali non soggetti a prescrizione medica a tali altri prodotti, sviando così il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di prendere detti medicinali.
Per un esame completo della sentenza si rinvia al testo integrale (clicca qui).
4. CONGRESSO MOTORE SANITA’ – “BARI SCHOOL – LA SANITA’ NEL SUD ITALIA E RETI REGIONALI COLLABORATIVE” – 31 marzo 1 e 2 aprile p.v. presso l’Hotel Excelsior – BARI
Si informa che il 31 marzo, 1 e 2 aprile p.v. presso l’Hotel Excelsior, Via G. Petroni 15 – BARI si terrà il Congresso, che ha ricevuto il Patrocinio dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, promosso e organizzato da MOTORE SANITA’, dal titolo:
“BARI SCHOOL – LA SANITA’ NEL SUD ITALIA E RETI REGIONALI COLLABORATIVE”
Il Convegno affronterà i temi legati alla cura della cronicità con riferimenti al Piano Nazionale Cronicità (PNC) e alla cura delle malattie rare, con l’intervento di illustri relatori.
Per ulteriori informazioni clicca qui
5. CAMBIO RAGIONE SOCIALE
Si informa che la società Easy Farma S.r.l.s. ha cambiato ragione sociale. La nuova denominazione è NEW EASY FARMA SRL, con sede legale in via Domenico Lanera 16/18, Castellana Grotte.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Luigi D’Ambrosio Lettieri
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