Mobilità 2025/2026: graduatorie d’istituto scuola primaria, tempi e procedura per i perdenti posto

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito


Per l’individuazione dei soprannumerari nella scuola primaria, sono previste più graduatorie specifiche relative ai docenti titolari su posti: comuni, di educazione motoria, speciali, di sostegno, a indirizzo didattico differenziato, di ruolo speciale in scuole speciali e dei centri d’istruzione per gli adulti della scuola primaria attivati presso i centri territoriali.

Contrazione organico

Nell’elaborazione delle graduatorie per i diversi posti, va detto che qualora in una scuola dovesse esserci contrazione d’organico relativo a una determinata tipologia di posto non è compensata dall’eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Docenti di sostegno

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, sono previste graduatorie separate per i docenti specializzati sulla vista, sull’udito e psicofisici. In questo senso le graduatorie sono elaborate secondo le diverse tipologie. Fermo restante che il docente specializzato in più tipologie, qualora nella stessa scuola dovesse essere disponibile un posto, può partecipare al trasferimento con precedenza a domanda o d’ufficio.

Docenti di lingua inglese

Per i titolari su posto di lingua inglese va elaborata una graduatoria specifica che, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria di posto comune e solo da questa graduatoria, vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto. Qualora dovesse risultare perdente posto il docente di lingua inglese e dovesse essere interessato a rientrare sul posto di lingua inglese nella stessa scuola, deve, entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, presentare domanda, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Pubblicazione le graduatorie d’istituto

Il dirigente scolastico, entro i 15 giorni successivi al 27 marzo, data ultima per la presentazione della domanda di mobilità, provvede alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle relative graduatorie comprendenti gli insegnanti titolari su scuola allo scopo di identificare gli insegnanti in soprannumero.

Presentazione delle domande da parte dei docenti

Con circolare interna il dirigente scolastico comunica ai docenti di produrre, attraverso autocertificazione a norma del DPR 445 ogni elemento valutabile relativo al servizio, alla continuità, ai figli e ai titoli culturali. In merito si fa presenta che sono valutati soltanto i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Qualora un docente non dovesse presentare alcuna domanda, il dirigente scolastico lo gradua con i documenti in suo possesso. Va detto comunque che a parità di punteggio prevale la maggiore età.

Notifica della graduatoria

Il dirigente scolastico, elaborata le graduatorie, le pubblica all’albo e nel sito della scuola, prestando attenzione alla privacy e notificando agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. I docenti perdenti posto, hanno 5 giorni di tempo dalla ricezione della notifica per presentare domanda di mobilità, annullando l’eventuale domanda volontaria di mobilità presentata entro il 25 marzo del 2025.

Individuazione dei perdenti posto

Nell’elaborazione delle graduatorie d’istituto, fermo restante che non vanno graduati i docenti che godono della precedenza prevista dall’art. 13 ai punti punti I), III), IV) e VII), al fine di individuare i perdenti posto sono seguiti i seguenti criteri:

Docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico dal primo settembre 2024;
Docenti di ruolo entrati a far parte dell’organico per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Come opera il perdente posto

L’insegnante individuato come perdente posto, qualora non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no) deve compilare il modulo domanda nelle sole sezioni interessate, indicando, esclusivamente, le proprie generalità e il punteggio spettante come perdente posto sulla base della graduatoria d’istituto.
Il perdente posto di scuola speciale, o di sostegno, compila le apposite caselle, precisando se si trova o no nel quinquennio di permanenza e riportando i titoli di specializzazione posseduti.

Domanda di trasferimento

Il docente perdente posto può partecipare ai trasferimenti a domanda compilando in ogni sua parte il modello di domanda, e può condizionarla o no alla possibilità di rientrare nella scuola di titolarità. In questo caso non si procede al trasferimento d’ufficio, ma partecipa al movimento con le modalità e il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.

Domanda condizionata

Il docente perdente posto che fa domanda condizionata deve indicare, oltre ad altre sedi, prioritariamente il codice del comune in cui è titolare. La precedenza prevista per il rientro con domanda condizionata è valida per 10 anni (all’art. 13, comma 1, punto II). Se nella domanda il perdente posto chiede prioritariamente sedi interprovinciali e viene soddisfatto perde il diritto al rientro nella sede in cui è stato perdente posto.

Riassorbimento nel posto di titolarità

Qualora si determini nell’istituto di titolarità dell’interessato una disponibilità di posto, anche di lingua inglese, il docente, avendone il titolo, anche se titolare di posto comune, ha diritto a essere assorbito nella scuola con l’annullamento della domanda di trasferimento condizionata. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

Docenti di sostegno.

Per i docenti di sostegno, ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti nell’ambito dell’intera provincia, l’ufficio li assegna definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o no concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno esclusivamente per la stessa tipologia di posto nel qual caso, non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale. Qualora non fosse possibile assegnare il docente sul sostegno, verrà assegnato su posto comune, limitatamente al solo anno scolastico, detto servizio, anche se svolto su posto comune, sarà considerato utile ai fini del compimento del quinquennio e nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto.





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link