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Nell’ambito delle vendite di mezzi di trasporto (autoveicoli, natanti, ecc.), è prassi commerciale diffusa accompagnare alla vendita del bene anche l’offerta di servizi di finanziamento o assicurativi.
Uno dei temi principali connessi a un’operazione di questo tipo concerne il corretto trattamento ai fini IVA dei servizi di finanziamento erogati (da società terze), per i quali il rivenditore dei mezzi di trasporto percepisce una provvigione.
In particolare, per tale soggetto passivo, si pone la questione in merito al regime IVA da riservare alla propria intermediazione (con effetti anche sul diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte”).
Infatti, se la prestazione finanziaria possiede natura autonoma rispetto alla vendita del mezzo, potrebbe rendersi applicabile il regime di esenzione IVA, previsto in linea generale per i servizi aventi carattere creditizio e assicurativo (art. 10 nn. 1 e 2 del DPR 633/72).
Viceversa, se tale prestazione ha natura accessoria rispetto all’operazione principale (di vendita del bene), essa risulterebbe soggetta al regime di imponibilità.
I canoni per determinare se ricorre il nesso di accessorietà di un’operazione rispetto ad un’altra sono consolidati nella giurisprudenza unionale.
Ivi, è stato sancito che:
– in termini generali, ciascuna prestazione deve essere valutata, ai fini IVA, come distinta e indipendente (Corte di Giustizia Ue, causa C-42/14);
– in alcuni casi, più prestazioni formalmente distinte, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti tra loro, vale a dire quando due o più elementi sono connessi al punto “da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso”; ciò accade quando la prestazione c.d. “accessoria” non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire al meglio del servizio principale (ex multis, Corte di Giustizia Ue, causa C-208/15 e causa C-801/19).
Per stabilire se l’operazione possa identificarsi come “unica”, la giurisprudenza unionale ritiene che si debbano valutare “gli elementi caratteristici dell’operazione di cui si tratta” (Corte di Giustizia Ue, causa C-224/11 e causa C-42/14), tenendo conto tanto dell’obiettivo economico dell’operazione quanto dell’interesse dei destinatari delle prestazioni (causa C-208/15).
Il tema specifico dell’accessorietà dell’intermediazione per i servizi di finanziamento riferiti alla vendita degli autoveicoli è stato esaminato dalla giurisprudenza nazionale.
Con le sentenze n. 25485/2022 e n. 25549/2022, la Cassazione ha affermato che “la prestazione volta a procacciare il finanziamento agli acquirenti si configura come strumentale all’operazione principale di vendita degli autoveicoli, perché era il mezzo, per il cliente, per accedere nelle migliori condizioni all’acquisto”.
Secondo la Suprema Corte, ciò emerge sia con riferimento “all’interesse dei fruitori dei finanziamenti, che è quello di procedere agli acquisti”, sia con riferimento “all’obiettivo economico perseguito, che è pur sempre quello d’incentivare le vendite”.
Si evince, infatti, che le provvigioni erogate dalle società finanziarie al rivenditore di autoveicoli dipendono dal numero degli acquirenti finali. Per questo motivo, l’operazione “si rivela quindi unitaria, e sorretta dall’obiettivo economico di propiziare le vendite”.
Nel caso ivi esaminato, peraltro, risulta ininfluente la circostanza che il finanziamento sia stato fornito da una società terza rispetto al rivenditore dei veicoli, sussistendo un rapporto di mandato senza rappresentanza tra la società finanziatrice e il rivenditore, per effetto del quale si assume che il mandatario abbia reso il servizio a proprio nome e, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 633/72, che la prestazione ricevuta dal mandatario e quella da lui resa mantengono la stessa natura ai fini del regime IVA applicabile.
Sulla base di questi principi, veniva, dunque, riconosciuta la spettanza del diritto alla detrazione assolta “a monte”, in capo alla società intermediaria, anche con riferimento alla prestazione di servizi finanziari erogati, ai quali, in conseguenza del nesso di accessorietà ex art. 12 del DPR 633/72, si applicava il regime di imponibilità (ossia quello dell’operazione principale).
A una diversa conclusione è giunta, in seguito, la Cassazione con la sentenza n. 35135/2022, relativamente alla fattispecie di prestazioni assicurative, in regime di esenzione IVA, aventi ad oggetto gli autoveicoli.
In tale circostanza, la Suprema Corte ha sancito l’autonomia del servizio di assicurazione reso da una società la cui attività principale consiste nel fornire prestazioni di consulenza tecnico-commerciale a rivenditori di auto nuove e usate.
L’autonomia della prestazione assicurativa, secondo i giudici, si rinviene “dall’oggetto del contratto e dallo specifico interesse delle parti a tale operazione”, ancorché sia correlata ad altre operazioni commerciali. Le due prestazioni conservano la propria autonomia, senza che ciò comporti “un’artificiosa scomposizione” delle stesse “finalizzata ad alterare la funzionalità del sistema dell’IVA”.
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