Corte di giustizia UE: la carta d’imbarco è sufficiente a dimostrare la prenotazione confermata del volo

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La Corte di giustizia UE torna a pronunciarsi sui diritti dei passeggeri aerei. Una sua recente sentenza, emessa nella causa C-20/24, ha stabilito che il possesso della carta d’imbarco è sufficiente a dimostrare una prenotazione confermata su un volo e che il pagamento del prezzo di un viaggio tutto compreso, incluso il volo, da parte di un terzo, non esclude il diritto alla compensazione in caso di ritardo prolungato del volo.

Il caso specifico

Un vettore aereo che opera voli charter stipulava un contratto con un operatore turistico, impegnandosi a fornire voli in date specifiche. L’operatore turistico, dopo aver acquistato i voli, vendeva i biglietti ai passeggeri. I due passeggeri aerei che hanno sollevato il caso effettuavano un viaggio “tutto compreso”, ossia una combinazione di due o più tipi diversi di servizi turistici per lo stesso viaggio o vacanza. Il contratto per tale viaggio veniva stipulato tra una società terza a nome dei due passeggeri e l’operatore turistico. Nell’ambito di questo pacchetto era incluso un volo da Tenerife a Varsavia, che subiva un ritardo di oltre 22 ore all’arrivo.

A seguito del disservizio, i passeggeri richiedevano al vettore aereo la compensazione prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina il diritto dei passeggeri alla compensazione e all’assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. Per attestare la propria legittimazione ad agire e ottenere il risarcimento per il ritardo subito, i passeggeri fornivano copie delle rispettive carte d’imbarco al vettore aereo, il quale, tuttavia, rifiutava la compensazione. Secondo il vettore, i passeggeri non risultavano in possesso di una prenotazione confermata e pagata per quel volo. Le carte d’imbarco presentate, inoltre, non sarebbero state sufficienti a dimostrare il diritto alla compensazione. Inoltre, il vettore sosteneva che il viaggio “tutto compreso” fosse stato acquistato da una società terza a condizioni preferenziali e che, di conseguenza, i passeggeri avessero viaggiato gratuitamente o a tariffa ridotta, circostanza che escluderebbe il diritto alla compensazione.

Il giudice polacco, adito dai due passeggeri si rivolgeva alla Corte di giustizia dell’UE. La domanda di pronuncia pregiudiziale mirava a chiarire se, contrariamente alla posizione del vettore aereo, i passeggeri avessero diritto alla compensazione prevista dal diritto dell’Unione.

Il diritto alla compensazione

La Corte ha risposto in senso affermativo: “la carta d’imbarco può costituire un altro titolo attestante che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico per il volo di cui trattasi”. Di conseguenza, salvo circostanze straordinarie, i passeggeri che si sono presentati al check-in e hanno effettuato il volo, esibendo la relativa carta d’imbarco, devono essere considerati in possesso di una prenotazione confermata per quel volo. Inoltre, la Corte non ha ritenuto che i passeggeri abbiano viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico. Tale condizione si verificherebbe solo nel caso in cui fosse il vettore aereo stesso a concedere loro tale beneficio. Pertanto, il fatto che il costo del pacchetto “tutto compreso” sia stato pagato da un soggetto terzo all’operatore turistico e che quest’ultimo abbia poi versato al vettore aereo il prezzo del volo secondo le condizioni di mercato, non impedisce ai passeggeri di beneficiare della compensazione. Infine, la Corte ha precisato che spetta al vettore aereo dimostrare, secondo le norme del diritto nazionale, che il passeggero ha effettivamente viaggiato gratuitamente o a una tariffa ridotta.

La sentenza si inserisce nel più ampio quadro del Regolamento (CE) n. 261/2004, che statuisce il diritto dei passeggeri alla compensazione in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco. Precisa che lo stesso non si applica “ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico” salvo che non si tratti di “biglietti emessi nel quadro di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali dei vettori aerei o degli operatori turistici”. Per altre informazioni sui diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, consulta il leaflet informativo del Centro Europeo Consumatori Italia.





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