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Ok della Commissione UE alle norme fiscali del CTS: è il “tempo” per le ONLUS di fare una scelta.
Dopo un’attesa durata anni, la Commissione UE conferma la compatibilità delle misure fiscali previste dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. n. 117/2017) con le regole in materia di aiuti di Stato.
Ciò è quanto contenuto nella comfort letter notificata dalla Direzione Generale della concorrenza della Commissione UE e annunciata, lo scorso 8 marzo, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Le disposizioni “autorizzate” dalla comfort letter riguardano il regime fiscale degli ETS delineato dagli articoli 79, 80, e 86 del CTS e quello proprio delle Imprese Sociali di cui all’art. 18, commi 1 e 2, del d.lgs. 112/2017.
In particolare, dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore per gli ETS i “nuovi criteri” di non commercialità previsti dall’art. 79 del CTS e riferiti allo svolgimento delle attività di interesse generale, che andranno, quindi, a sostituire le regole generali dettate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
E dunque, le attività di interesse generale svolte dagli ETS saranno considerate non commerciali, in alternativa, se svolte: a titolo gratuito; dietro pagamento di corrispettivi inferiori ai costi effettivi; oppure a fronte di un margine di ricavi non superiore di oltre il 6% i relativi costi nel singolo anno d’imposta e, in ogni caso, per non oltre un triennio.
I criteri delineati dall’art. 79 del CTS costituiranno, quindi, la “cartina tornasole” per la qualificazione dell’Ente nel suo complesso, che assumerà lo status di ETS non commerciale ove le attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali risulteranno prevalenti.
Ma cosa accadrà alle ONLUS?
Per effetto dell’Ok della Commissione UE, il 1° gennaio 2026 segnerà la definitiva chiusura dell’Anagrafe ONLUS, portando le realtà ancora in possesso di tale qualifica – che nell’attesa di questi anni sono rimaste “alla finestra” – a fare i conti con l’ingresso nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Il placet europeo, dunque, mette le ONLUS ancora iscritte nella relativa anagrafe, difronte a una scelta ormai non più procrastinabile.
Le ONLUS avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare istanza di iscrizione al RUNTS, indicando la sezione più confacente alle proprie caratteristiche.
Attenzione: superato il 31 marzo 2026 senza che sia stata presentata l’Istanza di iscrizione nel Registro Unico, scatterà per gli enti con qualifica ONLUS la devoluzione del patrimonio incrementale, ossia il “delta” formatosi a decorre dall’iscrizione dell’Ente nell’Anagrafe Onlus.
Diviene, quindi, di fondamentale importanza per le ONLUS svolgere una valutazione sulle modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento alle entrate e uscite alla luce dei criteri di commercialità previsti dall’articolo 79 del Codice del Terzo settore.
A titolo esemplificativo, una ONLUS che oggi svolge attività a titolo gratuito o a fronte di corrispettivi che non superano i costi – secondo il regime fiscale autorizzato dall’UE – potrebbe configurarsi come ETS non commerciale.
Svolte le opportune considerazioni e valutazioni, le ONLUS che vorranno iscriversi al RUNTS – entro il 31 marzo 2026 – dovranno presentare la relativa Istanza allegando copia dell’atto costitutivo originario, dello Statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del CTS e gli ultimi due bilanci.
Attenzione: è fondamentale verificare che gli ultimi due bilanci siano stati redatti secondo lo schema approvato con Dm Lavoro del 5 marzo 2020, in quanto le ONLUS – considerate enti del terzo settore nel periodo transitorio – erano già in precedenza obbligate ad osservare gli obblighi di rendicontazione stabiliti per gli ETS (Nota 1974/21 del MLPS).
Da ultimo, per le ONLUS non in possesso dei requisiti dell’articolo 4 del CTS (Dlgs 117/2017), che quindi non possono assumere la qualifica di ETS e non potranno iscriversi al RUNTS (gli enti sottoposti a direzione, coordinamento e controllo di enti pubblici, quali le fondazioni controllate da enti locali nonché i Trust Onlus), la Legge 104/2024 le esonera dagli obblighi devolutivi del patrimonio incrementale, a patto che gli statuti prevedano lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro, e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento di tali attività.
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