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Il Consiglio regionale nella seduta di questa mattina ha provveduto ad approvare con voto espresso all’unanimità dei presenti – non hanno partecipato al voto tutti i consiglieri dei gruppi di minoranza che ad inizio di seduta, prima di abbandonare i lavori, hanno fornito opportuna motivazione – la proposta di legge n. 28, di iniziativa dei consiglieri Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio concernente “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
Ha illustrato all’Aula la proposta il presidente della Quarta Commissione permanente, Nicola Cavaliere.
Nella relazione di presentazione dell’iniziativa legislativa si ricorda, in particolare, come la Regione Molise ha già dettato disposizioni in materia di agricoltura sociale con la legge regionale n. 5 del 2014, ma la normativa non è mai divenuta operativa a causa della mancata emanazione del regolamento di attuazione. Si rileva, ancora, che detta disciplina regionale è intervenuta prima della legge statale. Di qui l’opportunità di un nuovo intervento legislativo che, nell’ambito della cornice normativa statale di riferimento, introduca nell’ordinamento regionale una disciplina organica in materia di esercizio dell’agricoltura sociale che sia coerente con i principi regolatori stabiliti dal legislatore nazionale.
Il testo approvato oggi (che è stato emendato in Aula nel corso dell’esame), dunque, prevede che la Regione Molise, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale), promuova l’agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Previsto, ancora, che l’Ente regionale sostenga il potenziamento dell’offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali.
Alle pubbliche amministrazioni, infine, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, è affidato il compito di promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, politiche integrate tra imprese agricole ed istituzioni locali al fine di sviluppare l’agricoltura sociale, anche tramite politiche di riorientamento della spesa sociosanitaria ordinaria finalizzate a supportare la creazione di iniziative pilota e la costituzione di reti di protezione sociale caratterizzate dalla presenza attiva dell’agricoltura sociale.
L’articolato, nello specifico, definisce poi: le attività esercitate dagli imprenditori agricoli nell’ambito dell’agricoltura sociale; le attività che possono essere espletate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali; l’azione della Regione quale promotrice e sostenitrice delle pratiche dell’agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche di sviluppo, agricole, sociali e socio-assistenziali; le aree ed i locali idonei ad ospitare attività di agricoltura sociale, con l’individuazione dei rispettivi requisiti igienico-sanitari; gli interventi di sostegno che possono essere previsti per il raggiungimento delle finalità dell’agricoltura sociale da parte della Regione e degli enti locali.
Vengono, in aggiunta, istituiti l’Albo regionale delle fattorie sociali (con l’individuazione dei requisiti professionale per l’iscrizione) e il Contrassegno delle fattorie sociali di cui possono fregiarsi gli iscritti allo stesso Albo. Prevista, infine, l’istituzione dell’Osservatorio regionale sull’agricoltura sociale quale organo consultivo cui compete a:
supportare la Giunta regionale nell’espletamento delle funzioni e dei compiti propri compiti in relazione alla presente legge;
favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e promuovere iniziative tese alla valorizzazione delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di favorire la diffusione di buone pratiche;
proporre iniziative finalizzate a coordinare ed integrare le pratiche di agricoltura sociale nell’ambito delle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
proporre attività di studio, ricerca e di animazione territoriale finalizzate a supportare le attività di indirizzo e programmazione della Regione in materia di agricoltura sociale.
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