Variazioni essenziali: quando la ristrutturazione diventa una nuova costruzione

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Partendo dal presupposto, granitico in giurisprudenza, secondo
cui l’abuso edilizio non può essere scomposto e frazionato in una
molteplicità di interventi, la presenza di diverse opere realizzate
in difformità dai titoli edilizi va valutata nella
sua globalità e unitarietà funzionale.

Non solo: un ampliamento volumetrico oltre le tolleranze
costruttive, insieme alla trasformazione di un sottotetto in unità
abitativa residenziale non possono configurare una semplice
ristrutturazione, ma sono interventi che rientrano tra le c.d.
variazioni essenziali di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 380/2001, e
che in assenza, di permesso di costruire, rendono legittima la
sanzione demolitoria ex art. 31 dello stesso Testo Unico
Edilizia
.

Abusi edilizi: senza permesso di costruire, l’ordine di
demolizione è legittimo

A ricordarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 3
marzo 2025, n. 4523
,
respingendo il ricorso per
l’annullamento dell’ordine di demolizione di opere abusive difformi
dai titoli edilizi rilasciati in precedenza.

In particolare l’amministrazione comunale ha contestato:

  • l’esecuzione di opere in difformità del permesso di
    costruire
    con: ampliamento
    volumetrico;
     frazionamento del fabbricato in due
    unità immobiliari; realizzazione, in posizione differente rispetto
    quella da progetto, del portico assentito; realizzazione di un
    ulteriore portico non previsto da progetto; l’eccessiva dimensione
    dei due portici;
  • relativamente al sottotetto, la totale
    difformità dal titolo edilizio, rilevando che sarebbe stato
    costruito differentemente rispetto al progetto, oltre ad essere
    stato illegittimamente destinato ad uso
    residenziale
    ; sarebbero stati realizzati una scala esterna
    di accesso, due balconi e due logge di struttura lignea;
  • sistemazioni esterne difforme a quanto assentito con la
    DIA.

Secondo i ricorrenti, invece:

  • le opere contestate non sarebbero state configurabili come
    variazioni essenziali e non avrebbero costituito una nuova
    costruzione, rientrando piuttosto nel campo applicativo dell’art 37
    T.U. edilizia che prevede la sanzione
    pecuniaria
    ;
  • sarebbero state solo parziali difformità rispetto al permesso
    di costruire, rimarcandosi che l’intervento, a parte minimali
    differenze rispetto al progetto assentito (realizzazione di una
    scala esterna, di tramezzature interne e di due balconi), non
    avrebbe generato aumenti volumetrici;
  • la sanzione demolitoria sarebbe stata illegittima oltre che
    esorbitante rispetto alla tipologia di opere eseguite in parziale
    difformità della DIA e che comunque per tali tipologie di
    difformità a mente degli artt. 37 co. 1 d.P.R. n. 380/2001 e 19,
    co. 1, L.R. Lazio n. 15/2008 sarebbe stata applicabile la sanzione
    pecuniaria.

No a considerazioni atomistiche degli abusi edilizi

Tesi non condivise dal TAR, che ha preliminarmente ricordato i
consolidati principi secondo cui:

  • l’abuso edilizio non può essere scomposto e
    frazionato
    in una molteplicità di interventi, in quanto va
    valutato nella sua globalità e unitarietà funzionale;
  • non è consentita una valutazione atomistica delle opere
    realizzate per affermarne la sanabilità o non assoggettabilità a
    sanzione demolitoria, in quanto unico e complessivo è
    l’impatto che esse producono sull’assetto edilizio e urbanistico
    del territorio
    ;
  • l’opera edilizia abusiva va infatti identificata con
    riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo
    irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla
    loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente
    considerato.

Variazioni essenziali: ci vuole il permesso di costruire

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 32 del Testo Unico Edilizia,
le regioni determinano quali siano le variazioni essenziali al
progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre
esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni:

  • mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione
    degli standards previsti dal DM 2 aprile 1968;
  • aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio
    da valutare in relazione al progetto approvato;
  • modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del
    progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio
    sull’area di pertinenza;
  • mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio
    assentito;
  • violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
    antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Nel caso in esame, a fronte di un permesso di costruire per
l’edificazione di un edificio in zona agricola, l’immobile
costituito da un’unità monofamiliare, ha subìto nel tempo
sostanziali modifiche quali:

  • l’abusiva realizzazione di tutto il piano sottotetto, in
    difformità totale dal permesso di costruire,
  • l’ampliamento volumetrico, superiore alla tolleranza
    costruttiva, di mq 14 al piano terra;
  • la realizzazione di un portico e il mutamento dell’altro
    portico assentito;
  • altri interventi minori.

Si tratta di attività che eccedono la nozione di
ristrutturazione
, per dare luogo ad una nuova costruzione,
soggetta alla previsione di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380 del
2001. Le modifiche apportate all’immobile, avendo comportato un
inevitabile aggravio del carico urbanistico, sono
state valutate dall’amministrazione comunale non autonomamente ma
in relazione all’impatto complessivo che l’unitario progetto di
trasformazione dell’edificio ha comportato.

Non solo: ricorda il TAR che in riferimento all’applicabilità
della sanzione pecuniaria, essa è subordinata all’impossibilità di
eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte eseguita in
conformità; che però va fatta in sede esecutiva.

Infine, l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento
dell’attività urbanistico-edilizia e all’armonico sviluppo del
territorio non può trovare limite nell’interesse al mantenimento di
opere abusive da parte di chi le abbia realizzate; né può parlarsi
di tutela dell’affidamento, quando questo si basi su un’attività
illecita.

In questo caso, l’indicazione puntuale delle opere
abusive
realizzate in assenza dei titoli abilitativi, e
della normativa violata è sufficiente per rendere l’ordine di
demolizione pienamente legittimo.





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