Palii e giostre, in vigore da oggi il nuovo decreto – Anmvi Oggi

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Il Ministro dello Sport pubblica sulla Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina delle manifestazioni con equidi, svolte al di fuori di impianti o percorsi autorizzati.  La nuova disciplina detta i  requisiti di sicurezza, di salute e di benessere per gli atleti, i cavalli atleti e per il pubblico. La precedente ordinanza ministeriale resta applicabile solo alle domande presentate prima dell’11 marzo 2025.

Il decreto 8 gennaio 2025– in vigore da oggi- è stato emanato su proposta del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il decreto supera le disposizioni dell’ordinanza ministeriale che resta però applicabile- in via transitoria- alle manifestazioni che hanno presentato istanza di autorizzazione prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto. Il nuovo provvedimento è firmato dal Ministro dello Sport Andrea Abodi, in qualità di autorità competente ai sensi della riforma sportiva e del cavallo atleta (art. 24 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36).

Struttura del decreto  Il provvedimento consta di 8 articoli e si completa di 5 Allegati tecnici e di un Allegato A che riprende i contenuti dell’ordinanza ministeriale. Vegono forniti: una  scheda tecnica di rilevamento dati (Allegato 1); le disposizioni sui tecnici del fondo (Allegato 2) il cui elenco sarà pubblicato entro 30 giorni sul sito del Masaf; il modulo di richiesta del Tecnico del fondo (Allegato 3); la dotazione del mezzo di soccorso e o trasporto per gli equidi e del veterinario ippiatra (Allegato 4); le regole applicabili alle istanze presentate prima della entrata in
vigore del decreto (Allegato 5); i requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell’incolumita’ pubblica e del benessere degli animali (Allegato A).

Il ruolo veterinario – Le manifestazioni sono autorizzate previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.  Il loro svolgimento richiede la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra ( “medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi”) individuato dall’ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all’albo professionale. 
Per poter essere ammessi alla manifestazione, gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. Tali requisiti sono verificati dal medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio e dal medico veterinario ippiatra.
Il medico veterinario -alla cui presenza si svolge la manifestazione- è colui che fornisce indicazioni per l’utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi.

Esame veterinario pre-manifestazione– L’ente organizzatore  deve garantire, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un medico veterinario ippiatra che, prima della manifestazione effettua l’esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base della documentazione sanitaria fornita, eseguendo, ove necessario, una visita piu’ approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli equidi alla manifestazione. La scelta degli equidi, della bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonche’ la successiva ammissione degli animali alla manifestazione deve essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra.

Servizio di soccorso – L’ente organizzatore deve assicurare un adeguato servizio di soccorso per gli equidi secondo quanto stabilito dall’allegato 4, compresa la disponibilita’ di una struttura
veterinaria per gli stessi equidi. L’Allegato 4 dettaglia la dotazione del mezzo di soccorso e o trasporto per gli equidi e del veterinario ippiatra, che prevede un pianale abbassabile che permetta agevolmente l’ingresso del cavallo infortunato; un sistema di trasporto del cavallo non deambulante, o non in grado di mantenere la stazione quadrupedale; (barella munita di cinghie per un eventuale sollevamento dell’animale, che possa poi essere trasportata all’interno del mezzo); gambaletto di contenzione per arti infortunati sia per l’arto anteriore che per l’arto posteriore; farmaci per la terapia d’urgenza: reidratante, antishock, materiale di pronto soccorso per interventi ortopedici d’urgenza, materiale di sutura; barbiturici, sedativi ed eutanasici in quantita’ sufficiente; telo di protezione da utilizzare durante le operazioni di pronto soccorso o in caso di eutanasia per impedire la visione delle operazioni al pubblico”.

Antidoping
– E’ vietato il trattamento degli animali con sostanze che esplicano azione dopante. Gli enti organizzatori devono effettuare controlli a campione, anche prima della gara, per verificare il rispetto del divieto.

Report statitistici– L’azienda sanitaria locale – durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, garantisce la presenza di un medico veterinario che invia, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica (allegato 1) al Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 novembre di ogni anno, invia alla Direzione generale della salute animale una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. Spetta al Ministero della salute pubblicare annualmente i dati statistici sulle manifestazioni.

Il tecnico del Fondo– E’ la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato 2 del decreto e iscritta nell’elenco pubblicato dal Ministero della salute. La formazione dei nuovi tecnici del fondo sarà stabilita con decreto del direttore generale per l’ippica di concerto con il direttore generale della salute animale del Ministero della salute entro novanta giorni.

Ambito di applicazione ed entrata in vigore – Il decreto riguarda tutte le manifestazioni pubbliche con equidi al di fuori di impianti autorizzati, escludendo mostre, sfilate e cortei. Sono invece escluse le competizioni che si svolgono negli impianti autorizzati dal Masaf, organizzate da FISE, Fitetrec-Ante e altri enti risconosciuti allo sport equestre. L’entrata in vigore del decreto è immediata, e il decreto si applica alle istanze presentate dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le manifestazioni già autorizzate negli ultimi quattro anni potranno essere ripetute tramite semplice segnalazione, purché conformi ai nuovi requisiti.

DECRETO 8 gennaio 2025 
Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.

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