Il Consiglio di Stato: “Il servizio NCC è un servizio pubblico locale, non può essere disancorato dal comune di rilascio”

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Con la sentenza n. 01957, ha confermato la revoca dell’autorizzazione NCC rilasciata dal Comune di Sanremo a Mauro Ferri, presidente di ANITRAV, azione proposta da Ivano Fascianelli (Anar)

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 01957/2025, ha confermato la revoca dell’autorizzazione NCC rilasciata dal Comune di Sanremo a Mauro Ferri, presidente di ANITRAV e fondatore della federazione MuoverSI, presieduta dall’ex deputato Andrea Romano. La decisione giunge dopo i precedenti pronunciamenti del giudice di pace di Sanremo, del Tribunale di Imperia e del TAR Liguria, che avevano già ritenuto legittima la revoca disposta dal Comune”. A dare la notizia è Ivano Fascianelli, presidente di Anar (Associazione Noleggiatori Area metropolitana di Roma).

La questione riguarda la territorialità del servizio di noleggio con conducente (NCC), confermando ancora una volta che esso deve rimanere ancorato al comune che rilascia il titolo e non può essere esercitato stabilmente altrove.

Il principio della territorialità confermato dal Consiglio di Stato

“Secondo il Consiglio di Stato – spiega Fascianelli – la normativa vigente impone che i veicoli NCC abbiano una rimessa operativa nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Nel caso specifico, le verifiche della Polizia Municipale avevano evidenziato che: 1) Non risultava l’esistenza di una sede secondaria o di un’unità locale nel Comune di Sanremo. 2) La rimessa indicata risultava inutilizzata. 3) Il titolare non era iscritto al ruolo dei conducenti della Camera di Commercio di Imperia, come richiesto dalla legge regionale ligure. Questi elementi hanno portato il Comune di Sanremo a revocare l’autorizzazione, una decisione che è stata confermata in tutti i gradi di giudizio fino al Consiglio di Stato.

“La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell’ente è quindi – è scritto nella sentenza – coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto […] ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei”.

Il dibattito sulla vicenda si intreccia anche con la politica. Negli ultimi tempi si è cercato di aggregare il consenso degli operatori NCC, contestando l’attuale regolamentazione del settore. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ribadito che le leggi in materia di trasporto pubblico non di linea vanno rispettate, e non possono essere aggirate per convenienze politiche o economiche.

“In questo contesto – aggiunge Fascianelli -, non si è mai registrata da parte una presa di posizione chiara dell’ex deputato Andrea Romano né dell’assessore Patané, contro il “surge pricing” di Uber, il sistema tariffario che nei momenti di picco può far lievitare i costi delle corse fino a cinque volte rispetto ai taxi con tariffa amministrata.

Le conseguenze per il settore NCC

La sentenza rappresenta un precedente significativo per il settore del noleggio con conducente. La conferma del vincolo territoriale implica che le autorizzazioni non possano essere utilizzate per operare stabilmente in altre città, come Roma, dove molti conducenti NCC cercano di lavorare pur avendo licenze rilasciate da Comuni più piccoli come Leonessa o Sanremo.

Questo punto è stato spesso contestato da alcuni operatori e anche dall’assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, il quale ha sostenuto una visione più flessibile del settore. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha stabilito che le norme devono essere rispettate e le autorizzazioni NCC non possono essere utilizzate per aggirare i limiti territoriali.

La posizione degli operatori NCC e la reazione legale

Gli operatori NCC, guidati da Ferri e dalla federazione MuoverSI, hanno contestato la decisione, sostenendo che la normativa in materia sia eccessivamente restrittiva. Tuttavia, la sentenza ribadisce il principio che il servizio NCC è destinato a servire la comunità locale e non a sostituire il trasporto pubblico o il servizio taxi in altre città.

“Un ringraziamento – conclude Fascianelli – va agli avvocati Carlo Cipriani e Arturo Grasso, che hanno seguito il caso in tutte le fasi processuali. La sentenza chiude definitivamente la questione, ribadendo il principio giuridico per cui ‘Dura lex, sed lex’: le leggi devono essere rispettate, così come le sentenze”.

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