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Scarica Sentenza Tribunale di Terni N.109-2025
Mediazione obbligatoria per la controversia relativa al diritto di credito derivante da un contratto di compravendita immobiliare
Credito derivante da vendita immobiliare: mediazione obbligatoria
La controversia che ha ad oggetto il diritto di credito che deriva da una compravendita immobiliare è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria. La parte che avvia un procedimento monitorio, in presenza di un’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per recuperare il credito della vendita immobiliare, ha l’onere di avviare la mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Terni con la sentenza n. 109/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo per credito da compravendita immobiliare
In una procedura di opposizione per decreto ingiuntivo relativa alla stipula di un contratto di compravendita immobiliare l’opponente eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. La materia oggetto della controversia infatti, avente ad oggetto un diritto di credito relativo a una vendita immobiliare, rientrerebbe tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria.
Diritto di credito da compravendita immobiliare: mediazione obbligatoria
Il Giudice nell’accogliere l’eccezione di improcedibilità della domanda rileva come in effetti, la controversia avente ad oggetto il diritto di credito derivante da una compravendita immobiliare, sia soggetta alla mediazione obbligatoria. La pretesta del credito azionata dalla creditrice con l’avvio del procedimento monitorio è infatti conseguenza del contratto di compravendita immobiliare stipulato con la figlia, come risultante anche dal decreto ingiuntivo. Per provvedere al pagamento del prezzo dell’immobile è stato emesso un assegno bancario, rimasto poi impagato. Tale mezzo di pagamento non sarebbe mai stato emesso se le parti non avessero stipulato la compravendita immobiliare. Il Tribunale ricorda come ai sensi del D.Lgs. 28/2010, la parte opposta avrebbe dovuto introdurre il procedimento di mediazione dopo aver presentato opposizione. Questa previsione deriva dall’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, introdotto dall’art. 7, lett. e) del D.Lgs. 149/2022. Tale norma recepisce l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020. L’art. 5-bis stabilisce nello specifico che, quando un’azione rientrante nell’art. 5, comma 1, è stata avviata mediante ricorso per decreto ingiuntivo, l’onere di introdurre il procedimento di mediazione grava su chi ha proposto il ricorso monitorio. La finalità della norma è di garantire che la parte che ha avviato il procedimento monitorio si faccia carico dell’adempimento previsto per legge. In base a questa disposizione, la parte opposta quindi avrebbe dovuto promuovere la mediazione per evitare l’improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta infatti l’inevitabile conseguenza dell’improcedibilità dell’azione e la caducazione del titolo ottenuto con il procedimento monitorio.
Eccezione di improcedibilità nei termini di legge
Quanto alla tempestività dell’eccezione sollevata dalla parte opponente, va rilevato che essa ha agito in modo corretto e conforme alla normativa. La prima udienza utile per proporre l’eccezione deve essere individuata in quella del 17 ottobre 2024 e in effetti, in tale data, il giudice titolare del procedimento ha trattato per la prima volta la causa nel merito. In precedenza, non si erano svolte udienze di trattazione davanti al giudice togato titolare del procedimento. Le udienze precedenti, infatti, erano state meri rinvii, celebrati dal Giudice Onorario di Pace in attesa dell’assegnazione della causa al magistrato titolare, che stava per prendere servizio presso il Tribunale competente. La domanda è improcedibile a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione e il decreto ingiuntivo quindi deve essere revocato, con tutte le relative implicazioni giuridiche derivanti dalla pronuncia di improcedibilità.
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