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L’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il DDL di Delegazione europea 2024 sul quale Confapi è stata audita, in Commissione Politiche UE, lo scorso 14 novembre proponendo successivamente alcune modifiche, presentate come emendamenti al ddl, tese a rendere il provvedimento maggiormente in linea con le esigenze delle PMI industriali. Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per la seconda lettura.
Il DDL di Delegazione europea è un provvedimento annuale presentato dal Governo fondamentale per il recepimento delle normative europee nella legislazione nazionale dato che, oltre a contenere l’elenco dei provvedimenti che dovranno essere recepiti nel corso dell’anno, prevede i criteri ed i principi direttivi che il Governo è tenuto a seguire per il recepimento delle direttive europee e per la trasposizione nell’ordinamento nazionale dei regolamenti europei.
Di seguito una breve sintesi dei contenuti di interesse per le PMI industriali e delle modifiche approvate che recepiscono le nostre proposte di emendamento (alcune delle quali trasformate in ordini del giorno accolti dal Governo):
• Art. 6 – Direttiva (UE) 2024/884 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):
– è stato approvato un emendamento alla lettera c), relativa agli obblighi di informazione, in base al quale gli oneri devono essere proporzionati per le PMI nel rispetto dei principi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi;
– è stata soppressa la lettera d) che prevedeva, nell’ambito della responsabilità estesa del produttore (EPR) l’obbligo di sviluppare attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta RAEE;
• Art. 23 -Delega per l’adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR) per il quale sono individuati criteri, modificati solo parzialmente nel corso dell’esame ed in particolare:
– alla lettera c), delega al Governo, nell’esercizio della delega, a definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti informativi previsti dall’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento EUDR, nonché le modalità di affidamento anche a soggetti privati con comprovata esperienza in attività di dovuta diligenza per il contenimento della deforestazione e nelle catene del valore dei prodotti regolamentati. Le modifiche approvate in sede referente specificano inoltre che tali soggetti privati possano operare anche in forma associata.
– Introducendo una nuova lettera f), che stabilisce che il Governo, nell’attuazione delle disposizioni sui controlli degli operatori e dei commercianti, incluse le PMI, previsti dagli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, debba considerare la complessità delle verifiche e la natura dei prodotti, assicurando il minor aggravio possibile sui soggetti controllati. A tal fine, devono essere garantiti tempi procedurali adeguati e il rispetto del contraddittorio. Inoltre, un decreto interministeriale definirà l’elenco degli strumenti di verifica e controllo.
• Art. 26 – delega al Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie, in base a specifici principi e criteri direttivi – è stata modificata la lettera l) prevedendo che le misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di due diligence, per assicurare l’individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all’approvvigionamento, alla lavorazione e all’immissione in commercio delle batterie debbano includere strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, tenendo anche conto della dimensione aziendale;
Tra gli emendamenti approvati, proposti dal Governo e che introducono il recepimento di normative europee approvate successivamente all’adozione del ddl, si segnalano per quanto di maggiore interesse:
– art. 9 introduce una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1244, che disciplina la comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e la creazione di un portale europeo sulle emissioni industriali con l’obiettivo di migliorare l’accesso alle informazioni ambientali, permettendo un monitoraggio dei dati e identificando le fonti di inquinamento industriale in un’ottica di prevenzione e riduzione.
– art. 11 – Recepimento della Direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria che stabilisce i criteri per l’adeguamento della normativa italiana alla Direttiva (UE) 2024/2881, che mira a migliorare la qualità dell’aria ambiente in Europa con alcuni principi chiave quali:
1) le misure per la qualità dell’aria devono essere coordinate con quelle dei principali settori emissivi (trasporti, energia, industria, agricoltura) e saranno previsti meccanismi istituzionali per garantire una gestione unitaria a livello nazionale e territoriale;
2) se le regioni non possono garantire il rispetto degli standard di qualità dell’aria, lo Stato potrà adottare misure nazionali aggiuntive o coordinate con le regioni;
3) l’Istituto per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), sotto la supervisione del Ministero dell’Ambiente, sarà incaricato della raccolta e trasmissione periodica dei dati ambientali alla Commissione Europea;
4) le procedure per l’adozione dei piani regionali di qualità dell’aria saranno rese più snelle, nei limiti consentiti dalle norme UE;
5) sarà introdotta una prima disciplina sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi, con riferimento a situazioni già normate.
Gli schemi di decreti legislativi attuativi dovranno avere il parere della Conferenza Unificata (Stato-Regioni-Enti locali) oltre che delle Commissioni parlamentari competenti.
– art. 12 che delega il Governo ad aggiornare le leggi italiane per conformarsi, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2024/2809 teso mira a rendere i mercati finanziari dell’Unione Europea più attraenti per le aziende, facilitando in particolare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai capitali necessari per la crescita e l’innovazione e alla Direttiva (UE) 2024/2811 che modifica la precedente direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II -Direttiva 2014/65/UE) per rendere i mercati dei capitali più accessibili alle imprese, specialmente alle PMI attraverso la semplificazione dei requisiti per l’ammissione alla quotazione e la riduzione degli oneri amministrativi per le società quotate.
– art. 17 delega il Governo ad adottare entro 18 mesi uno o più decreti legislativi per allineare la normativa italiana ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (UE) n. 2020/1055, che disciplinano le condizioni per l’esercizio della professione di trasportatore su strada, prevedendo, tra l’altro, la semplificazione delle procedure di accertamento e verifica dei requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada. In particolare il Regolamento (UE) n. 2020/1055 (modifica del 1071/2009), adottato nell’ambito del Pacchetto Mobilità, ha introdotto nuove regole per contrastare il cabotaggio abusivo e garantire una concorrenza leale tra le imprese di trasporto.
Infine, nel corso dell’esame in Aula alcuni ordini del giorno, approvati o accolti dal Governo, hanno recepito le osservazioni di Confapi ed in particolare:
– all’art 6 sui criteri specifici per l’attuazione della direttiva (UE) 2024/884, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita è stato impegnato il Governo a:
1) monitorare, mediante il Comitato di indirizzo di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 49 del 2014, l’applicazione della direttiva e valutarne l’impatto, in modo da poter avere elementi utili da presentare in sede europea, per l’eventuale riesame della direttiva – previsto entro il 31 dicembre 2026 – da parte della Commissione europea anche al fine di prevedere l’applicazione del TEST PMI, più volte richiamato nei documenti europei ma rimasto una mera dichiarazione di principio;
2) attivare un meccanismo di consultazione e di indirizzo per i RAEE da pannelli fotovoltaici, anche al fine di considerare la definizione di un raggruppamento autonomo RAEE specifico, che assicuri la completa tracciabilità dell’intero ciclo di vita di ogni pannello immesso sul mercato, consentendo in tal modo di tenere traccia dei rifiuti prodotti e dei relativi trattamenti;
3) rafforzare i criteri di garanzia relativi al funzionamento dei trust istituiti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati e valutare anche per i moduli non incentivati l’applicazione di un modello di finanziamento più equo e trasparente, in linea con quanto previsto per le altre AEE e con i pertinenti standard europei; o riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento RAEE, al fine di rafforzarne il ruolo sulla tracciabilità in tutte le fasi di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti elettrici ed elettronici e per verificare il raggiungimento degli obiettivi europei, nonché di attivare un meccanismo di consultazione periodica tra l’amministrazione centrale pertinente e le associazioni maggiormente rappresentatici delle piccole e medie imprese, al fine di garantire il monitoraggio dell’applicazione della normativa europea e valutarne il relativo impatto.
Confapi Padova
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