VADEMECUM ASSEGNO UNICO VADEMECUM ASSEGNO UNICO

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito


A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU); si tratta di un beneficio economico attribuito mensilmente ai nuclei familiari e parametrato alla condizione economica in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (così

La caratteristica precipua di questa prestazione sociale consiste nella sua base “universalistica” poiché l’erogazione è garantita per i figli a carico – a certune condizioni – indipendentemente dalla posizione lavorativa dei genitori, siano essi lavoratori dipendenti – pubblici o privati – autonomi, inoccupati, e a prescindere dalla situazione reddituale. Inoltre, l’introduzione di questa misura ha natura semplificativa giacché sostituisce una pluralità di provvidenze (ad esempio, il bonus bebè, il bonus mamma domani) e li “fonde” in uno strumento unico a sostegno della famiglia e della natalità. Ecco spiegata la definizione di Assegno Unico e Universale (AUU).

Cos’è l’Assegno Unico e Universale (AUU)

L’Assegno Unico e Universale (AUU) è un “beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo familiare” (così art. 1 comma 1 d.lgs. 230/2021).

L’assegno è definito

  • unico” in quanto diretto a semplificare e potenziare gli interventi finalizzati a sostenere la genitorialità e la natalità (come vedremo, l’AUU ha sostituito molte altre provvidenze),
  • universale” poiché si tratta di una misura minima garantita a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 45.939,56 euro.

L’importo non è fisso ma è mutevole a seconda dei seguenti parametri:

  • la condizione economica del nucleo familiare sulla base del modello ISEE valido al momento di presentazione della domanda,
  • l’età e il numero dei figli,
  • eventuali situazioni di disabilità degli stessi.

L’AUU non incide sugli importi del “bonus asilo nido” e risulta “compatibile” con misure in denaro a favore dei figli a carico erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed Enti Locali.

Assegno Unico Universale: non è legato al rapporto di lavoro

L’erogazione dell’assegno unico universale non è legata al rapporto di lavoro, infatti, possono beneficiarne i genitori che siano lavoratori dipendenti, autonomi, pensionati, disoccupati.

Chi sono i soggetti beneficiari

Sono destinatari dell’assegno unico i genitori che abbiano a carico:

  • figli sino al compimento del 21° anno d’età (alle condizioni che vedremo),
  • figli disabili senza limiti d’età.

In particolare, l’assegno spetta (

  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età;
  • per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni, il quale:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
    • svolga il servizio civile universale.

Di seguito una tabella riepilogativa.

Beneficiari dell’Assegno Unico Universale
Il beneficio spetta alle famiglie con:
Figlio con disabilità senza limiti d’età  
Figlio minorenne a carico

Per i nuovi nati decorre dal 7° mese di gravidanza

Figlio maggiorenne sino al 21° anno di età

alle seguenti condizioni

frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;
svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8 mila euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego
svolga il servizio civile universale

 

La piena conoscibilità del beneficio

La legge dispone che, al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della nascita del figlio, l’ufficiale di stato civile informi i genitori (art. 2 c. 3 d.lgs. cit.).

Quando un figlio è a carico?

Si considerano a carico (art. 1 commi 2 e 3, d.lgs. 230/2021) i figli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE ed in assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati nella domanda.

  • il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a 8 mila euro.
  • il figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, può fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui “viene attratto”; ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia coniugato e/o abbia figli propri. Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

“Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:

  • nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
  • nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.

Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili”.

L’importo dell’AUU

Come abbiamo visto, l’importo dell’assegno varia a seconda della condizione economica del nucleo familiare in base all’ISEE valido al momento della domanda, in considerazione dell’età e del numero dei figli e della eventuale situazione di disabilità degli stessi.

L’assegno prevede:

  1. a) una quota variabile progressiva
  2. b) e una quota a titolo di maggiorazioni

La “quota variabile progressiva” (sub a) passa:

  • da un massimo di 201 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.227,33 euro,
  • a un minimo di 57,5 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.939,56 euro

(Cifre tratte dall’Allegato 1 alla circolare del 04 febbraio 2025 n. 33).

In buona sostanza, l’assegno è universale in quanto tutte le fasce di reddito ne hanno diritto ed è progressivo poiché l’importo aumenta al diminuire dell’ISEE.

Gli importi per ciascun figlio possono essere maggiorati (sub b) in determinati casi, a titolo esemplificativo si citano i seguenti (

  • nuclei numerosi, per i figli successivi al secondo;
  • madri di età inferiore a 21 anni;
  • nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro;
  • figli affetti da disabilità;
  • figli di età inferiore a un anno.
  • Inoltre, è prevista “una quota a titolo di maggiorazione per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno risultasse inferiore alla somma dei valori teorici dell’Assegno per il Nucleo Familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), percepite nel regime precedente la riforma” (Fonte: sito www.inps.it, sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità, Assegno unico e universale per i figli a carico“)

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore. Tale importo:

  • spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 17.227,33 euro;
  • per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 45.824,71euro;
  • per livelli di ISEE superiori a 45.824,71 euro la maggiorazione non spetta.

La maggiorazione è riconosciuta, altresì, nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove l’altro risulti deceduto, per un periodo massimo di 5 anni successivi a tale evento, nell’ambito del limite di godimento dell’assegno (art. 4 comma 8 d.lgs. 230/2021).

Da quanto sopra esposto emerge che l’importo dell’assegno non sia uguale per tutti ma muti a seconda di alcuni parametri come:

  • la situazione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda;
  • il numero di figli e l’età,
  • l’eventuale condizione di disabilità dei figli.

Come abbiamo già detto, l’assegno è universale in quanto garantito, in misura minima, a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE, in tal caso vengono corrisposti gli importi minimi previsti dalla normativa.

Si segnala che la circolare INPS 4 febbraio 2025 n. 33 indica le modalità di calcolo dell’AUU in relazione alle soglie ISEE, i valori degli importi e delle maggiorazioni.

Aumenti e maggiorazioni per il 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, l’importo dell’AUU e le relative soglie ISEE saranno adeguati in base all’aumento del costo della vita (+0,8% nel 2024). A titolo di esempio:

  • “per i genitori con figli al di sotto di un anno d’età è previsto un aumento del 50% dell’AUU fino al primo anno di vita;
  • per le famiglie con almeno 3 figli e ISEE fino a 45.939,56 euro è previsto aumento del 50% per i figli tra 1 e 3 anni;
  • per le famiglie con almeno 4 figli è previsto un aumento fisso di 150 euro al mese.
  • È stata altresì prevista una maggiorazione transitoria (gennaio-febbraio 2025) per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro e ha ricevuto l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel 2021”.

Ad esempio, per il 2025 alcune delle maggiorazioni sono così quantificate.

Maggiorazioni per il 2025
per i figli successivi al secondo Da 17,20 euro a 97,70 euro
per ciascun figlio se la madre ha meno di 21 anni; 23,00 euro
per famiglie con almeno 4 figli 150,00 euro
per ogni figlio con disabilità fino ai 21 anni di età 120,60 euro

in caso di non autosufficienza

 

109,10 euro

in caso di disabilità grave

 

97,70 euro

in caso di disabilità media

 

per ciascun figlio minore con ISEE fino a 17.227,33 se entrambi i genitori lavorano, fino ad azzerarsi per ISEE superiore ai 45.824,72 euro.

 

34,00 euro

L’assegno è erogato dall’INPS e, come risulta dal portale dell’ente, viene corrisposto:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale;
  • sul libretto di risparmio purché dotato di codice IBAN;
  • sulla carta di credito o di debito purché dotata di codice IBAN;
  • tramite bonifico domiciliato presso lo sportello postale; si tratta di un meccanismo che consente alle pubbliche amministrazioni, come l’INPS, di effettuare pagamenti in contanti a favore di beneficiari anche non titolari di un conto corrente presso tutti gli uffici postali (Fonte: sito ufficiale delle Poste).

Il genitore richiedente può indicare:

  • una delle modalità di pagamento di cui sopra (ad esempio, bonifico)
  • i dati di pagamento (ad esempio, il proprio IBAN)
  • i dati di pagamento dell’altro genitore nel caso di ripartizione al 50%,
  • qualora non vengano indicati i dati dell’altro genitore, quest’ultimo potrà accedere alla domanda già presentata e provvedere in autonomia ad inserire i dati mancanti,
  • in caso di affidamento esclusivo il richiedente può chiedere la corresponsione integrale dell’assegno (si veda paragrafo successivo).

Ripartizione dell’assegno tra i genitori

L’assegno spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 2 c. 2 d.lgs. cit), salvo quanto segue:

  • l’assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 c. 4 d. lgs. 230/2021);
  • in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
  • nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (legge 184/1983) l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare (
  • i figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante (art. 6 comma 5 d.lgs. 230/2021 in quanto richiamato dall’art. 2 c. 2 d.lgs. cit.).

L’INPS ha chiarito che, di regola, l’assegno è erogato in pari misura tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Tuttavia, l’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. Parimenti, l’assegno viene sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (messaggio INPS n. 1714 del 20 aprile 2022, paragrafo 3).

La domanda può essere presentata:

  • da uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal tutore del figlio o del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato;
  • dai figli al compimento della maggiore età. Questi possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori, richiedendo il pagamento diretto della quota di Assegno loro spettante.

Requisiti soggettivi del richiedente

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 3 d.lgs. cit).

Il soggetto deve essere:

  1. a) cittadino italianoo cittadino di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
  2. b) oppure cittadino di uno Stato non appartenente all’UEin possesso
  3. del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
  4. o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi,
  5. o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Oltre a quanto sopra, il richiedente deve:

  1. c) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  2. d) essere residente e domiciliato in Italia;
  3. e) essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio

La domanda può essere presentata (art. 6 c. 1 d.lgs. 230/2021):

  • online all’INPS attraverso il servizio dedicato, accedendo al sito web, al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico”, con autenticazione tramite Spid di livello 2, oppure Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • oppure tramite gli istituti di patronato.

La domanda deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale (art. 6 c. 2 d.lgs. 230/2021). Come abbiamo già detto, l’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato (art. 6 c. 4 d.lgs. cit.):

  • al richiedente
  • oppure, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
  • in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
  • nel caso di nomina di un tutore o di affidatario (ex legge 184/1983) l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare;
  • i figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante (art. 6 c. 5 d.lgs. cit.).

Nuova domanda solo in caso di variazioni

Dal 1° marzo 2023:

  • non è più necessario presentare annualmente la domanda di AUU,
  • ma il beneficio economico verrà erogato d’ufficio a tutti coloro che ne hanno già inviato la richiesta nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023.

In particolare, per l’anno 2025 non è necessario provvedere alla presentazione di una nuova domanda di AUU, purché la domanda precedentemente trasmessa all’Istituto non sia decaduta, revocata, rinunciata o respinta (circolare INPS del 4 febbraio 2025 n. 33).

L’erogazione “automatica” richiede che non siano intervenute delle variazioni all’interno del nucleo familiare. Le variazioni che comportano la necessità di presentare una nuova domanda, a titolo semplificativo e non esaustivo, sono le seguenti:

  • la nascita di nuovi figli;
  • le modifiche sulla condizione di disabilità;
  • le modifiche sulla condizione scolastica dei figli maggiorenni tra i 18 e i 21 anni;
  • la modifica delle modalità di pagamento indicate al momento di presentazione della domanda.

L’AUU si computa nella determinazione del reddito?

Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali. L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF (

Assegni Nucleo Familiare (ANF) e Assegni familiari per le famiglie senza figli

Innanzitutto, giova ricordare la differenza intercorrente tra assegni familiari e assegni per il nucleo familiare:

  • gli Assegni familiari spettano a determinate categorie di lavoratori come coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi come artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri (Fonte: sito www.inps.it);
  • gli Assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite, ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente, ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (come, ad esempio, lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio) e sono disciplinati dal

Ciò premesso, il nuovo Assegno Unico Universale (AUU) ha sostituito gli Assegni per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, come emerge anche dalla circolare dell’INPS n. 34 del 28 febbraio 2022, limitatamente ai nuclei familiari con figli, mentre non nel caso di nuclei familiari senza figli. Infatti:

  • “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni […] concernenti gli assegni familiari” (in tal senso,

La circolare INPS del 28 febbraio 2022 n. 34 precisa che, a partire dalla succitata data, non sono più riconosciute per i nuclei familiari con figli e orfanili, in quanto subentra la tutela dell’assegno unico, le prestazioni di:

  • assegno per il nucleo familiare (ANF)
  • e assegni familiari.

Invece, continuano ad essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente:

  • dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato,
  • dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Assegno Nucleo familiare e Assegni familiari
Non più riconosciuto Continua ad essere riconosciuto
Per i nuclei familiari con figli e nuclei orfanili Per nuclei familiari composti da:
  coniuge (con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato)

 

  fratelli, sorelle e nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

 

In relazione ai nuclei orfanili

In merito ai nuclei orfanili, il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e

  • abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti
  • ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro (art. 2 comma 8 d.l. 69/1988).

È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).

A partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’AUU, tenendo conto dei limiti di età previsti dal d.lgs. 230/2021, nonché della condizione di figlio a carico.

La succitata circolare INPS n. 34/2022 precisa che si potrà presentare domanda per gli ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali:

  • il coniuge
  • eventuali sorelle, fratelli
  • nipoti

In particolare, la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti se nel nucleo non sia presente:

  • un figlio minorenne a carico;
  • figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
  • un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
    • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
    • svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
    • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
    • svolga il servizio civile universale

L’AUU è compatibile con l’Assegno di inclusione (ADI)?

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura diretta ai nuclei nei quali siano presenti figli minori, disabili o componenti ultrasessantenni o in condizioni di svantaggio, inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari (d.l. 48/2023). La presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari non sostituisce la domanda di AUU che dovrà essere sempre presentata per poter beneficiare della prestazione familiare (così nel comunicato stampa dell’INPS del 22.12.2023). L’Assegno di Inclusione e l’Assegno Unico e Universale sono due misure compatibili e tra loro autonome sia per quanto riguarda la modalità di domanda che per l’erogazione dei pagamenti (Fonte: sito ufficiale del “Dipartimento per le politiche della famiglia, sezione AUU, Come funziona”).

(fonte: www.altalex.it, quotidiano di informazione giuridica)



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link