L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in bozza, le istruzioni e i Modelli Redditi 2025 anno di imposta 2024. Il quadro RE, destinato ad accogliere i redditi di lavoro autonomo, è oggetto di numerose innovazioni, la cui introduzione è stata resa necessaria dalla riforma operata dal D.Lgs. 192/2024, che ha riscritto l’art. 54 del TUIR ed introdotto gli articoli da 54-bis a 54-octies. Di seguito la disamina delle principali novità.
Indice
1. Ammontare lordo dei compensi percepiti nell’anno di imposta – Rigo RE2
2. Il principio di onnicomprensività – Rigo RE3
3. Plusvalenze patrimoniali – RIGO RE4
4. Ammortamenti – RIGO RE7
5. Spese relative agli immobili – RIGO RE10
6. Spese relative a beni ed elementi immateriali – Nuovo rigo RE10A
7. Spese per lavoro dipendente ed assimilato – Rigo RE11A
8. Reddito di lavoro autonomo e concordato preventivo biennale
1. Ammontare lordo dei compensi percepiti nell’anno di imposta – Rigo RE2
Al rigo RE2 – Compensi derivanti dall’attività professionale o artistica – deve essere riportato l’ammontare lordo complessivo dei compensi percepiti nell’anno di imposta. Tale ammontare, così come in passato, deve ricomprendere la maggiorazione 4% riaddebitata ai committenti da parte degli iscritti all’INPS Gestione Separata, mentre non deve ricomprendere la rivalsa esercitata dagli iscritti alle Casse Professionali.
NOVITÀ – Devono essere ricompresi anche gli incassi percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, se assoggettati a ritenuta (nuovo art. 54 TUIR).
Ciò significa che nell’imputare il compenso è prevista una deroga al criterio di cassa, in ragione della quale un compenso entrato nella disponibilità del professionista nell’anno 2025 (esempio bonifico accreditato il 2 gennaio 2025) deve essere ricompreso negli onorari 2024 se l’ordine di bonifico è stato impartito dal committente in tale anno, con conseguente assoggettamento a ritenuta.
ATTENZIONE – Le istruzioni di compilazione enumerano tra gli elementi che non concorrono al reddito anche i rimborsi analitici delle spese sostenute per incarichi professionali e addebitate analiticamente al committente. Sul punto occorre evidenziare che, come precisato in successivo passaggio delle medesime istruzioni, la non concorrenza al reddito dei rimborsi spese analitici, e la correlata indeducibilità delle spese (ex art. 54, comma 2, lett. b), TUIR nuova formulazione) sono applicabili solo dal 2025.
OSSERVA – Pertanto, in sede di stesura del modello Redditi 2025 anno di imposta 2024, i rimborsi analitici continuano a dover essere ricompresi negli onorari e, parallelamente, le spese sostenute continuano ad essere deducibili (rigo RE15 colonna 1).
2. Il principio di onnicomprensività – Rigo RE3
Le istruzioni aggiornate per la compilazione del rigo RE3 – Altri proventi lordi – prevedono che debbano essere ivi indicati tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale, esclusi quelli già dichiarati nel rigo RE2.
Si tratta della trasposizione del cd. “principio di onnicomprensività” sancito dal nuovo art. 54, comma 1, del TUIR, secondo il quale il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito.
3. Plusvalenze patrimoniali – RIGO RE4
Le istruzioni di compilazione afferenti al rigo RE4, Plusvalenze patrimoniali, accolgono un’importante novità introdotta dalla riforma dei redditi di lavoro autonomo. Le plusvalenze, originariamente disciplinate all’art. 54 del TUIR, sono ora normate dall’art. 54-bis cui, rispetto al passato, è stata introdotta una modifica sostanziale.
ATTENZIONE – Il nuovo art. 54-bis, comma 3, del TUIR ha introdotto una novità rilevante nella disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo la rilevanza fiscale del maggior valore derivante dalla cessione del contratto di locazione finanziaria, similarmente a quanto già previsto per le imprese (art. 88, comma 5, del TUIR).
Laddove nel corso del 2024 sia stato ceduto un contratto di leasing, al rigo RE4 dovrà essere indicato il reddito imponibile derivante da tale cessione, determinato come differenza tra il valore normale del bene oggetto del leasing e la somma del prezzo di riscatto e dei canoni ancora da pagare, attualizzati alla data di cessione.
4. Ammortamenti – RIGO RE7
Al rigo RE7 devono essere indicate le quote di ammortamento dei beni materiali.
ATTENZIONE – A mente di quanto disposto dal nuovo art. 54-quinquies, a partire dall’esercizio 2024, anche per i lavoratori autonomi, così come già previsto per le imprese, i coefficienti di ammortamento devono essere considerati a metà per il primo periodo di imposta.
5. Spese relative agli immobili – RIGO RE10
Per quanto riguarda le spese relative agli immobili, occorre dare conto della novità introdotta in materia di deducibilità delle spese pluriennali sostenute sugli stessi.
In precedenza, l’art. 54, comma 2, del TUIR prevedeva che le spese di manutenzione straordinaria su immobili destinati all’esercizio dell’attività fossero deducibili fino al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili. L’eventuale eccedenza poteva essere dedotta in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.
NOVITÀ – La disposizione cui sopra è stata riscritta dal D.Lgs. 192/2024, prevedendo che le spese per ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria siano deducibili in quote costanti nell’anno in cui sono sostenute e nei cinque anni successivi (nuovo art. 54-quinquies, comma 2, del TUIR)
OSSERVA – A partire dalle spese sostenute dal 2024, quindi, il periodo di deduzione complessivo è sempre pari a sei anni (anno di sostenimento + cinque esercizi successivi), in quote costanti.
6. Spese relative a beni ed elementi immateriali – Nuovo rigo RE10A
Il D.Lgs. 192/2024 ha introdotto al TUIR l’art. 54-sexies, che prevede, a partire dal 2024, nuove regole per la deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali.
Le nuove disposizioni trovano rappresentazione nel dichiarativo nel nuovo rigo RE10A nel quale dovranno essere indicati:
- le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo (art. 54-sexies, comma 1, del TUIR);
- le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge (art. 54-sexies, comma 2, del TUIR).
7. Spese per lavoro dipendente ed assimilato – Rigo RE11A
Al rigo RE11 devono essere indicate le spese per lavoro dipendente ed assimilato.
ATTENZIONE – Nell’ammontare esposto al rigo RE11 deve essere ricompresa anche l’eventuale extra deduzione per incremento occupazionale.
L’extra deduzione per incremento occupazionale, introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023 per il solo anno d’imposta 2024 e successivamente prorogata ad opera della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) anche al triennio successivo, è un’agevolazione che consiste in un’extra deduzione del costo del lavoro sostenuto per nuove assunzioni a tempo indeterminato, così articolata:
- 20% del costo del lavoro per nuovi assunti a tempo indeterminato;
- 30% del costo del lavoro se i nuovi assunti appartengono alle categorie meritevoli di maggiore tutela, elencate nell’Allegato 1 del decreto 25 giugno 2024.
L’extra deduzione spetta sul minor valore tra il costo effettivo dei nuovi assunti rientranti nell’agevolazione e l’incremento del costo complessivo del personale.
L’incentivo si applica se risultano soddisfatti specifici requisiti:
- esercizio effettivo dell’attività per almeno 365 giorni (o 366 nel 2024) prima del periodo agevolato;
- attività in normale operatività;
- nel 2024 deve essersi verificato, rispetto al 2023, un aumento dei lavoratori a tempo indeterminato e, contestualmente, un aumento complessivo dell’occupazione (inclusi i lavoratori a tempo determinato).
Non rilevano i trasferimenti di dipendenti tra soggetti correlati e regole particolari valgono in presenza di operazioni straordinarie. Per approfondimenti si rimanda alla Circolare AdE 1/E/2025.
OSSERVA – Si osservi che, per le imprese, l’extra deduzione viene evidenziata nei quadri RG o RF in rigo separato, mentre per i lavoratori autonomi ne viene prevista l’indicazione nell’ambito della voce generica afferente alle spese per lavoro dipendente ed assimilato.
8. Reddito di lavoro autonomo e concordato preventivo biennale
Per concludere, si evidenzia “l’effetto” della prima effettiva applicazione del concordato preventivo biennale
Le istruzioni di compilazione precisano che nel rigo RE21, colonna 5, deve essere indicata la differenza tra l’importo di rigo RE6 e quello di rigo RE20. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo RE21, colonna 5, deve essere riportato il reddito indicato nel rigo CP9, colonna 3, del quadro CP.
In buona sostanza, al rigo RE21 colonna 5 viene normalmente indicata la differenza tra il totale dei proventi tassabili e le spese deducibili, determinati nei righi precedenti, fatte salve le specifiche normative che prevedono la detassazione di quota parte del reddito prodotto quali, ad esempio, il regime rimpatriati, da gestire nelle colonne da 1 a 4 del medesimo rigo.
ATTENZIONE – Laddove il contribuente abbia espresso adesione al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, in luogo del reddito di lavoro autonomo effettivamente prodotto, deve essere riportato il reddito concordato.
Si osservi che i contribuenti che hanno aderito al CPB non devono limitarsi ad indicare il reddito concordato nel quadro di riferimento (lavoro autonomo, impresa), bensì l’indicazione di tale reddito è l’effetto di un “rimando” ai dati indicati in un quadro di nuova introduzione, CP – Concordato Preventivo, nel quale il contribuente è chiamato a riassumere i termini del concordato sottoscritto, precisare se si sono verificate cause di cessazione o di decadenza e precisare altresì, sussistendone i requisiti, la quota parte di reddito concordato che si intende assoggettare a tassazione ad aliquota fissa (cd. flat tax concordato).
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