Flash News: Mutuo con deposito cauzionale e mutuo solutorio: le sentenze sorelle che tracciano la nuova rotta sull’efficacia esecutiva dei contratti di mutuo

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Le recenti sentenze nr. 5841 e n. 5968, pubblicate delle Sezioni Unite rispettivamente il 05/03/2025 ed il 06/03/2025, a solo un giorno di distanza l’una dall’altra, risolvono due importanti nodi interpretativi sulla natura di titolo esecutivo del mutuo solutorio e del mutuo condizionato, stabilendo principi di diritto destinati ad avere significative ripercussioni nella prassi creditizia.

Il dibattito giurisprudenziale sull’efficacia esecutiva dei contratti di mutuo cd. solutorio e dei contratti di mutuo con clausola di deposito cauzionale, ha per mesi infiammato le aule di giustizia dei Tribunali di merito ove vi era chi negava che tali peculiari fattispecie negoziali potessero costituire un valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., difettando l’elemento cardine del contratto di mutuo costituito dalla datio rei della somma di denaro.

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In particolare, gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti si dividevano fra chi sosteneva fosse necessaria la prova formale attestante lo svincolo delle somme – in caso di mutuo con contestuale deposito o pegno irregolare della somma erogata, vincolata fino al verificarsi di determinate condizioni (tipicamente il consolidamento dell’ipoteca) – e chi riconosceva al contratto concluso nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata valenza di titolo esecutivo, anche in assenza di attestazione dello svincolo o utilizzazione delle somme per il ripianamento di pregresse esposizioni debitorie. 

I dubbi interpretativi nascevano dal principio affermato in una precedente pronuncia (Cass. n. 12007/2024) che aveva escluso la configurabilità di un titolo esecutivo in simili fattispecie, ritenendo che l’obbligazione restitutoria in capo al mutuatario sorgesse solo al momento dello svincolo effettivo delle somme depositate.

La presa di posizione delle Sezioni Unite mette fine ai contrasti interpretativi emersi.

La chiave di volta su cui poggia la soluzione individuata dagli Ermellini, poggia sul concetto di datio rei.

Le Sezioni Unite, infatti, con la prima pronuncia del 05/03/2025 in tema di mutuo solutorio, chiariscono che il perfezionamento del contratto di mutuo prescinde dalla disponibilità materiale del denaro; l’elemento dirimente è rappresentato dalla disponibilità giuridica ovvero dalla concreta possibilità per il mutuatario di utilizzare le somme, mentre del tutto irrilevante è la destinazione delle stesse.

La circostanza che le somme mutuate vengano utilizzate per ripianare esposizioni debitorie pregresse non inficia la validità del mutuo in quanto tali atti dispositivi sono considerati autonomi e distinti rispetto alla fattispecie contrattuale del mutuo.

Il mutuo si perfeziona, quindi, con la sola messa a disposizione della somma, che può essere anche meramente “ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile“.

Da ciò consegue, come precisato nella successiva sentenza del 06/03/2025 relativa al mutuo con deposito cauzionale, che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla.

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La costituzione in deposito o pegno irregolare rappresenta una modalità di disposizione della somma mutuata da parte del mutuatario, confermando, quindi, l’avvenuto perfezionamento del contratto.

Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto.

I patti accessori relativi al vincolo e allo svincolo regolano le modalità di concreta disponibilità della somma, ma non incidono sull’obbligazione restitutoria tipica del mutuo.

La pronuncia delle Sezioni Unite offre certezza giuridica agli istituti di credito, confermando la validità di una prassi contrattuale molto diffusa e salvaguardando l’efficacia esecutiva dei contratti di mutuo anche in presenza di clausole di deposito o pegno irregolare.

Le sentenze “sorelle” rappresentano un importante tassello nella giurisprudenza in materia di contratti bancari, bilanciando le esigenze di tutela del credito con il riconoscimento della complessità delle operazioni creditizie contemporanee, caratterizzate sempre più da articolate pattuizioni accessorie che non devono pregiudicare l’efficacia esecutiva del titolo principale.



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